Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 536/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_536/2017  
 
 
Sentenza del 14 marzo 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Meyer, Giudice presidente, 
Glanzmann, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
patrocinato da Studio Legale Avv. Silvio Pestelacci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone 
Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 19 giugno 2017 (32.2016.142). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1953, da ultimo attivo come geologo indipendente, ha
presentato nell'aprile 2009 una domanda di prestazioni AI, lamentando una
discopatia. Esperiti gli accertamenti medici - segnatamente la perizia
reumatologica del 12 gennaio 2010 del dott. B.________, specialista FMH in
reumatologia e in medicina interna - ed economici - in particolare l'inchiesta
economica per l'attività professionale indipendente, elaborata dal Servizio
d'inchiesta dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di
seguito UAI), di cui al rapporto 30 luglio 2010 - con decisione del 4 luglio
2012 è stato riconosciuto a A.________ il diritto a un quarto di rendita
d'invalidità dall'ottobre 1° ottobre 2009.  
 
A.b. Nell'ambito di una revisione avviata d'ufficio nell'estate 2012, l'UAI ha
soppresso con decisione del 21 febbraio 2014 il quarto di rendita d'invalidità
con effetto a partire dal 1° aprile 2014.  
 
Il 20 marzo 2014 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, che con giudizio del 28 gennaio 2015 ha
annullato la decisione del 21 febbraio 2014 e rinviato gli atti
all'amministrazione per nuovi approfondimenti, sia di natura valetudinaria
(perizia reumatologica/ortopedica) che sugli aspetti economici. 
 
A.c.   
Sulla base dei nuovi accertamenti di natura medica (segnatamente la perizia del
29 settembre 2015 del dott. C.________, specialista FMH in reumatologia) ed
economica (in particolare l'inchiesta economica del 21 marzo 2016 ad opera del
Servizio d'inchiesta dell'UAI e il complemento del 24 ottobre 2016), l'UAI con
decisione del 31 ottobre 2016 ha soppresso la rendita d'invalidità con effetto
dal 1° aprile 2014. 
 
 
B.   
A.________ si è rivolto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
contestando il calcolo del grado d'invalidità operato dall'UAI e concludendo
che la procedura di revisione della rendita d'invalidità, avviata d'ufficio nel
2012, avrebbe permesso di accertare l'aumento del grado d'invalidità. Egli ha
dunque postulato l'annullamento della decisione del 31 ottobre 2016,
richiedendo infine una rendita d'invalidità di tre quarti dal 28 febbraio
2011. 
Con giudizio del 19 giugno 2017 la Corte cantonale, accertato che a giusta
ragione l'UAI aveva soppresso in via di revisione il diritto al quarto di
rendita d'invalidità con effetto dal 1° aprile 2014, ha respinto il gravame. 
 
C.   
Il 21 agosto 2017 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede in via principale di
accogliere il gravame e, in sostanza, di assegnargli tre quarti di rendita
d'invalidità. In via subordinata, egli chiede essenzialmente l'attribuzione di
un quarto di rendita d'invalidità. 
 
L'UAI e l'Ufficio federale delle assicurazioni rinunciano a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF),
non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di
allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato
rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF
140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di
principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli
accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e
vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (
DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag.
62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in
maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La lite s'iscrive nel quadro della soppressione, in via di revisione ai
sensi dell'art. 17 LPGA e con effetto dal 1° aprile 2014, della rendita
d'invalidità attribuita al ricorrente dal 1° ottobre 2009, segnatamente è
litigiosa la determinazione del grado d'invalidità.  
 
