Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 238/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_238/2017        

Sentenza del 5 luglio 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
Meyer, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
rappresentata da sua madre B.A.________,
patrocinata dall'avv. Nicola Fornara,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, via
Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di
lavoro),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 23 febbraio 2017.

Fatti:

A. 
Mediante decisione su opposizione del 16 marzo 2016, che confermava la
decisione del 31 agosto 2015, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
(di seguito: la Cassa) ha condannato A.A.________ a versarle fr. 42'287.20 a
titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla B.________
SA in liquidazione per gli anni dal 2009 al 2011 in via solidale con
A.C.________. La Cassa ha costatato che A.A.________ era l'erede universale del
defunto amministratore unico B.C.________, deceduto nel 2011, responsabile a
suo parere del mancato versamento dei contributi paritetici insieme al fratello
A.C.________.

B. 
A.A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, che con giudizio del 23 febbraio 2017 ha respinto il gravame.

C. 
Il 28 marzo 2017 (timbro postale) A.A.________ inoltra un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale cui chiede l'annullamento del giudizio
cantonale e la sua liberazione dal pagamento dei contributi AVS/AI/IPGA/AD e AF
per gli anni 2009-2011. A titolo sussidiario chiede il rinvio della causa per
nuova decisione e a titolo ancora più sussidiario che l'importo da pagare sia
ridotto a fr. 32'072.60 relativi agli anni 2009 e 2010 ad esclusione del 2011.
In risposta la Cassa ha proposto di respingere il ricorso mentre l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a prendere posizione.

Diritto:

1. 
Il giudizio impugnato condanna la ricorrente a pagare un risarcimento danni di
fr. 42'287.20 ai sensi dell'art. 52 LAVS. Questo importo raggiunge il valore
litigioso minimo dinanzi al Tribunale federale (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF in
relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Il ricorso, che anche per il resto
soddisfa i requisiti formali di ricevibilità, è quindi ammissibile (cfr.
sentenza 9C_97/2013 del 13 marzo 2013 consid. 1).

2. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico (ai sensi degli art. 82 segg. LTF)
può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106
cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. In linea di principio, il
Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 140 III 16
consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a
condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera
determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale
esamina in linea di principio solo le censure sollevate, con riferimento
all'esigenza di motivazione prevista all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 140 III 86
consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti).

3. 
Oggetto del contendere è sapere se e in quale misura A.A.________ debba
rispondere ai sensi dell'art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno di
fr. 42'287.20 derivante dal mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI
/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2009 - 2011 dalla B.________ SA in
liquidazione, di cui suo padre B.C.________ era amministratore unico.

4. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il Tribunale cantonale ha già
esposto le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare i
presupposti cui è subordinata la responsabilità del datore di lavoro per il
mancato pagamento dei contributi sociali.
Per completezza va ricordato che la fattispecie è retta dall'art. 52 cpv. 1
LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, il quale prevedeva che "il
datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione".
Ad ogni modo il nuovo art. 52 cpv. 2 LAVS - secondo il quale "se il datore di
lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse
rispondono solidalmente per l'intero danno" - non fa altro che riprendere
quanto già ripetutamente sancito dalla giurisprudenza federale e riportato
correttamente dal Tribunale cantonale (sentenza 9C_80/2017 del 31 maggio 2017
consid. 3.2).

5. 
La ricorrente solleva precisamente quattro censure che saranno qui di seguito
esaminate.

5.1.

5.1.1. Il primo motivo di ricorso riguarda la prescrizione del credito della
Cassa. In proposito, il Tribunale cantonale ha osservato che la decisione di
risarcimento danni del 31 agosto 2015 è intervenuta entro i due anni di
perenzione - previsti dall'art. 52 cpv. 2 LAVS nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2011 - dal momento in cui la Cassa di compensazione competente ha
avuto notizia del danno. Come momento di partenza di questo termine, i giudici
cantonali si sono fondati sulla data di sospensione della procedura di
fallimento per mancanza di attivi, intervenuta il xx.xx.xxxx (data della
pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio). La ricorrente
eccepisce che la data di decorrenza deve essere fissata al momento della
notifica dell'attestato di carenza di beni definitivo, il cui rilascio è già
stato chiesto la prima volta nel 2009.

5.1.2. La censura della ricorrente si rivela manifestamente infondata. Da una
parte, il Tribunale cantonale per stabilire quando la Cassa ha avuto conoscenza
del danno si è correttamente basato sulla data della sospensione della
procedura di fallimento per mancanza di attivi della B.________ SA in
applicazione della giurisprudenza costante del Tribunale federale (DTF 129 V
193 consid. 2.3, pag. 195). D'altra parte, come lo indica correttamente
l'opponente nella sua risposta ricorsuale, gli attestati carenza beni ai quali
si riferisce la ricorrente - senza tuttavia precisarne l'ipotetica data di
emissione - non sono stati rilasciati. Si deve quindi ritenere che la decisione
del 31 agosto 2015 è intervenuta entro il termine di due anni a partire dal
xx.xx.xxxx e che la richiesta della Cassa non è perenta.

5.2.

