Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 272/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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9C_272/2017            

 
 
 
Sentenza del 4 settembre 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
ricorrente, 
 
contro 
 
 A.________, 
patrocinato dall'avv. Enzio Bertola, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 9 marzo 2017. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1956, ha inoltrato nel novembre 2009 una domanda di
prestazioni AI per adulti che è stata respinta dall'Ufficio AI del Cantone
Ticino (di seguito: UAI) mediante decisione del 16 settembre 2010.  
 
A.b. Nel febbraio del 2012 A.________ ha presentato una seconda domanda di
prestazioni AI, per la quale l'UAI ha deciso il 23 aprile 2012 la non entrata
in materia.  
 
A.c. A.________ ha inoltrato nel maggio 2016 una terza domanda di prestazioni
AI, cui è seguita la decisione di non entrata in materia del 14 novembre 2016,
in considerazione dell'assenza di prova di modifica rilevante delle circostanze
oggettive che possono dare diritto a prestazioni.  
 
B.   
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
il 9 gennaio 2017, chiedendo, oltre a un dibattimento preliminare,
l'annullamento della decisione impugnata e la condanna dell'UAI
"all'accettazione del caso, avviando una regolare e completa procedura come di
rito, con ogni spesa relativa". 
 
Con giudizio del 9 marzo 2017), il Tribunale cantonale, statuendo per giudice
unico, ha accolto il gravame e ha annullato la decisione dell'UAI. Gli atti
sono stati retrocessi all'UAI affinché riprenda l'istruzione della causa dopo
avere impartito un nuovo termine all'assicurato per permettergli di produrre
nuovi documenti medici. 
 
C.   
Il 13 aprile 2017 (timbro postale) l'UAI inoltra un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale contro il giudizio cantonale,
concludendo per l'annullamento e per la conferma della sua decisione del 14
novembre 2016. 
 
Invitati a esprimersi sul ricorso, il Tribunale cantonale ha trasmesso le
proprie osservazioni il 7 giugno 2017, mentre le parti non si sono
determinate. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione
la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei
gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).  
 
1.2. Il giudizio impugnato di rinvio non mette fine al procedimento (DTF 133 V
477 consid. 4.2 pag. 481 seg.) e costituisce una decisione incidentale che può
essere eccezionalmente impugnata solo alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett.
a e b LTF, non essendo date le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF.  
 
1.3. A ragione il ricorrente non menziona il pregiudizio irreparabile di cui
all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sulla questione DTF 140 V 321 consid. 3.6
pag. 326) ma l'ipotesi di cui alla lett. b (incombe alla parte ricorrente
dimostrare l'adempimento dei requisiti dell'art. 93 cpv. 1 LTF, fatti salvi i
casi in cui questi risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o
dalla natura della causa; cfr. su tali questioni DTF 138 III 46 consid. 1.2
pag. 47).  
 
Le condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF sono adempiute nel caso
concreto. In effetti, conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina, il
Tribunale federale può rendere immediatamente una decisione finale nel caso in
cui il giudizio impugnato annulla a torto la decisione d'inammissibilità resa
dall'amministrazione (per analogia DTF 123 III 414 consid. 3b pag. 420; BERNARD
CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 28 ad art. 93 LTF), permettendo
così d'evitare una procedura probatoria lunga e costosa. Visto quanto sopra
esposto, la via del ricorso immediato al Tribunale federale è data e si
giustifica di entrare sul merito della vertenza. 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né
dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità
precedente. Tuttavia, esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). In linea di principio,
il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può
scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16
consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a
condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera
determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.   
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia il Tribunale cantonale ha già
correttamente esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare le regole sulla procedura
di nuova domanda di rendita d'invalidità. A questa esposizione può essere fatto
riferimento. 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che l'UAI non avrebbe dovuto emanare la
decisione di non entrata in materia solo in base agli atti presenti all'inserto
- segnatamente i certificati della dr.ssa B.________ del 14 giugno 2016 e dello
studio medico C.________ SA del 15 aprile 2016 che il Tribunale cantonale ha
supposto allegati alla domanda di rendita del maggio 2016 - considerato che il
rappresentante legale dell'assicurato aveva preannunciato telefonicamente il 30
agosto 2016 l'invio nei giorni successivi di nuova documentazione medica. Non
avendo ancora ricevuto questa documentazione, l'amministrazione avrebbe dovuto
fissare all'assicurato un termine per tale produzione invece di emanare la
decisione di non entrata in materia.  
 
4.2. Il ricorrente precisa per contro che i due atti della dr.ssa B.________ e
dello studio medico C.________ SA gli sono pervenuti il 2 settembre 2016,
dunque dopo il noto colloquio telefonico del 30agosto 2016), e pertanto
costituiscono la documentazione preannunciata. Non era pertanto necessario
impartire all'assicurato un nuovo termine per l'invio di ulteriore
documentazione medica. Sulla scorta della valutazione del dott. D.________ del
Servizio Medico Regionale dell'AI che è giunto alla conclusione che la "scarna
documentazione non è atta a rendere verosimile un peggioramento sostanziale e
prolungato dello stato di salute e della relativa CL residua dell'assicurato",
l'UAI ha pertanto pronunciato la non entrata in materia.  
 
4.3. Il Tribunale cantonale nelle sue osservazioni del 7 giugno 2017 riferisce
che effettivamente non si può escludere che i certificati della dr.ssa
B.________ e dello studio medico C.________ SA siano stati trasmessi solo il 2
settembre 2016 dai medici curanti e non dunque allegati alla domanda di rendita
del maggio 2016. Tuttavia, questi documenti non sono stati inviati per il
tramite del patrocinatore legale dell'opponente, anzi con ogni verosimiglianza
a sua insaputa. La mancata assegnazione di un nuovo termine ha quindi privato
l'assicurato della facoltà di ulteriormente documentare e suffragare la propria
richiesta.  
 
5.   
Dagli atti al fascicolo emerge, contrariamente a quanto concluso dal Tribunale
cantonale, che gli apprezzamenti valetudinari in questione non sono stati
allegati alla domanda del maggio 2016 ma trasmessi all'UAI direttamente dai
medici curanti dell'opponente il 2 settembre 2016, dunque dopo il colloquio
telefonico del rappresentante legale dell'opponente che preannunciava l'arrivo
di nuova documentazione medica. A giusto titolo l'UAI poteva dunque concludere
che si trattava della documentazione preannunciata. Si rileva altresì che mai
l'assicurato ha sostenuto il contrario né in ambito amministrativo né in quello
giudiziario di prima istanza, come neppure in questa sede. A nulla giovano poi
le considerazioni del Tribunale cantonale nelle osservazioni del 7 giugno 2017
trattandosi di mere supposizioni ininfluenti. Ad ogni modo, l'assicurato ha
avuto la possibilità di trasmettere nuova documentazione medica. Considerate le
circostanze, l'UAI poteva decidere la questione sulla base della documentazione
medica contenuta nel fascicolo, che comprende anche quella preannunciata
telefonicamente il 30 agosto 2016 e pervenutagli il 2 settembre 2016. Il
gravame va pertanto accolto, il giudizio cantonale annullato e la pronuncia di
non entrata in materia dell'UAI del 14 novembre 2016 confermata. 
 
6.   
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico
dell'opponente; non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv.
3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 9 marzo 2017 è annullato e la decisione dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino del 14 novembre 2016
confermata. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.   
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per
nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura
cantonale. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 4 settembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi 

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