Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 538/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_538/2017  
 
 
Sentenza del 12 aprile 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati da Studio Legale Avv. Silvio Pestelacci, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, 
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (assoggettamento;
delimitazione tra attività lucrativa indipendente e attività lucrativa
dipendente), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 22 giugno 2017 (30.2017.12+14). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A seguito di un controllo del conteggio salari eseguito il 10 novembre 2016, la
Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito Cassa) ha
accertato che nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, A.________
SA aveva corrisposto retribuzioni per fr. 939'000.- per l'attività svolta da
B.________, sulle quali non erano stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e
AF dovuti dalla società. Ritenendo queste retribuzioni provento da attività
lucrativa dipendente, la Cassa ha emanato l'11 gennaio 2017 una tassazione
d'ufficio per ripresa di salari non notificati dalla A.________ SA. A seguito
del reclamo (recte: opposizione) di A.________ SA il 25 gennaio 2017, con
decisione su opposizione del 6 febbraio 2017, la Cassa ha in sostanza
confermato la ripresa salariale nei confronti di A.________ SA e, corretta in
fr. 935'000.- la retribuzione di B.________, ha preteso dalla stessa l'importo
di fr. 147'489.90 a titolo di contributi paritetici non versati. 
 
Anche B.________ si è opposto alla decisione di tassazione d'ufficio del 1°
febbraio 2017 con cui gli veniva comunicata l'affiliazione di A.________ SA
alla Cassa quale datore di lavoro, come pure i salari da dipendente non
dichiarati per fr. 935'000.-. Con decisione su opposizione del 23 febbraio 2017
la Cassa, ha respinto l'opposizione e confermato la decisione del 1° febbraio
2017. 
 
B.   
Adito su ricorso da A.________ SA e da B.________, i quali contestano la
qualifica di attività dipendente ritenuta dalla Cassa, il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, dopo congiunzione delle cause, ha respinto i
gravami. 
 
C.   
Il 22 agosto 2017 (timbro postale) A.________ SA e B.________ inoltrano un
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiedono
l'accoglimento, con conseguente annullamento del dispositivo 1 del giudizio
impugnato e sua riforma, nel senso di annullare le decisioni su opposizione del
6 febbraio 2017, rispettivamente del 23 febbraio 2017, e di stralciare la
ripresa salariale stabilita in sede di tassazione d'ufficio del 11 gennaio,
rispettivamente 1° febbraio 2017. 
 
La Cassa postula la reiezione del gravame e l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF),
non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di
allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato
rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF
140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di
principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli
accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e
vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (
DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag.
62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in
maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La lite s'iscrive nel quadro dell'obbligo contributivo in materia di
assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per l'attività
lucrativa svolta da B.________ per la A.________ SA, segnatamente litigioso è
il tema di sapere se la retribuzione percepita da B.________ nel periodo dal 1°
gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 per l'attività svolta per la A.________ SA sia
da considerare quale provento da attività lucrativa dipendente o indipendente.
 
 
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, cui si rinvia, il Tribunale
cantonale ha già esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in
particolare i presupposti per delimitare un'attività dipendente da una
indipendente (art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1 LAVS; fra molte cfr. DTF 123 V 161
consid. 1 pag. 162 seg. con riferimenti).  
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale, accertati la funzione attiva di A.________ SA, come
pure il ruolo di collaborazione di B.________ nella società, ha concluso per la
qualifica di dipendente per il lavoro svolto in favore della stessa nel periodo
in esame, sostanzialmente per l'assenza di assunzione personale del rischio
economico, come anche per la sua dipendenza economica nei confronti della
A.________ SA.  
 
3.2. I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale una disquisizione giuridica
senza logica e totalmente confusa. Essi ritengono il giudizio impugnato
contrario al diritto federale in quanto si fonderebbe solo su una parte dei
criteri determinanti sviluppati dalla giurisprudenza. In sostanza, il Tribunale
cantonale avrebbe omesso l'analisi dell'esistenza o no del rapporto di
subordinazione tra B.________ e la A.________ SA, avrebbe menzionato solo
telegraficamente il rapporto di dipendenza economica, come infine avrebbe
concluso in modo del tutto insostenibile e perfino arbitrario che il rischio
imprenditoriale sarebbe esclusivamente a carico di A.________ SA.  
 
