Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 157/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_157/2017

Sentenza del 13 aprile 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
rappresentata da B.A.________ e C.A.________, patrocinati dall'avv. Carlo
Postizzi,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico
Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 19 gennaio 2017.

Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico di A.A.________ inoltrato al
Tribunale federale il 22 febbraio 2017 (timbro postale) contro il giudizio del
19 gennaio 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante
il quale sono state confermate le due decisioni su opposizione del 25 agosto
2016 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di ripristinare il
diritto alle prestazioni complementari dal 1° aprile 2015 e di restituire
quelle percepite indebitamente dall'ottobre 2012 al 31 marzo 2015,

considerando:
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF
137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente
inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a
presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura
cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF
139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché
egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86
consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti
manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag.
18),
che il Tribunale cantonale, nell'ambito della determinazione delle prestazioni
complementari, segnatamente della definizione della pigione da computare nelle
spese riconosciute, ha applicato la prassi federale secondo cui se vi è un
contratto di locazione e la pigione lorda è effettivamente pagata, allora è la
stessa determinante per il calcolo delle prestazioni complementari annue, a
meno che non appaia come maggiorata in maniera manifestamente abusiva,
altrimenti è decisivo il valore locativo fiscale (cfr. sentenza P 2/02 del 23
settembre 2003 consid. 2.2.1 e 2.2.2; sentenza P 62/00 del 1° giugno 2001
consid. 3a; sentenza P 2/01 del 30 marzo 2001 consid. 2 con riferimenti),
che la Corte cantonale ha accertato l'assenza dell'effettivo pagamento della
pigione pattuita e stabilito quella computabile alla ricorrente sulla base del
valore locativo fiscale dell'immobile,
che la ricorrente non contesta in concreto l'assenza di pagamento effettivo
della pigione pattuita ma si limita a elencare i motivi per i quali il
Tribunale cantonale avrebbe apprezzato in modo "arbitrario, cioè illogico il
mancato effettivo pagamento del canone",
che la ricorrente restringe le proprie censure a disapprovazione apodittica
sulle conclusioni, a suo dire, ingiuste e semplicistiche della Corte cantonale
- di ritenere determinante il non pagamento effettivo della pigione - senza
spiegare il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al
diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice
(art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 aprile 2017

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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