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha già
esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare i
presupposti e gli effetti di una procedura di revisione ai sensi dell'art. 17
LPGA, come pure quelli relativi al metodo straordinario impiegato per la
definizione del grado d'invalidità dei lavoratori indipendenti.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale, facendo proprie le conclusioni della perizia del
29 settembre 2015 del dott. C.________ e del rapporto finale del 13 ottobre
2015 del dott. D.________ del SMR, ha constatato che il ricorrente disponeva di
un'incapacità lavorativa dell'80% per tutto quello che concerne l'attività di
geologo sul terreno e del 20% per l'attività dirigenziale mentre in un'attività
adeguata egli dispone di una capacità lavorativa dell'80%. La Corte cantonale
ha in seguito considerato realizzati i presupposti per l'applicazione del
metodo straordinario da parte dall'UAI nell'ambito della procedura di
revisione, in quanto permette di meglio considerare le misure professionali
messe in atto dal ricorrente per ridurre la perdita economica a seguito dei
limiti funzionali medicalmente riconosciuti a causa delle sue affezioni e sul
quale non vi è contestazione tra le parti. La Corte cantonale ha considerato
quanto emerso dall'inchiesta economica per indipendenti eseguita su incarico
dell'UAI il 21 marzo 2016 (cfr. rapporto del 31 marzo 2016 e complemento del 24
ottobre 2016), ritenendo in particolare corretta la ripartizione delle mansioni
operata dall'ispettrice incaricata dall'UAI (in sostanza 65% per le attività
"amministrative" in senso lato e 35% per l'attività di geologo). Infine il
Tribunale cantonale ha operato il computo, con l'ausilio della formula
riconosciuta dalla giurisprudenza per il metodo straordinario giungendo a un
grado d'invalidità del 39%.  
 
3.2. Il ricorrente censura anche in questa sede la ripartizione del tempo
consacrato alle diverse mansioni esercitate, stabilita dall'amministrazione e
accertata dalla Corte cantonale, rivendicando per contro una suddivisione al
75% per l'attività di geologo e al 25% per quelle amministrative in senso
stretto, come pure la scelta errata del salario statistico ritenuto nel calcolo
straordinario del grado d'invalidità. Egli non contesta invece l'aspetto medico
- ossia le affezioni e la loro ripercussione sulle attività professionali -
accertato dal Tribunale cantonale, né il principio dell'uso del metodo
straordinario utilizzato dall'amministrazione, nella procedura di revisione,
per determinare il grado di invalidità.  
 
4.  
 
4.1. La proporzione del tempo consacrato dall'assicurato alle diverse attività
della sua professione è una questione di fatto (cfr. sentenza 9C_731/2007 del
20 agosto 2008 consid. 4.2), cui il Tribunale federale è in principio vincolato
e che valuta con un potere di cognizione limitato (consid. 1).  
 
4.2. In concreto dagli accertamenti del Tribunale cantonale (che si è riferito
al rapporto d'inchiesta per attività professionale indipendente allestito
dall'UAI il 31 marzo 2016, come pure al complemento del 24 ottobre 201 in
risposta alle obiezioni sollevate dall'assicurato, e alle precisazioni del 28
dicembre 2016 apportate in sede cantonale) emerge sostanzialmente che il
ricorrente svolge, anche per sua ammissione, un'attività operativa quale
geologo di cantiere/consulente ambientale - sia sul cantiere che in ufficio - e
un'attività direttiva amministrativa quale direttore dello studio. Prima del
danno alla salute la ripartizione del tempo era del 50-55% per l'attività
operativa e 45-50% per quella amministrativa. L'attività svolta si è sviluppata
negli anni proprio successivamente al danno alla salute: lo studio
professionale si è ingrandito, negli anni i dipendenti sono aumentati, oltre
alle consulenze geologiche si sono aggiunte anche quelle ambientali e, anche a
causa della malattia, l'evoluzione dell'attività è cambiata, per esempio con
più gestione autonoma del lavoro da parte dei collaboratori. Il Tribunale
cantonale ha quindi distinto le attività di geologo da quelle amministrative in
senso lato, ossia quelle svolte in ufficio sia nel ruolo di geologo che come
dirigente, sempre rispettose dei limiti funzionali riconosciuti dal profilo
medico. Sulla base di tutte le informazioni raccolte, l'UAI ha concluso per una
ripartizione temporale, considerando un orario di 42 ore settimanali senza
danno, per l'attività "amministrativa" in senso lato del 65% (l'assicurato
stesso ha indicato di lavorare 5-6 ore al giorno in attività di carattere
amministrativo e 35% come geologo sul cantiere. Tale ripartizione è stata
accertata e fatta propria dal Tribunale cantonale.  
 
