Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 547/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_547/2017  
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Glanzmann, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
patrocinato da Consulenza giuridica andicap, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità 
(assegno per grandi invalidi), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 19 giugno 2017 (32.2016.63). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, nato il 12 novembre 1974, cittadino della Repubblica Dominicana,
coniugato dal 16 novembre 2013 con una cittadina italiana - nata e vissuta
sempre in Svizzera e con permesso di domicilio C - con la quale risiede a
B.________ dall'agosto 2014, ha inoltrato nell'aprile 2015 una richiesta per
l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi di grado elevato all'Ufficio AI
del Cantone Ticino (di seguito UAI). Esperita l'istruttoria, l'UAI con
decisione del 13 maggio 2016 ha negato il diritto all'assegno per grandi
invalidi. 
 
B.   
A.________ si è aggravato il 21 giugno 2016 al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino che, con giudizio del 19 giugno 2017, ha respinto il
gravame. 
 
C.   
Il 23 agosto 2017 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede il riconoscimento del
diritto a un assegno per grandi invalidi di grado elevato a partire dal 1°
agosto 2014, ossia dal momento della sua entrata in Svizzera. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF),
non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di
allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato
rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF
140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di
principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli
accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e
vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (
DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag.
62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in
maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
 
2.1. L'oggetto della lite concerne il diritto del ricorrente - cittadino
domenicano residente in Svizzera dall'agosto 2014 e sposato dal novembre 2013
con una cittadina italiana domiciliata dalla nascita in Svizzera, titolare di
un permesso di domicilio C - a percepire un assegno per grandi invalidi di
grado elevato.  
 
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto
in maniera completa e dettagliata le norme di diritto e i principi
giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando in
particolare i presupposti per il riconoscimento di un assegno per grandi
invalidi secondo il diritto interno (in generale l'art. 42 LAI e in particolare
per un cittadino straniero l'art. 6 cpv. 2 LAI), come pure in ambito di diritto
europeo (cfr. art. 80a LAI e il rinvio allo specifico diritto comunitario,
segnatamente l'Allegato II dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da un parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone [di seguito ALC] e il Regolamento (CE) n. 883/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [di seguito Regolamento n. 883/
0. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. La Corte Cantonale, costatato che il ricorrente è cittadino della
Repubblica Dominicana, dunque extra-comunitario, giunto in Svizzera nell'agosto
2014 dopo aver contratto matrimonio il 16 novembre 2013 con una cittadina
italiana nata e sempre vissuta in Svizzera - dalla nascita titolare di un
permesso di domicilio C - ha concluso che per il solo possesso della
nazionalità italiana della moglie il ricorrente non può prevalersi dell'ALC e
dei suoi regolamenti d'applicazione per invocare la clausola di parità di
trattamento e fondare un suo diritto all'assegno per grandi invalidi. Pur se
familiare di una cittadina di uno Stato membro, difetta in concreto il
necessario requisito del nesso transfrontaliero: il solo possesso della
nazionalità italiana della moglie non permette l'applicazione dell'ALC. Dal
punto di vista del diritto interno, il ricorrente non adempie i presupposti di
cui all'art. 6 cpv. 2 LAI - all'insorgere della grande invalidità egli non
aveva versato un anno di contributi né aveva risieduto in Svizzera per almeno
10 anni - e dunque a giusta ragione l'UAI ha respinto la sua domanda di
ottenimento di un assegno per grandi invalidi.  
 
3.2. Il ricorrente critica il Tribunale cantonale per avere erroneamente
applicato il diritto federale - art. 6 cpv. 2 LAI - in luogo di quello
internazionale. In particolare, egli rimprovera alla Corte cantonale di essersi
fondata sulla DTF 143 V 81 malgrado le due fattispecie fossero differenti: nel
caso in esame la moglie del ricorrente non ha doppia nazionalità ma solo quella
italiana, difettando quella svizzera dove però ha domicilio. In conclusione a
mente del ricorrente, dopo analisi della dottrina e giurisprudenza in materia,
il fatto di possedere la cittadinanza di uno Stato comunitario rispetto a
quello in cui si risiede rappresenterebbe un elemento di estraneità
sufficiente, idoneo a giustificare l'applicazione dell'ALC e del Regolamento n.
883/04, segnatamente i suoi articoli 3 n. 1 lett. a e 4, che giustificherebbero
il diritto all'assegno per grandi invalidi alle stesse condizioni che un
cittadino svizzero (art. 42 cpv. 1 LAI: è sufficiente il domicilio e la dimora
in Svizzera, presupposti realizzati dal ricorrente).  
 
4.   
Il ricorrente non può essere seguito laddove, senza confrontarsi con le
motivazioni ritenute dalla Corte cantonale, opera in maniera generale una nuova
analisi della dottrina e giurisprudenza - in relazione al diritto interno e
internazionale - alla base della sentenza DTF 143 V 81 per giungere al
risultato che il fatto di possedere la cittadinanza di uno Stato comunitario
rispetto a quello in cui si risiede rappresenterebbe un elemento di estraneità
sufficiente. Il Tribunale federale nella menzionata sentenza ha difatti già
deciso la questione e il ricorrente non fornisce alcuna argomentazione relativa
alla presenza di eventuali motivi tali da giustificare un cambiamento di
giurisprudenza. Come si evince chiaramente dalla DTF 143 V 81 consid. 8.1 pag.
88, determinanti per l'applicazione personale dell'ALC e dei suoi regolamenti
sono le condizioni della nazionalità o dello status familiare da un lato e
l'elemento transfrontaliero dall'altro, il quale è dato dall'esercizio del
diritto alla libera circolazione, segnatamente risiedendo o lavorando in uno
Stato membro dell'UE (DTF 143 V 81 consid. 8.3.2 pag. 89). In concreto la Corte
cantonale ha appurato che il ricorrente, quale coniuge di una cittadina
italiana, ha lo statuto familiare ma però non vi è spazio per l'applicazione
del diritto internazionale, considerato che essa non ha mai esercitato il suo
diritto alla libera circolazione, in quanto cittadina italiana da sempre
domiciliata in Svizzera non ha mai né abitato né lavorato in Italia. Alla
stessa conclusione si giunge in virtù della sola nazionalità italiana che non è
idonea a conferire il diritto all'applicazione dell'ALC: anche in questo caso è
necessario l'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione nel
territorio dello Stato membro (cfr. DTF 143 V 81 consid. 8.3.3.1 pag. 90 e
consid. 8.3.3.3 pag. 91). Il ricorrente non può essere seguito quando pretende
una differenza tra doppia nazionalità e solo nazionalità - peraltro non quella
dello Stato in cui vi è domicilio - di uno Stato membro. Nella DTF 143 V 81 è
determinante l'esercizio o meno del diritto alla libera circolazione, che
difetta inequivocabilmente nel caso di specie. Di conseguenza, conformemente
alla nota giurisprudenza, la Corte cantonale ha correttamente concluso per
l'applicazione del diritto svizzero - art. 6 cpv. 2 LAI - e non di quello
europeo. Considerato che dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso
che il ricorrente, giunto in Svizzera nell'agosto 2014 allorquando ha preso
domicilio a B.________ con la moglie, non ha versato il minimo contributivo di
un anno previsto dall'art. 6 cpv. 2 LAI, è a giusto titolo che gli è stato
rifiutato il diritto a un assegno per grandi invalidi. 
 
5.   
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo
la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente
infondato. 
 
6.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 16 gennaio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi 

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