Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 427/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_427/2017            

 
 
 
Sentenza 28 dicembre 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Meyer, Giudice presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
Via Dongo 9, 22010 Dongo, Italia, 
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, 
 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
dell'8 maggio 2017 (C-8135/2015). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. A.________, cittadino italiano, nato nel 1965, attivo in Svizzera da
ultimo come aiuto piastrellista, ha presentato nel settembre 2013 una domanda
di prestazioni AI, lamentando affezioni al polso e al pollice sinistro (quali
conseguenze degli infortuni dell'8 gennaio 1990, rispettivamente del 1° ottobre
2012, per i quali è intervenuto l'assicuratore contro gli infortuni INSAI),
come pure alla schiena e agli occhi. Con decisione del 18 luglio 2014 l'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero (di seguito UAIE) gli ha
riconosciuto, a far tempo dal 1° settembre 2013, una rendita intera con grado
d'invalidità del 100%.  
 
A.b. Nell'ambito di una revisione avviata d'ufficio nell'aprile del 2014,
l'UAIE, fondandosi in particolare sulla perizia reumatologica del 4 maggio 2015
del dott. N. B.________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna e
su quella oftalmologica dell'11 maggio 2015 della dott.ssa C. C.________,
specialista FMH in oftalmologia, ha soppresso, con decisione del 12 novembre
2015, la rendita d'invalidità con effetto a partire dal 1° gennaio 2016: lo
stato di salute era migliorato, comportando da settembre 2014 una capacità
lavorativa residua del 50% nell'attività abituale di aiuto piastrellista e
dell' 80% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali.  
 
B.   
A.________ si è aggravato il 15 dicembre 2015 (timbro postale) al Tribunale
amministrativo federale, contestando in particolare la valutazione medica
operata dall'amministrazione e chiedendo il riconoscimento di una rendita
d'invalidità al 50%. 
 
Con giudizio dell'8 maggio 2017 il Tribunale amministrativo federale ha
respinto il gravame. 
 
C.   
Il 7 giugno 2017 A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, cui chiede l'accoglimento del gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorrente postula una generica ammissione del ricorso. Così facendo egli
disattende che il ricorso in materia di diritto pubblico è di natura
riformatoria e non cassatoria (art. 107 cpv. 2 LTF). Sulla base delle
motivazioni contenute nel memoriale di ricorso, si può comunque dedurre
agevolmente che egli conclude per il mantenimento della rendita d'invalidità.
Il ricorso è quindi ammissibile, viste le sue conclusioni interpretate secondo
la motivazione ricorsuale (cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317; 136 V 131
consid. 1.2 pag. 135). 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF),
non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di
allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato
rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF
140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di
principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli
accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e
vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (
DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag.
62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in
maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. La lite s'iscrive nel quadro di una procedura di revisione ai sensi dell'
art. 17 LPGA e porta sulla soppressione con effetto dal 1° gennaio 2016 della
rendita intera d'invalidità concessa al ricorrente dal 1° settembre 2013. Avuto
riguardo alle censure sollevate nel gravame, contestato è segnatamente il
miglioramento dello stato di salute che ha portato a un incremento della
capacità lavorativa.  
 
3.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale amministrativo
federale ha già esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in
particolare la nozione d'invalidità in ambito LAI e LAINF, i presupposti e gli
effetti della revisione di una rendita (art. 17 LPGA; art. 88 a e 88 bis cpv. 2
lett. b OAI), i compiti del medico ai fini di tale valutazione, nonché il
valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire
da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura
applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353
seg.). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non
senza tuttavia ribadire che una riduzione o soppressione di una rendita
d'invalidità può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura
valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono
modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349
con riferimenti). Un tale esame può avvenire unicamente comparando due
fattispecie successive (cfr. DTF 133 V 108 consid. 5pag. 110).  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale amministrativo federale ha constatato che nell'ambito della
prima procedura sfociata con l'attribuzione della rendita intera d'invalidità
(cfr. decisione del 18 luglio 2014), l'UAIE si era fondato solo sugli atti
medici risultanti dalla pratica LAINF senza far esperire esami propri, in
quanto l'assicurato era in cura per le affezioni al polso sinistro al momento
del riconoscimento dell'eventuale diritto alla rendita. L'incapacità lavorativa
era totale nell'ultima attività di aiuto piastrellista ma i medici curanti non
si erano espressi sulle attività di sostituzione essendo il trattamento ancora
in corso. Fondandosisulle nuove perizie del dott. B.________ del 4 maggio 2015
e della dott.ssa C.________ dell'11 maggio 2015, il Tribunale amministrativo
federale ha accertato il miglioramento dello stato di salute dal settembre 2014
e il conseguente incremento della capacità lavorativa: in concreto 50% nella
professione abituale di aiuto piastrellista e 80% in attività rispettose dei
limiti funzionali.Il Tribunale amministrativo federale ha dunque concluso per
la realizzazione dei presupposti per la soppressione dal 1° gennaio 2016 della
rendita d'invalidità. L'autorità precedente ha infine pure disposto il rinvio
dell'incarto all'UAIE per ulteriori accertamenti di natura valetudinaria
relativi alla situazione successiva al periodo oggetto della vertenza,
delimitato dal profilo temporale al 12 novembre 2015.  
 