4.3. Nel gravame l'assicurato afferma di essere attivo come geologo al 75% (35%
sul campo e 40% in ufficio) e al 25% nell'attività amministrativa in senso
stretto, contestando al Tribunale cantonale in particolare di aver scorporato
la parte di geologo svolta in ufficio in quanto attività strettamente legate. A
suo dire l'attività di geologo non può essere scissa in due ma deve essere
considerata nel suo insieme. Per questo motivo, egli postula una ripartizione
al 75% quale geologo (sul campo) e in ufficio e al 25% per le attività
amministrative in senso stretto, ossia senza nessuna attività in campo
geologico.  
 
4.4. A livello di ripartizione della proporzione del tempo consacrato alle
diverse attività costitutive della sua professione, quanto censurato dal
ricorrente non si distanzia da quanto accertato dal Tribunale cantonale. In
effetti, il ricorrente ammette specificatamente esercitare un'attività di
geologo sul campo nella misura del 35%, così come accertato anche dalla Corte
cantonale che ha riconosciuto il 35% per l'attività quale geologo in esterno
(sui cantieri). Nel 65% accertato dalla Corte cantonale quale attività
amministrativa in senso lato è incontestato che figurano sia le mansioni
riconducibili all'attività di geologo che quelle dirigenziali. A conti fatti,
in sostanza il ricorrente non contesta quanto accertato dalla Corte cantonale.
In conclusione il ricorrente non ha motivato per quale ragione l'accertamento
operato dalla Corte cantonale sulla ripartizione della proporzione del tempo
consacrato sarebbe manifestamente errato, contrario agli atti e dunque la sua
censura non merita accoglimento.  
 
5.  
 
5.1. Con riferimento al metodo straordinario, stabilito un confronto delle
attività, si deve determinare il grado d'invalidità in funzione delle
ripercussioni finanziarie concrete dovute agli impedimenti fisici sulle diverse
attività svolte (cfr. sentenza 9C_731/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5.1).
Ora, nel caso in esame, dagli accertamenti effettuati non è possibile cifrare
in maniera precisa la perdita di guadagno dovuta all'invalidità. In effetti,
nelle attività amministrative in senso lato si annoverano molteplici compiti
svolti, sia relativamente all'attività di geologo che in quella di direttore.
Gli orari e le ripartizioni dipendono dalle quantità e dai tipi di mandati e
non è possibile stabilirli con precisione. In tale contesto si giustifica
pertanto di optare, in questo specifico caso, per un confronto delle attività
svolte dal ricorrente nella sua attività professionale, facendo astrazione dal
reddito delle stesse (cfr. su tale tema sentenza 9C_403/2016 del 12 gennaio
2017 consid. 7.2 e DTF 128 V 29 consid. 4c pag. 33).  
 
5.2. Ne consegue che alla luce degli accertamenti effettuati dal Tribunale
cantonale, l'impedimento del 80% nell'attività di geologo su cantiere svolta
nella misura del 35% determina un grado d'invalidità del 28%, cui va aggiunto
il 13% che deriva dall'impedimento del 20% su un'attività lavorativa
amministrativa in senso lato svolta nella misura del 65%. Si giunge pertanto a
un grado d'invalidità del 41%. A torto l'UAI ha quindi soppresso, in via di
revisione, il diritto al quarto di rendita d'invalidità con effetto al 1°
aprile 2014.  
 
5.3. In conclusione, anche se per altri motivi da quelli sollevati nella
memoria ricorsuale, il ricorso deve essere parzialmente accolto. A.________ ha
diritto a un quarto di rendita anche dopo il 1° aprile 2014.  
 
6.   
Le spese seguono la soccombenza e vanno ripartite tra le parti (art. 66 LTF).
Parzialmente vincente in causa, A.________, rappresentato da un legale, ha
diritto a un'indennità di parte ridotta (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è parzialmente accolto. Il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 19 giugno 2017 e la decisione dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino del 31 ottobre 2016 sono
annullati. Per il resto, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 800.- per la procedura innanzi
al Tribunale federale sono poste a carico del ricorrente in misura di fr. 500.-
e dell'opponente in misura di fr. 300.-. 
 
3.   
L'opponente verserà al patrocinatore del ricorrente l'importo di fr. 1'000.- a
titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per
nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura
cantonale. 
 
5.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 14 marzo 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Meyer 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi 

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