Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 188/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_188/2017        

Sentenza del 14 luglio 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
Glanzmann, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; provvedimento
professionale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 15 febbraio 2017.

Fatti:

A. 
A.________, nato nel 1966, di professione vetraio, ha inoltrato nel febbraio
2014 una domanda di prestazioni AI per adulti per affezioni che hanno
determinato un'incapacità lavorativa dal settembre 2013. L'Ufficio AI del
Cantone Ticino (di seguito: UAI) ha attuato gli accertamenti medico
amministrativi del caso, segnatamente ha fatto allestire una perizia
pluridisciplinare - con consulti di natura reumatologica, neurologica e
psichiatrica - presso il Servizio Accertamento Medico (di seguito: SAM) di
Bellinzona. Con referto del 28 agosto 2015 i periti SAM hanno, tra l'altro,
complessivamente concluso per un'incapacità lavorativa totale dal settembre
2013 all'aprile 2014, mentre dal 1° maggio 2014 A.________ ha presentato una
capacità lavorativa del 40% nella sua ultima professione e del 100% in attività
adeguate. Con progetto di decisione del 7 settembre 2015 l'UAI, accertato un
grado d'invalidità del 14%, ha negato sia il diritto a una rendita d'invalidità
sia quello a provvedimenti professionali. A seguito delle osservazioni di
A.________ - segnatamente obiezioni di natura valetudinaria sulla sua piena
abilità lavorativa - e dei successivi accertamenti medici effettuati - cfr.
complemento di perizia SAM del 22 dicembre 2015 - l'UAI con decisione del 18
gennaio 2016 ha negato il diritto a prestazioni dell'assicurazione per
l'invalidità.

B. 
L'11 febbraio 2016A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino al quale ha chiesto in via principale il riconoscimento di
una rendita d'invalidità del 50% almeno e, in via subordinata, il diritto a una
riformazione professionale.

Con giudizio del 15 febbraio 2017 la Corte Cantonale ha respinto il gravame.

C. 
Il 9 marzo 2017 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale contro il giudizio cantonale concludendo
per il suo annullamento e chiedendo, in via principale almeno una rendita
d'invalidità intera, in via subordinata il diritto a una riformazione
professionale e, in caso gli elementi a disposizione non fossero sufficienti
per una decisione, il rinvio dell'incarto al Tribunale cantonale,
rispettivamente all'UAI, per complemento dell'istruttoria e nuova decisione.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF),
non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di
allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato
rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF
140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di
principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF) e vi si può scostare solo se è stato eseguito in modo manifestamente
inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid.
4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art.
105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.

2.1. Considerate le censure ricorsuali, oggetto del contendere è il diritto di
A.________ a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità in relazione alla
sua domanda di prestazioni AI del febbraio 2014.

2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto
in maniera dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali
applicabili. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata
adesione.

3.

3.1. In via preliminare il ricorrente addebita al Tribunale cantonale diverse
violazioni del diritto di essere sentito e del diritto alla prova. A suo dire
la Corte cantonale avrebbe rifiutato - per di più anche senza sufficiente
motivazione- di assumere sia una perizia giudiziaria e/o il rinvio dell'incarto
all'UAI per il necessario complemento istruttorio, sia di dar seguito alla sua
richiesta di una perizia di prova carico di lavoro (EFL).

3.2. Considerato che nel caso concreto le violazioni del diritto di essere
sentito invocate dal ricorrente sono correlate all'amministrazione delle prove,
si tratta di una questione che non ha portata propria rispetto al motivo
dell'apprezzamento carente delle prove (cfr. per es. sentenza 9C_875/2015
dell'11 marzo 2016 consid. 4.2) e si fonde con il diritto materiale
(sull'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3 pag.
236 con riferimenti). Le stesse verranno pertanto esaminate in tale contesto
nei considerandi seguenti.

4.