5.2.1. La seconda censura della ricorrente concerne la sua accettazione
dell'eredità con beneficio d'inventario. Il Tribunale cantonale ha accertato
che la ricorrente ha effettivamente accettato l'eredità di B.C.________ con
beneficio d'inventario e che le eventuali richieste di risarcimento della
Cassa, pur menzionate dal curatore dell'inventario, non sono state formalmente
registrate nei passivi della successione. Tuttavia, secondo il Tribunale
cantonale, la ricorrente era tenuta a prendere a suo carico il credito della
Cassa per il motivo che alla data della stesura dell'inventario la Cassa non
aveva potuto insinuare senza sua colpa il proprio credito risarcitorio, in
quanto non era ancora insorto (la dichiarazione di fallimento della B.________
SA è intervenuta il 12 maggio 2014). A questa argomentazione la ricorrente si
oppone facendo valere che l'erede che accetta con beneficio d'inventario è
tenuto ad assumere solo i debiti inventariati e che la Cassa aveva già la
possibilità al momento della stesura dell'inventario di segnalare la propria
pretesa, ciò che del resto ha fatto in modo solo generico e quindi
insufficiente con lettera del 6 giugno 2011, ripresa dal curatore
dell'inventario ma senza registrazione formale tra i passivi della successione.

5.2.2. La tesi della ricorrente si fonda su un errore: non sono qui litigiosi i
contributi personali dovuti da B.C.________ alla B.________ SA ma il pagamento
alla Cassa dei contributi della B.________ SA, nella sua qualità di datore di
lavoro. Soltanto dopo la dichiarazione di fallimento della B.________ SA,
avvenuta il 12 maggio 2014, con la conseguente impossibilità di seguire la
procedura ordinaria per recuperare i contributi paritetici, si può ritenere che
il danno della Cassa è insorto e che questa ha avuto la possibilità di
rivolgersi alle persone responsabili per il loro pagamento ai sensi dell'art.
52 LAVS. Ora, a quella data il beneficio d'inventario era già stato redatto e
accettato con dichiarazione del 31 luglio 2012. La ricorrente non può quindi
avvalersi del fatto che la richiesta della Cassa non figura nell'inventario (la
lettera del 6 giugno 2011 è ininfluente al riguardo), mentre la Cassa non ha
alcuna colpa per avere formulato la sua richiesta risarcitoria dopo
l'accettazione dell'inventario. Va ancora aggiunto, come accertato dal
Tribunale cantonale e non contestato dalla ricorrente, che l'erede si trova
comunque arricchita dall'eredità (cfr. art. 590 cpv. 2 CC), in quanto gli
attivi registrati nell'inventario restano superiori ai passivi, anche dopo la
decurtazione dell'importo richiesto dalla Cassa.

5.3.

5.3.1. Il terzo motivo del ricorso riguarda la colpa di B.C.________ nella sua
qualità di amministratore unico della B.________ SA. La ricorrente spiega in
particolare che al momento della morte del padre aveva sei anni e non può
indicare né i motivi che hanno spinto il padre a non pagare i contributi
paritetici né esaminare se vi sono motivi discolpanti.

5.3.2. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag.
530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente:
"stillschweigend", cfr. ULRICH MEYER, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di
causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito
in seguito per mancato pagamento dei contributi. I motivi di discolpa,
rispettivamente di giustificazione, sono speciali circostanze che legittimano
il datore di lavoro a non versare i contributi (cfr. DTF 108 V 189 consid. 2b
pag. 193 seg.; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 seg.). Tale è il caso quando
l'inosservanza delle prescrizioni appare, considerate le circostanze, come
legittima e non colpevole. La prova della presenza di motivi giustificativi
incombe al datore di lavoro (DTF 108 V 189 consid. 2b pag. 194; 108 V 183
consid. 1b pag. 187; sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.1).
Con la sua argomentazione, la ricorrente non fornisce alcun indizio che
permetta di ritenere un motivo di discolpa o che il Tribunale cantonale abbia
ritenuto a torto che la Cassa, che ha constatato che la violazione delle
prescrizioni relative ai contributi le aveva causato un danno, non era
legittimata a considerare che B.C.________ avesse agito intenzionalmente o,
quanto meno, per negligenza grave (cfr. DTF 108 V 189 consid. 2b pag. 194).

5.4.

5.4.1. L'ultima censura della ricorrente concerne la presunta colpa
concomitante della Cassa. La ricorrente ritiene che dopo i primi ritardi nei
pagamenti dei contributi e pignoramenti avvenuti già nel corso del 2010, la
Cassa avrebbe dovuto richiedere il fallimento della B.________ SA di modo da
evitare un danno maggiore in relazione ai contributi paritetici, in particolare
per l'anno 2011.

5.4.2. Come indicato dal Tribunale cantonale, tale argomentazione è priva di
fondamento. Dall'esame dell'estratto delle esecuzioni promosse dalla Cassa nei
confronti della B.________ SA, al quale si riferisce esplicitamente il
Tribunale cantonale, si evince che sin dal 2009 la Cassa è intervenuta presso
la ditta insolvente per sollecitare il pagamento dei contributi paritetici, in
gran parte senza successo. Non le si può quindi imputare alcuna colpa per avere
ritardato le procedure di fallimento, soprattutto se si considera che la
ricorrente fa valere un ritardo già nel 2010 per evitare di pagare i contributi
nel 2011.

6. 
Visto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere pertanto
respinto.

7. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 5 luglio 2017

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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