Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 431/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_431/2017        

Sentenza del 13 luglio 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM,
ricorrente,

contro

Helsana Assicurazioni SA,
Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 23 maggio 2017.

Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ al Tribunale federale
inoltrato l'8 giugno 2017 (timbro postale) contro il giudizio del 23 maggio
2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale
gli è stato confermato il rifiuto del diritto a prestazioni dell'assicurazione
malattie da parte di Helsana Assicurazione SA,

considerando:
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF
137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente
inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a
presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura
cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF
139 I 306 consid. 1.2 pag. 309) e dimostrare con precisione dove e perché essa
ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid.
1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente
inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18),
che oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale era il diritto del
ricorrente a prestazioni dell'assicurazione malattie dal 1° settembre 2016,
che il Tribunale cantonale, vagliata tutta la documentazione agli atti, ha
ritenuto la forza probatoria dei referti medici al dossier, segnatamente quello
della dott.ssa B.________ del 5 settembre 2016, confermato il 1° dicembre 2016
dal dott. C.________, medico fiduciario dell'opponente, che hanno consentito di
concludere per l'assenza di incapacità lavorativa dovuta a malattia dal 1°
settembre 2016 e dunque per il rifiuto del diritto di prestazioni assicurative
da parte dell'opponente,
che il ricorrente ribadisce la sua inabilità lavorativa sulla base dei rapporti
valetudinari dei propri medici curanti, già vagliati dalla Corte cantonale,
limitandosi a chiedersi in concreto il motivo per il quale il giudice abbia
ritenuto esaustiva la relazione della dott.ssa B.________ rispetto a quella dei
suoi medici curanti,
che egli si limita dunque a critiche di natura meramente appellatoria (a tal
proposito cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 pag. 253 con riferimento; 137 V 57
consid. 1.3 pag. 60), ossia senza confrontarsi con le conclusioni del giudizio
impugnato, in particolare senza spiegare il motivo per il quale il giudizio
cantonale sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti
manifestamente inesatti,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice
(art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

 per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 13 luglio 2017

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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