Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 179/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_179/2017        

Sentenza del 15 maggio 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
Glanzmann, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, Via
Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente,

1. B.________,
2. C.________.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di
lavoro),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 30 gennaio 2017.

Fatti:

A.

A.a. La D.________ SA, con sede a Paradiso, è stata iscritta al registro di
commercio il 17 luglio 2012. Lo scopo sociale consisteva, tra l'altro, nella
detenzione e nella gestione di attività commerciali, ricreative e di
ristorazione in genere, nonché nell'import-export di prodotti legati al mondo
della ristorazione e del commercio al dettaglio. A.________ ha assunto la
carica di membro del consiglio d'amministrazione della SA con diritto di firma
individuale dall'8 agosto 2012 fino al 7 ottobre 2013, data in cui ha
rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Egli è stato pure assunto dalla
società quale cameriere dal 16 agosto 2012. La società, quale datrice di
lavoro, è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di
seguito: Cassa) dal 1° agosto 2012 al 30 giugno 2014. A seguito di mora nel
pagamento dei contributi paritetici, la società è stata ripetutamente diffidata
dalla Cassa dal novembre 2012 e precettata dall'aprile 2013. Diversi attestati
di carenza di beni sono stati rilasciati nel periodo febbraio-aprile 2014 e la
dichiarazione di fallimento con procedura sommaria è datata 20 giugno 2014.

A.b. Constatato di aver subito un danno, con decisione del 16 dicembre 2015 la
Cassa ha chiesto ad A.________ l'importo di fr. 28'300.35 - in via solidale con
C.________ per analogo periodo e importo e con B.________ limitatamente
all'importo di fr. 5'028.10 - quale risarcimento per il mancato pagamento dei
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per gli anni
2012 e fino all'agosto 2013. A seguito dell'opposizione interposta da
A.________ il 1° febbraio 2016, la Cassa ha confermato la propria pronuncia con
decisione su opposizione del 4 maggio 2016, aggiornando l'importo del danno a
fr. 27'700.35.

B. 
A.________ si è aggravato il 6 giugno 2016 al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, che con giudizio del 30 gennaio 2017 ha, nella misura della sua
ricevibilità, respinto il ricorso e lo ha condannato a versare l'attuale saldo
di fr. 25'000.35.

C. 
Il 2 marzo 2017 (timbro postale), A.________ presenta ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale cui chiede, previo conferimento
dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio cantonale e della
decisione su opposizione della Cassa del 4 maggio 2016.

Diritto:

1. 
Oggetto del contendere è sapere se e in quale misura A.________ debba
rispondere ai sensi dell'art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno di
fr. 25'900.35 derivante dal mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI
/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2012 e fino all'agosto 2013.

2.

2.1. Il Tribunale federale esamina liberamente, con piena cognizione e senza
essere vincolato dalle motivazioni delle parti l'ammissibilità del rimedio
esperito (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44).

2.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio
cantonale relativo a controversie ai sensi dell'art. 52 LAVS è di massima
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- (art. 85
cpv. 1 lett. a LTF in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 137 V 51)
o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv.
2 LTF).

Nel caso concreto, il giudizio impugnato condanna il ricorrente a pagare un
risarcimento danni di fr. 25'900.35. Tale importo non raggiungendo il valore
litigioso minimo di cui all'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso, per essere
nondimeno ammissibile, deve, come postula il ricorrente medesimo, vertere su
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

3.

3.1. Secondo la giurisprudenza, una vertenza solleva una questione giuridica
d'importanza fondamentale - nozione che deve essere interpretata in maniera
molto restrittiva (cfr. DTF 133 III 493 consid. 1.1 pag. 495 con riferimenti) -
quando è necessario, per risolvere il caso concreto, decidere una questione di
diritto che solleva un'incertezza particolarmente grave che richiede in maniera
impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale quale autorità
giudiziaria suprema investita del compito di assicurare un'interpretazione
uniforme del diritto federale (cfr. sentenza 5A_694/2016 del 31 marzo 2017
consid. 2; DTF 141 III 159 consid. 1.2 pag. 161 con riferimenti). Il solo fatto
che il Tribunale federale non si sia ancora espresso su un caso concreto non è
sufficiente a qualificare tale questione di importanza fondamentale (cfr. DTF
138 I 143 consid. 1.1.2 pag. 147) e non viene riconosciuta se la medesima
questione può riproporsi in qualsiasi momento in un caso con valore di lite
sufficiente (cfr. DTF 137 III 580 consid. 1.1 pag. 583). La parte ricorrente
che si prevale della natura fondamentale della questione sollevata deve esporre
perché ciò sia il caso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 III 182 consid. 1.2 pag.
185).

3.2. Nel caso concreto, il ricorrente afferma che si è in presenza di una
questione di importanza fondamentale perché è stato "... da subito, soggiogato
e utilizzato come uno strumento nelle mani di terzi, per il conseguimento di
fini a lui estranei, per di più, di accertata (omissis) rilevanza penale"
(ricorso, pag. 4). Egli aggiunge che ciò trova conferma nella circostanza che
E.________ - padre del presidente del consiglio d'amministrazione C.________,
che de facto sarebbe a suo dire "il dominus" della società - sarebbe stato
definitivamente giudicato all'estero per il reato di associazione a delinquere
di stampo mafioso (ricorso, pag. 4). Il ricorrente conclude che l'assoluta
eccezionalità dell'evenienza concreta, che non risulta essere mai stata posta
al vaglio del Tribunale federale, esulando perciò manifestamente dalla
giurisprudenza finora sviluppata in applicazione dell'art. 52 LAVS.

