Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 514/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_514/2017            

 
 
 
Sentenza del 7 settembre 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 INTRAS Assicurazione malattie SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
 A.________, 
 
patrocinata dall'avv. Jean-Michel Duc, 
e, 
dall'avv. Daniele Bianchi, 
Riva Albertolli 1, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 4 luglio 2017. 
 
 
Visto:  
la decisione del 27 maggio 2016, confermata su opposizione il 21 giugno 2016,
con cui Intras Assicurazione malattie SA (di seguito Intras) ha stabilito di
assumere i costi del medicamento SCENESSE® per al massimo quattro
somministrazioni all'anno al prezzo di fr. 6'560.- ognuna sino al 30 novembre
2016 e di fr. 5'248.- in seguito, 
il giudizio del 21 settembre 2016 con cui il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha ammesso parzialmente il ricorso di A.________, nel senso di
riconoscerle il diritto al rimborso di quattro impianti annui (invece dei
cinque richiesti) del medicamento SCENESSE® al prezzo di fr. 18'989.- l'uno, 
la sentenza del 9 maggio 2017 con cui il Tribunale federale ha parzialmente
ammesso i ricorsi di A.________ e di Intras, annullato il giudizio cantonale e
rinviato la causa per nuova decisione, esperiti gli accertamenti ai sensi dei
considerandi, segnatamente la perizia medica giudiziaria, 
la richiesta di A.________ di misure provvisionali inoltrata il 29 maggio 2017
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con cui ha chiesto la
condanna di Intras alla continuazione della presa a carico del farmaco
SCENESSE®, la cui prossima somministrazione era prevista per il 10 luglio 2017
(le precedenti assunzioni datavano 10 febbraio 2017, rispettivamente 21 aprile
2017), a cui Intras si è opposta con osservazioni del 30 giugno 2017,
comunicando però il suo consenso a erogare la prestazione per l'imminente
trattamento, come da garanzia concessa nella decisione impugnata, ossia fr.
5'248.-, 
il giudizio cautelare del 4 luglio 2017 con cui la Corte cantonale ha
parzialmente accolto la domanda dell'assicurata e condannato Intras a
rimborsarle la totalità del prezzo dell'impianto del medicamento SCENESSE® del
10 luglio 2017, 
il ricorso in materia di diritto pubblico di Intras del 4 agosto 2017 (timbro
postale), con cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo,
l'annullamento del giudizio cantonale e di conseguenza di respingere le misure
provvisionali urgenti, valendo per i costi di trattamento con SCENESSE® del 10
luglio 2017 quanto deciso nella sua pronuncia su opposizione del 21 giugno
2016, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la
sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei
gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87), 
che il giudizio cantonale in materia di misure cautelari è una decisione
incidentale (DTF 137 III 324 consid. 1.1. pag. 328) che può essere
eccezionalmente impugnata solo alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF,
segnatamente se può causare un pregiudizio irreparabile (le situazioni oggetto
dell'art. 92 LTF e dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non essendo nel caso di
specie date e come neppure la ricorrente fa valere), 
che tale pregiudizio dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter
essere eliminato (completamente) con una futura decisione favorevole alla
ricorrente (cfr. DTF 139 V 42 consid. 3.1 pag. 47), 
che la ricorrente si limita a indicare che il Tribunale cantonale avrebbe
anticipato l'esito finale della procedura di merito pregiudicandolo, come pure
che l'avrebbe obbligata a effettuare una prestazione che quasi con certezza
sarà irrecuperabile, 
che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale cantonale
non si è espresso sul merito della vertenza ma si è limitato a disciplinare
provvisoriamente la situazione dell'assicurata per evitare che abbia a soffrire
per le conseguenze dei tempi tecnici procedurali relativi agli accertamenti dei
fatti da operare in virtù del rinvio della sentenza federale del 9 maggio
2017, 
che a prescindere dal fatto che la ricorrente si limita ad allegare - ma non lo
dimostra contrariamente al suo obbligo di motivazione (cfr. a tal riguardo DTF
141 III 80 consid. 1.2 pag. 80 seg. con rinvi) - un pregiudizio economico
(ossia a suo dire la quasi certezza di non recuperare l'importo vista la
situazione finanziaria dell'assicurata), conformemente alla giurisprudenza del
Tribunale federale non costituisce in ogni modo pregiudizio irreparabile di
natura giuridica ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (come nemmeno un mero
inconveniente fattuale, quale un allungamento della procedura o un aumento dei
costi; cfr. DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801 con rinvii; cfr. DTF 137 V 314
consid. 2.2.1 pag. 317), 
che di conseguenza la condizione di ricevibilità di cui all'art. 93 cpv. 1
lett. a LTF non è data, 
che le parti potranno se del caso impugnare la decisione finale conformemente
all'art. 93 cpv. 3 LTF, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo formulata da Intras, 
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (
art. 108 cpv. 2 LTF), 
che le spese giudiziarie di fr. 500.- sono a carico della parte soccombente
(art. 66 cpv. 1 prima frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500 sono a carico della parte soccombente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 7 settembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi 

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