Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 574/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_574/2017            

 
 
 
Sentenza del 26 settembre 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Pfiffner, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
  A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 19 giugno 2017 (32.2017.68). 
 
 
Visto:  
la comunicazione di A.________ del 18 luglio 2017 (timbro postale) indirizzata
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in relazione al suo
giudizio del 19 giugno 2017, 
la richiesta del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 luglio
2017 a A.________ di specificare se lo scritto inviato fosse da considerare
quale ricorso e, in tal caso, sarebbe stato trasmesso per competenza al
Tribunale federale, 
la risposta di A.________, 
 
 
considerando:  
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF
137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente
inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve pertanto limitarsi a
presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura
cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF
139 I 306 consid. 1.2 pag. 309) e dimostrare con precisione dove e perché essa
ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid.
1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente
inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18), 
che oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale era la soppressione,
in via di revisione avviata d'ufficio nell'ottobre 2016, della rendita
dell'assicurazione per l'invalidità concessa alla ricorrente dall'agosto del
2009, 
che il Tribunale cantonale, vagliata la documentazione agli atti, ha dapprima
riconosciuto la correttezza della soppressione della rendita quale sanzione
verso la ricorrente per non aver fornito, malgrado le sollecitazioni, le
informazioni rilevanti all'amministrazione per poter dar seguito all'analisi
della procedura di revisione, concludendo però per la trasmissione degli atti
all'Ufficio AI affinché completi l'istruttoria - sulla base della
documentazione prodotta pendente lite - e, in seguito, si pronunci nuovamente
sulla procedura di revisione, 
che la ricorrente nel suo scritto del 18 luglio 2017 nulla dice sul giudizio
impugnato ma si limita a comunicare che dal 30 giugno 2015 non lavora più, 
che la ricorrente, rispondendo alla domanda posta dal Tribunale cantonale sulla
qualifica da dare al suo scritto, ha in seguito confermato come lo stesso fosse
da considerare quale ricorso contro il giudizio cantonale del 17 giugno 2017, 
che, ritenuto che la ricorrente non si confronta per nulla con le motivazioni
del Tribunale cantonale, il ricorso non soddisfa in tutta evidenza, le esigenze
formali suesposte, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 26 settembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi 

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