4.1. Quanto al merito del ricorso, il Tribunale cantonale, vagliata tutta la
documentazione valetudinaria agli atti, si è fondato sulle conclusioni della
perizia SAM del 28 agosto 2015, come pure sul suo complemento del 22 dicembre
2015, i cui contenuti sono stati confermati dal Servizio Medico Regionale
dell'UAI nei rapporti del 31 agosto 2015, 7 settembre 2015 e 15 gennaio 2016,
sia per quanto attiene alle diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa che per la valutazione della capacità lavorativa residua.Anche il
rifiuto della richiesta di provvedimenti professionali è stata confermata dalla
Corte cantonale, non presentando il grado minimo del 20% e considerato altresì
che non erano state individualizzate particolari misure professionali da
attuare.

4.2. Il ricorrente censura l'analisi operata dal Tribunale cantonale sulle
valutazioni peritali SAM, a suo dire superficiale, facendo erroneamente proprie
le loro conclusioni, senza considerare la loro incompletezza e non fedefacenza
e senza minimamente considerare quanto argomentato dai propri medici curanti.
Egli contesta altresì il rifiuto del diritto a una riformazione professionale.

5.

5.1. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria
di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa
dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura
in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita -
riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte
solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag.
398).

5.2. Lecensure del ricorrente sono infondate e non trovano riscontri negli
accertamenti effettuati dalla Corte cantonale. Nel giudizio impugnato vengono
difatti menzionate in modo dettagliato tutte le valutazioni valetudinarie agli
atti considerate (cfr. in particolare i consid. 2.5.1e 2.5.2 del giudizio
impugnato), illustrando poi in modo esauriente la scelta di orientarsi sulle
conclusioni dei periti SAM (cfr. consid. 2.5.3 del giudizio impugnato), oltre
che sulle valutazioni successive dei medici del proprio Servizio Medico
Regionale, i cui referti adempiono i presupposti giurisprudenziali per
accordare loro pieno valore probante (sul valore probatorio di un atto medico,
cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con
riferimenti). Il ricorrente si limita per lo più a ribadire l'opinione dei
propri medici curanti, cercando di dimostrare come la stessa sia conforme alla
giurisprudenza relativa al valore probatorio di un atto medico.A prescindere
dalla natura appellatoria della censura - e quindi dalla sua ammissibilità
dinanzi al Tribunale federale - il ricorrente sembra dimenticare che non spetta
a questa Corte procedere a un nuovo apprezzamento delle prove amministrate ma a
lui medesimo dimostrare che quello operato dai giudici cantonali è
manifestamente inesatto (cfr. consid. 1 e DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). Si
rileva altresì che un'opinione divergente non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dall'amministrazione e a imporrenuovi
accertamenti (cfr. sentenza 9C_303/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 3.2).

5.3. In tali condizioni, il ricorrente non ha dimostrato che la giurisdizione
cantonale è incorsa nell'arbitrio fondandosi principalmente sulle conclusioni
della perizia SAM, confermate in seguito dai propri medici specialisti. Dunque
i giudici di prime cure potevano ritenere, per mezzo dell'apprezzamento
anticipato delle prove, la situazione medica chiara e non necessitante di
accertamenti completivi.

6. 
Per quanto attiene ai provvedimenti professionali, il ricorrente contesta le
conclusioni del Tribunale cantonale (cfr. consid. 4.1), ribadendo un grado
d'invalidità in ogni caso superiore al 20%, e censurando un'analisi incompleta
e arbitraria. A suo dire la Corte cantonale si sarebbe limitata a riprendere le
conclusioni del consulente dell'UAI, senza procedere a un'analisi
sull'adempimento delle altre considerazioni. Tali censure non sono ammissibili.
Il ricorrente non motiva minimamente quanto sembra pretendere dinnanzi al
Tribunale federale (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF: consid. 1), in particolare
quali sarebbero le altre condizioni omesse dall'analisi.

7. 
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e la
pronuncia cantonale confermata. Le spese giudiziarie, che seguono la
soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14luglio 2017

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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