4.2. Il ricorrente censura sostanzialmente l'accertamento dei fatti operato dal
Tribunale amministrativo che a suo dire sarebbe inesatto e arbitrario. In
particolare egli sostiene che vi sia stato un fallimento, rispettivamente un
errore medico dell'intervento chirurgico del 1° aprile 2014 al polso sinistro
già accertabile con TAC del marzo 2015, dunque ben prima della decisione
dell'UAIE del 22 novembre 2015. A mente del ricorrente, l'intervento del 1°
aprile 2014 essendo fallito, nell'ottobre 2014 egli non poteva essere guarito,
nel senso di stabilizzato. Il ricorrente censura inoltre la pronuncia, almeno
parziale, relativa ai fatti avvenuti dopo la decisione del 12 novembre 2015.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente, a sostegno dell'insuccessodell'intervento al polso sinistro
del 1° aprile 2014, allega nuova documentazione, segnatamente il rapporto del
20 maggio 2016 del dott. D.________, la trasmissione interna all'INSAI
dell'annunciata ricaduta al medico di circondario il 30 maggio 2016, la riposta
del medico di circondario del 26 agosto 2016 e il rapporto operatorio del 28
febbraio 2017 del dott. L. E.________, primario di chirurgica alla mano della
F.________ di Zurigo. In concreto tali documenti non costituiscono dei nova in
senso proprio (ossia fatti del tutto nuovi successivi al giudizio impugnato e
subito inammissibili: " echte Nova "; DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23), ma
rientrano nella categoria degli pseudonova (ossia fatti affermati per la prima
ma già noti: " unechte Nova ", sulla nozione cfr. DTF 143 III 272 consid. 2.2
pag. 275), ammissibili solo se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99
cpv. 1 LTF). Tale ipotesi non è però realizzata nel caso concreto perché essi
si riferiscono a una situazione valetudinaria successiva alla decisione
impugnata del 12 novembre 2015.  
 
5.2. Nella misura in cui contesta l'avvenuto miglioramento del suo stato di
salute, la tesi del ricorrente è infondata. Relativamente alla TAC del marzo
2015 non corrisponde al vero che la stessa non sia stata considerata dai medici
interpellati dall'UAIE. Sia il dott. D.________ (cfr. certificato relativo alla
visita ambulatoriale del 15 aprile 2015), che il dott. B.________ hanno
visionato tale referto (cfr. lista radiologia vagliata dal dott. B.________
nella sua perizia, al consid. 4.5 figura anche la TAC del 26 marzo 2015), come
pure la successiva scintigrafia ossea trifasica tramite tecnica SPECT-CT nel
maggio 2015. Anzi,i due specialisti hanno anche discusso oralmente l'esito
dell'esame (cfr. perizia dott. B.________ 4 maggio 2015 pag. 11).  
Il dott. D.________ nell'ambito delle visite di controllo ha giudicato
l'evoluzione post-operatoria favorevole, attestando una crescente abilità
lavorativa. Nella visita del 16 gennaio 2015, preso atto anche dell'esame
radiologico, il chirurgo ha riscontrato il buon posizionamento della placca e
delle viti e, pur affermando la probabile rottura di due viti sulla filiera
distale e prossimale, ha concluso per l'assenza di compromissione della
stabilità dell'artrodesi, che risulta consolidata. Nella visita del 15 aprile
2015, il dott. D.________ ha constatato un netto miglioramento con diminuzione
dei dolori al polso sinistro dopo artrodesi e in quella dell'8 giugno 2015,
preso atto anche della SPECT-CT dell'11 maggio 2015 ha concluso per una
frattura consolidata e un'esigibilità lavorativa del 50% nella sua professione
e una maggiore in professioni idonee. Nella perizia reumatologica del 4 maggio
2015 il dott. B.________, per quanto attiene al polso sinistro, afferma che
l'esito dell'intervento è stato favorevole, tanto che il ricorrente ha potuto
riprendere la sua (pesante) attività lavorativa al 50% già dal 1° settembre
2014, interrotta nel mese di gennaio 2015 a causa di dolori ma ripresa comunque
dal 1° febbraio 2015 e perdurata per tutto il periodo oggetto della presente
vertenza. Dunque è innegabile il miglioramento dello stato di salute, nello
specifico relativo al polso sinistro, che si è riflesso nella ripresa
lavorativa al 50% nella sua professione di aiuto piastrellista. 
 
5.3. In tali condizioni il ricorrente non ha dimostrato che la giurisdizione
precedente è incorsa nell'arbitrio ritenendo un miglioramento della capacità di
lavoro dell'interessato sulla base delleperizie del dott. B.________ e della
dott.ssa C.________, di modo da giustificarela soppressione della rendita
d'invalidità (fermo restando una perdita di guadagno del 34% accertata dal
Tribunale amministrativo federale, peraltro non contestata dal ricorrente).  
 
5.4. Si aggiunge infine che la censura secondo cui il Tribunale amministrativo
si sarebbe pronunciato almeno parzialmente su fatti avvenuti dopo la decisione
del 12 novembre 2015 non è fondata. Il Tribunale amministrativo federale, cui
pendente causa era già stata allegata nuova documentazione, si è limitato a
comunicare che la stessa esulava dalla procedura in corso, in quanto attestava
una situazione fattuale successiva alla decisione del 12 novembre 2015 e andava
trasmessa per competenza all'UAIE. Trasmettendo l'incarto all'UAIE per
competenza, il Tribunale amministrativo federale si è curato solo di attirare
l'attenzione dell'amministrazione su un possibile peggioramento della
situazione posteriore a quella oggetto della presente vertenza.  
 
6.   
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso in materia di diritto
pubblico, in quanto ricevibile, va respinto. Le spese giudiziarie, che seguono
la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 28 dicembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Meyer 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi 

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