Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 269/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_269/2017        

Sentenza del 19 maggio 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da sua madre B.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 13 marzo 2017.

Visto:
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 10 aprile 2017
(timbro postale) contro il giudizio del 13 marzo 2017 del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stato confermato che non
vi è diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità,
lo scritto del 12 aprile 2017 con il quale, per ordine della Presidente della
II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di
ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i
quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non
sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere
sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato
giudizio,
l'atto complementare del 13 aprile 2017 di A.________ (timbro postale),

considerando:
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF
137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente
inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a
presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura
cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF
139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché
egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86
consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti
manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag.
18),
che nella fattispecie oggetto del contendere davanti all'autorità cantonale era
sapere se il ricorrente  avesse il diritto a prestazioni dall'assicurazione per
l'invalidità per le affezioni lamentate nella sua richiesta di prestazioni per
adulti del 3 giugno 2015,
che il giudice di prime cure ha ritenuto la forza probatoria degli atti medici
al dossier, segnatamente quella della perizia psichiatrica del 14 marzo 2016
del Centro peritale per le assicurazioni sociali allestita dalla dott.
Ciavaglioli, che hanno consentito di concludere per l'assenza dei presupposti
del diritto a una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità,
che il ricorrente ribadisce il suo punto di vista circa il preteso
peggioramento del suo stato valetudinario alla base dell'impedimento
dell'esercizio di un'attività lucrativa, richiedendo anche in questa sede
l'esperimento di nuovi accertamenti medici per poter definire più
dettagliatamente il suo stato di salute,
che egli si limita dunque a critiche di natura meramente appellatoria (a tal
proposito cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266), senza spiegare il motivo
per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe
su accertamenti manifestamente inesatti,
che per quanto concerne la nuova documentazione medica prodotta con il presente
gravame, ossia il certificato del medico curante dott. Candolfi del 3 aprile
2017, essa non può essere presa in considerazione già solo perché allestita
dopo il giudizio impugnato (cosiddetti "echte nova") e pertanto inammissibile
(art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. fra tante, sentenza 9C_280/2015 del 6 giugno 2016
consid. 4.3.2; DTF 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548),
che lo stesso vale anche per la censura, che risulta immotivata, sull'importo
di fr. 500.- quale tassa di giustizia dinanzi il Tribunale cantonale, in quanto
il ricorrente si limita ad affermare apoditticamente che sarebbe eccessiva
avuto riguardo alla sua situazione finanziaria,
che dunque, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si
confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso e
l'atto complementare non soddisfano manifestamente le esigenze formali minime
suesposte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 19 maggio 2017

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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