Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 452/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
9C_452/2017  
 
 
Sentenza del 6 febbraio 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Meyer; Parrino 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
  A.________, patrocinato 
dall'avv. Riccardo Schuhmacher, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone 
Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità 
(rendita d'invalidità; riconsiderazione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 17 maggio 2017 (32.2016.101). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1970, attivo dal 2001 principalmente quale tecnico
edile presso la ditta B.________ SA, nel maggio 2005 ha presentato una domanda
di prestazioni, lamentando "cisti perianali con fistole recidive". Con
decisione del 14 dicembre 2006, rispettivamente del 14 maggio 2007, l'Ufficio
AI del Cantone Ticino (di seguito UAI), preso atto che l'abituale professione
da un punto di vista medico era la più idonea e poteva essere svolta nella
misura del 50 %, gli ha riconosciuto una mezza rendita d'invalidità con effetto
dal 1° maggio 2005, in applicazione del metodo di confronto percentuale
("Prozentvergleich"). In seguito a una procedura di revisione avviata d'ufficio
nell'ottobre 2007, la mezza rendita d'invalidità è stata confermata con
comunicazione del 20 marzo 2009.  
 
A.b. Nel febbraio 2010 l'UAI ha intrapreso un'ulteriore revisione d'ufficio.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione del 2 marzo
2011, l'UAI, in via di riconsiderazione, ha soppresso la rendita d'invalidità
in assenza di un grado d'invalidità pensionabile, calcolato in applicazione del
metodo ordinario di confronto dei redditi.  
 A.________ si è aggravato il 1° aprile 2011 al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino, che con giudizio del 22 giugno 2011 ha annullato la
decisione dell'UAI, con rinvio degli atti per accertamenti sia di natura medica
che economica. 
 
A.c. Con progetto di decisione dell'8 gennaio 2014 l'UAI ha concluso, in via di
riconsiderazione, per la soppressione della mezza rendita d'invalidità con
effetto retroattivo al 30 aprile 2011. In sede di audizione, l'UAI ha esperito
nuovi accertamenti, in particolare la perizia pluridisciplinare dell'8 aprile
2016. Con decisione del 14 luglio 2016 l'UAI ha riconosciuto che al momento
dell'assegnazione della mezza rendita d'invalidità è incorso in un errore
manifesto avendo applicato il "Prozentvergleich" in luogo del metodo ordinario
di confronto dei redditi, da cui risulta un grado d'invalidità del 26 %.
Ritenuta l'importanza della sua correzione, l'UAI, riconsiderando le decisioni
14 dicembre 2006 e 14 maggio 2007 nonché la comunicazione del 20 marzo 2009, ha
predisposto la soppressione del diritto alla mezza rendita invalidità con
effetto retroattivo al 30 aprile 2011.  
 
B.   
A.________ si è aggravato il 13 settembre 2016 al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino, che con giudizio del 17 maggio 2017 ha respinto il
gravame. 
 
C.   
Il 19 giugno 2017 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di ammettere il ricorso e
riformare il giudizio cantonale nel senso di confermare il diritto ad almeno
una mezza rendita d'invalidità e ordinare all'UAI di versare tutte le
prestazioni trattenute dal momento della revisione ad oggi. 
 
L'UAI e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciano a
determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF),
non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di
allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato
rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF
140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di
principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF
) e vi si può scostare solo se è stato eseguito in modo manifestamente inesatto
(DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2
pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105
cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La lite verte sul diritto del ricorrente a una rendita d'invalidità nel
quadro di una procedura di riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA,
segnatamente sulla soppressione con effetto retroattivo al 30 aprile 2011 della
rendita d'invalidità del 50 % concessagli dal 1° maggio 2005.  
 
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha già
esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare i
presupposti e gli effetti di una riconsiderazione di una decisione formalmente
passata in giudicato (art. 53 cpv. 2 LPGA). A tale esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale ha dapprima constatato che, dal punto di vista
dello stato di salute, non vi era stata una sostanziale modifica della capacità
lavorativa dell'interessato da quando gli era stato riconosciuto il diritto
alla mezza rendita d'invalidità. Il giudice cantonale ha in seguito considerato
che i presupposti per una riconsiderazione fossero realizzati in quanto gli
accertamenti eseguiti avevano permesso di constatare l'errore manifesto
commesso dall'UAI nel definire il grado d'invalidità mediante il metodo del
confronto percentuale allorquando, in quel frangente, il ricorrente non
presentava un'incapacità al guadagno, il discapito economico reale essendo
minore dell'inabilità medico-teorica del 50 %. Il Tribunale cantonale ha in
seguito analizzato se dall'assegnazione della prestazione fossero intervenute
modifiche della situazione giuridicamente rilevante idonee a giustificare il
mantenimento della rendita alle condizioni precedentemente ammesse. In
applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi la Corte cantonale
è giunta a un grado d'invalidità non pensionabile del 26 %. La Corte cantonale
ha dunque concluso che a giusta ragione l'UAI aveva soppresso la mezza rendita
d'invalidità come da decisione del 2 marzo 2011.  
 