4.  
 
4.1. La qualifica dell'obbligo contributivo dell'attività è una questione di
diritto esaminabile liberamente (art. 95 lett. a in relazione con l'art. 106
cpv. 1 LTF; sentenza 9C_708/2015 dell'11 luglio 2016 consid. 3.2). Per contro,
gli elementi concreti della fattispecie, che conducono a queste conclusioni,
sono questione di fatto, riesaminabili nei limiti indicati al consid. 1 (cfr.
sentenza 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 3 con riferimenti).  
 
4.2. Sapere se in un caso concreto un'attività è dipendente o indipendente (
art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS) dipende dalle circostanze economiche del
caso concreto (cfr. DTF 140 V 241 consid. 4.2 pag. 245 con riferimenti). Tale
questione non deve essere risolta secondo la natura giuridica del rapporto
contrattuale tra le parti. I rapporti di diritto civile possono fornire indizi
ma non sono decisivi. In linea di principio è reputato dipendente chi è
condizionato dal suo datore di lavoro in merito all'organizzazione del lavoro,
rispettivamente dal punto di vista economico dell'impresa e non sopporta un
rischio imprenditoriale specifico (cfr. sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre
2016 consid. 3.2 con riferimenti). Questi principi non comportano comunque, da
soli, soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi
vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso
ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (cfr.
sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018 consid. 4.1 con riferimenti). Le
manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e
impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e, in caso di ricorso, all'esame dei giudici il compito di
stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività
indipendente o dipendente.  
 
5.  
 
5.1. La Corte cantonale si è dapprima concentrata sul ruolo attivo svolto dalla
A.________ SA, per poi menzionare le mansioni di B.________ nel periodo in
questione, consistenti in molteplici attività in favore della società,
segnatamente la direzione lavori nel senso più ampio del termine, il
coordinamento dei progetti immobiliari, il controllo amministrativo ed
economico dei progetti, le prestazioni non assunte dagli architetti progettisti
o da altri specialisti, l'assistenza sia alla A.________ SA che ai potenziali
acquirenti per le transazioni immobiliari, come pure l'introduzione e
l'accompagnamento presso istituti bancari, notai, assicurazioni, ecc.
Successivamente, accertato che tutte le spese vive sopportate da B.________ o
erano state direttamente assunte da A.________ SA o a lui rifuse separatamente,
rispettivamente che per l'attività relativa al progetto "C.________" A.________
SA gli aveva versato importi regolari (nello specifico nel 2013 dopo due
versamenti di fr. 60'000.-, fr. 85'000.- per l'ultimo trimestre, ammontare
versato trimestralmente anche negli anni 2014 e 2015), la Corte cantonale è
sostanzialmente giunta alla conclusione che B.________ non si era assunto
personalmente il rischio economico e parimenti che vi era una certa sua
dipendenza economica (nel 2013 il 61 % e nel 2014 il 79 % della propria cifra
d'affari era derivato dall'attività svolta per A.________ SA), da cui la
conferma della qualifica di dipendente di B.________ per il lavoro svolto in
favore della società ricorrente.  
 
5.2.  
 
5.2.1. In tal modo la Corte cantonale ha omesso di vagliare tutti i criteri
posti della giurisprudenza, manca in particolare un qualsivoglia accertamento
relativo ai reali accordi tra B.________ e la A.________ SA, concretamente come
era organizzato, retribuito, rispettivamente finanziato il lavoro svolto, come
nemmeno il Tribunale cantonale ha motivato perché in presenza di molteplici
indizi è stato optato per taluni in sfavore di altri.  
 
5.2.2. Nemmeno può essere seguito l'accertamento del Tribunale cantonale
relativo alla disamina del criterio dell'assunzione personale del rischio
economico da parte di B.________ - sostanzialmente unico criterio ritenuto dai
giudici cantonali e questo già di per sé è in contrasto con la giurisprudenza
sopra menzionata (cfr. consid. 5.2.1) - ritenuto quanto segue. Il rischio
economico dell'imprenditore può essere definito come la possibilità di
incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni
o comportamenti professionali inadeguati. La giurisprudenza federale menziona
molteplici indizi a favore dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il
fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le
perdite, sopporta il rischio d'incasso e del delcredere, assume i costi
generali, agisce in proprio nome e per suo proprio contro, si procura lei
stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali
(cfr. fra tante la sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 3.4).  
 