3.3. Orbene queste allegazioni sono inidonee a sostanziare l'adempimento del
requisito della questione di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 85 cpv.
2 LTF. Infatti il Tribunale federale ha già ripetutamente affermato che
dall'assunzione della funzione di membro del consiglio d'amministrazione con
diritto di firma individuale in una SA (cfr. art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO)
deriva una serie di doveri (cfr. giurisprudenza menzionata al consid. 2.6 del
giudizio impugnato), tra cui anche quello di provvedere al pagamento dei
contributi alle assicurazioni sociali. Il ricorrente è sempre stato libero di
non accettare tale funzione, è irrilevante dal profilo dell'applicazione
dell'art. 52 LAVS, il motivo per cui egli abbia accettato tale funzione. A tal
proposito si evidenzia altresì come il presunto fatto nuovo riferito a
E.________ è inammissibile ai sensi dell'art. 99 LTF - può essere lasciata
indecisa la questione se si tratta di "echte nova" (fatti del tutto nuovi) e
dunque inammissibile o se di "unechte nova" (pseudonova ossia fatti nuovi ma
già noti) e dunque ammissibili solo se ne dà motivo la decisione impugnata,
ipotesi non realizzata nel caso concreto (cfr. su tale distinzione la sentenza
2C_758/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.4) - oltre che inconferente ai fini
del giudizio sulla responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS. L'argomentazione
ricorsuale appare quindi del tutto insufficiente a giustificare una deroga al
requisito del valore litigioso minimo previsto all'art. 85 cpv. 2 LTF per
l'inoltro di un ricorso in materia di diritto pubblico, il quale si rileva
inammissibile.

4.

4.1. Resta così proponibile unicamente il ricorso sussidiario in materia
costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF (per la sussidiarietà rispetto al
ricorso in materia di diritto pubblico quando il valore litigioso previsto
all'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF non è raggiunto e quando il litigio non verte su
una questione giuridica di principio, cfr. sentenza 9C_214/2014 del 30
settembre 2014 consid. 4.1 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Con
il ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata solo la
violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF), e questo soltanto alle
rigorose condizioni di motivazione stabilite dall'art. 106 cpv. 2 LTF, cui
rinvia l'art. 117 LTF (cfr. sentenza 9C_675/2016 del 18 aprile 2017 consid.
3.2.2; DTF 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176). In tale ambito il Tribunale
federale non rivede difatti il diritto d'ufficio ma esamina unicamente le
censure invocate e motivate in maniera sufficiente dalla parte ricorrente, in
concreto l'atto ricorsuale deve contenere, tra l'altro, una descrizione
succinta dei diritti costituzionali o dei principi giuridici violati e
precisare in cosa consista la violazione. Le censure devono essere state
sollevate in maniera espressa ed esposte in modo chiaro e dettagliato nel
ricorso (ATF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 con riferimenti).

4.2. Nel caso in rassegna il ricorrente censura violazioni del diritto
costituzionale, segnatamente il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e il
principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.).

4.2.1. A mente del ricorrente l'arbitrio sarebbe realizzato nella misura in cui
il Tribunale cantonale avrebbe riconosciuto la sua responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS malgrado non ne siano adempiute le condizioni, concludendo
che "è di meridiana evidenza che ciò conduce a un risultato tanto iniquo da
decretare l'annullamento del qui impugnato giudizio" (ricorso, pag. 26).

Tale censura non merita accoglimento già solo per il fatto che non adempie le
rigorose esigenze di motivazione sopra menzionate (consid. 4.1). Riaffermare in
modo appellatorio, ossia senza confrontarsi con le conclusioni del giudizio
impugnato, che i presupposti dell'art. 52 LAVS non sarebbero realizzati non è
di supporto al ricorrente. Per motivare l'arbitrio non basta semplicemente
criticare la decisione impugnata, contrapponendole una versione propria.
Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro
contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o
contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il
gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è pertanto
inammissibile su questo punto.

4.2.2. Il ricorrente postula pure la violazione del principio della
proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.), in quanto "la limitazione dei diritti
costituzionali fondamentali, risultante dal giudizio cantonale, al signor
A.________, è sicuramente, nella fattispecie concreta, preponderante rispetto
all'interesse pubblico perseguito dall'art. 9 Cost." (ricorso, pag. 27). Il
ricorrente si limita a un'affermazione apodittica, inidonea già di per sé ad
adempiere i requisiti di motivazione qualificata (cfr. consid. 4.1). Si rileva
altresì che egli sembra misconoscere che questo principio costituzionale non è
considerato come un diritto fondamentale e come tale non ha portata propria,
autonoma. La violazione del principio della proporzionalità, garantito
dall'art. 36 cpv. 3 Cost - e dall'art. 5 cpv. 2 Cost. - va messo in relazione
con riferimento alle restrizioni di un diritto fondamentale determinato (cfr.
DTF 134 I 153 consid. 4.1 pag. 156 seg.). Ipotesi che, come si è visto, non si
avvera. In conclusione il gravame si rileva anche sotto questo profilo
inammissibile.

5. 
In conclusione, il ricorso del 2 marzo 2017 di A.________ è inammissibile
secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 LTF.

6. 
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione di questa sentenza rende
priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata
dal ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, a B.________, a C.________, al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali.

Lucerna, 15 maggio 2017

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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