3.2. Il ricorrente censura alla Corte cantonale di avere ritenuto un errore
manifesto nella decisione impugnata, con la conseguenza di un'assenza di
presupposti per una riconsiderazione nel 2011. A mente del ricorrente il metodo
di confronto percentuale è stato adottato sin dall'inizio a giusta ragione:
nessun errore sulla scelta di tale metodo è pertanto dato. In subordine, il
ricorrente afferma che se "si volesse ammettere che vi sono i presupposti per
una riconsiderazione del metodo di raffronto percentuale, anche sulla base di
un raffronto dei redditi da valido e invalido si giunge alla conclusione che la
mezza rendita è ancora giustificata" (memoriale di ricorso, pag. 4).  
 
4.   
Conformemente all'art. 53 cpv. 2 LPGA in relazione all'art. 2 LPGA e all'art. 1
cpv. 1 LAI, l'amministrazione può, in ogni momento, tornare sulle decisioni
formalmente passate in giudicato, che non sono state oggetto di un controllo
giudiziario, se è provato che erano manifestamente errate e che la loro
rettifica ha una notevole importanza. Per determinarlo, ci si fonderà sulla
situazione in vigore al momento della sua pronuncia, prendendo in
considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con
riferimenti, cfr. pure sentenza 9C_413/2017 del 19 settembre 2017 consid.
2.2.1). La riconsiderazione persegue lo scopo di correggere un'applicazione
giuridica iniziale errata, compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso
di una valutazione degli stessi (cfr. su tale tema DTF 117 V 8 consid. 2c pag.
17 con riferimenti; sentenza 9C_362/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 2.1). Un
atto dell'amministrazione è manifestamente errato quando è stato preso sulla
base di norme giuridiche erronee o in applicazione inappropriata di norme
fondamentali (cfr. sentenza 9C_184/2016 del 27 maggio 2016 consid. 4.3), come
pure quando non sussiste alcun dubbio ragionevole circa il carattere erroneo
della decisione iniziale (cfr. DTF 141 V 405 consid. 5.2 pag. 414 e 138 V 324
consid. 3.3 pag. 328). Nemmeno è dato un errore manifesto quando il versamento
della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un
potere d'apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di
diritto (cfr. DTF 141 V 405 consid. 5.2 pag. 414 seg.). 
 
5.  
 
5.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che al momento della
determinazione del diritto alla rendita d'invalidità a seguito della richiesta
del maggio 2005, il ricorrente lavorava stabilmente dal 2001 come tecnico edile
presso la ditta B.________ SA, occupandosi della gestione della parte tecnica
dell'azienda. Dal punto di vista valetudinario il dott. N. C.________ del
Servizio medico regionale dell'UAI e il perito dott. C. D.________, specialista
FMH in medicina interna e gastroenterologia, cui era stata conferita la perizia
gastroenterologa, avevano stabilito un'incapacità lavorativa del 50 %
nell'abituale professione di tecnico edile del ricorrente, che era anche stata
ritenuta la più idonea dal punto di vista medico (cfr. perizia dott. C.
D.________ del 22 maggio 2006 e suo complemento del 9 ottobre 2006, come pure
in particolare l'annotazione del 10 ottobre 2006 del dott. N. C.________).
Considerate queste circostanze, l'amministrazione aveva deciso di determinare
il grado d'invalidità con il metodo del confronto percentuale
("Prozentvergleich"; su tale tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con
riferimenti, come pure cfr. sentenza 9C_627/2017 dell'11 dicembre 2017 consid.
4.2 con riferimenti), in luogo di quello ordinario di raffronto dei redditi (
art. 16 LPGA; cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1 pag. 337). L'UAI aveva optato
espressamente per tale metodo, ritenendo il risultato sufficientemente
affidabile. Prova della correttezza della scelta ritenuta dall'UAI è che
nell'incarto AI figura pure un calcolo, effettuato il 16 ottobre 2006, del
grado d'invalidità mediante metodo di raffronto dei redditi da cui risulta una
capacità di guadagno residua del 44.31 %, che aprirebbe comunque il diritto a
una mezza rendita d'invalidità. L'UAI nella decisione di attribuzione della
mezza rendita d'invalidità, considerato soprattutto che l'abituale attività
professionale era stata ritenuta la più idonea da un punto di vista medico e
che l'attuale capacità di guadagno residua non era comunque incrementabile in
un'altra attività lavorativa svolta in misura del 50 % aveva però optato per il
metodo del confronto percentuale. Conformemente alla giurisprudenza menzionata
al consid. 4, non si è dunque in presenza di un errore manifesto della
decisione di concessione della mezza rendita d'invalidità. Il Tribunale
cantonale, accertando la presenza di un errore manifesto, ha dunque violato il
diritto federale constatando come le condizioni della riconsiderazione fossero
date.  
 
5.2. A titolo abbondanziale si rileva altresì che, considerato che le
condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGA non sono realizzate, non è necessario
analizzare se dal momento dell'assegnazione della prestazione siano intervenute
le modifiche della situazione, così come invece effettuato dalla Corte
cantonale (cfr. consid. 2.5.2 pag 12 e considerandi successivi del giudizio
impugnato).  
 
6.   
Visto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico
dell'opponente. Il ricorrente ha diritto a un'indennità per le spese ripetibili
a carico dell'opponente (art. 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 17 maggio 2017 e la decisione impugnata dell'Ufficio AI del 14
luglio 2016 sono annullati. 
 
2.   
Le spese giudiziarie per la procedura innanzi al Tribunale federale di fr.
800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.   
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 2'800.- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per
nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili nella precedente procedura. 
 
5.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 6 febbraio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi 

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