Ora, non è possibile condividere le conclusioni della Corte cantonale quando
giunge al risultato che B.________ non si sarebbe assunto personalmente il
rischio economico, ma che lo avrebbe fatto sopportare alla A.________ SA,
limitandosi ad accertare e considerare solo gli indizi riferiti all'assunzione
delle spese vive, rispettivamente al versamento regolare d'importi per
l'attività svolta per il progetto "C.________". In effetti sulla presenza o no
di altri indizi, il Tribunale cantonale si è solo limitato a menzionare in
termini apodittici che "la circostanza che l'insorgente dispone di
un'organizzazione autonoma/propria nel senso che detiene uffici propri in via
D.________, dotati di installazioni e di macchinari in uso nel ramo e ha
recapiti propri e indipendenti, che esegue a proprio nome e per proprio conto i
lavori che gli vengono assegnati dalla sua clientela ha dei propri numeri di
telefono, fax, ha un'insegna commerciale propria, ha una propria carta da
lettera con intestazione della sua ditta/azienda, è raggiungibile su propri
recapiti, esegue regolarmente lavori anche per altri clienti acquisiti
direttamente, provvede personalmente alla fatturazione e si assume il rischio
d'incasso, non è decisivo" (giudizio impugnato, pag. 34). Il Tribunale
cantonale oltre a non spiegare il motivo per cui siffatti elementi non
sarebbero decisivi, nemmeno specifica il rinvio generico alla giurisprudenza
secondo cui un assicurato può essere qualificato quale dipendente per
un'attività e indipendente per un'altra. Questo riferimento in tale contesto
non è chiaro e anzi consolida la conclusione secondo cui l'intera fattispecie
non è stata vagliata in concreto nei suoi molteplici aspetti. In particolare
manca pure un'analisi circa una eventuale assunzione personale dei debiti
bancari da parte di B.________ per l'attività presso A.________ SA. Ci si
riferisce anche alla promozione immobiliare "C.________", dove B.________
pretende che il debito per oltre 100 milioni di fr sarebbe stato assunto
personalmente, mentre il Tribunale cantonale ha omesso di appurare tale
circostanza, segnatamente esso ha rinunciato, a torto, all'accertamento in
quanto a suo dire vi erano già gli estremi per concludere che quando B.________
effettuava prestazioni per la A.________ SA doveva essere qualificato come
dipendente (cfr. consid. 2.11 in fine a pag. 35 del giudizio impugnato). Non va
da ultimo nemmeno disatteso che durante l'udienza dell'8 giugno 2017
B.________, senza essere smentito da alcun documento agli atti, aveva
menzionato che" il finanziamento del cantiere Archi è fatto da capitale proprio
del signor C. e da finanziamenti bancari dati al signor C. personalmente e non
a P., il signor C. ha finanziato P. affinché la stessa potesse onorare le sue
prestazioni lavorative per gli importi poi ripresi dalla Cassa" (cfr. verbale
d'udienza dell'8 giugno 2017). 
 
5.3. In assenza di un'analisi di tutti criteri posti dalla giurisprudenza per
decidere la qualifica di un'attività lucrativa, allorquando vi è la possibilità
di accertamento, non è possibile al Tribunale federale determinarsi con
cognizione di causa. Di conseguenza si impone di annullare il giudizio
cantonale e rinviare la causa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino per nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi.  
 
6.   
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico
dell'opponente, il quale agisce a tutela del proprio interesse pecuniario (art.
66 cpv. 4 e contrario LTF; sentenza 9C_280/2007 del 26 maggio 2008 consid. 4,
non pubblicato in DTF 134 V 257). Sotto questo aspetto, il rinvio della causa
equivale a un pieno successo di causa (DTF 132 V 215 consid. 6.2 pag. 235). I
ricorrenti hanno diritto a un'indennità per le spese ripetibili (art. 68 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è parzialmente accolto e il giudizio impugnato del 22 giugno 2017 è
annullato. La causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'500.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.   
La Cassa cantonale di compensazione verserà ai ricorrenti la somma di fr.
2'800.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 12 aprile 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi 

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