Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 135/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_135/2017 {T 0/2}     

Sentenza del 25 aprile 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 9 febbraio 2017.

Visto:
il ricorso di A.________, inoltrato al Tribunale federale il 13 febbraio 2017
(timbro postale) contro il giudizio del 9 febbraio 2017 del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata la
decisione su opposizione del 5 ottobre 2016 della Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG di confermare la trattenuta, a far tempo dall'ottobre
2016, di fr. 400.- al mese sulla rendita AVS percepita a compensazione del
debito di fr. 40'542.90 esistente con la Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione,

considerando:
che l'art. 54 LTF prevede che il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch
grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata,
che nel caso di specie il giudizio cantonale è stato redatto in italiano e
pertanto la sentenza oggetto della presente vertenza sarà elaborata in
italiano, lingua comprensibile al ricorrente, residente in Ticino, malgrado il
fatto che lo stesso abbia steso un gravame in tedesco, come del resto era suo
diritto,
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF
137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente
inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a
presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura
cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF
139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché
egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86
consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti
manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag.
18),
che l'oggetto del litigio verte sulla correttezza della trattenuta di fr. 400.-
sulla rendita AVS, segnatamente sul calcolo del minimo d'esistenza del
ricorrente, operata dalla Cassa cantonale di compensazione allo scopo di
compensare per giungere al saldo del debito di fr. 40'542.90 nei confronti
della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,
che il Tribunale cantonale, accertata la possibilità di compensazione delle
prestazioni in questione - ossia il debito di restituzione delle indennità di
disoccupazione percepite indebitamente dal ricorrente con il suo credito
relativo alla prestazione di rendita AVS - ha appurato la correttezza del
calcolo del minimo d'esistenza effettuato dalla Cassa cantonale di
compensazione, confermando la trattenuta mensile di fr. 400.- sulla sua rendita
AVS,
che il ricorrente non contesta in concreto le modalità di calcolo ma si limita
ad elencare l'importo di rendita AVS percepito, la pigione e le relative spese
mensilmente sostenute ("Wohnungsmiete" e "Wohnhausspesen"), chiedendo al
Tribunale federale di operare una verifica del suo caso ("Ich bitte Sie mein
Fall zu überprüfen"),
che il ricorrente non spiega pertanto il motivo per il quale il giudizio
impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti
manifestamente inesatti,
che le censure relative all'operato della Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione non soccorrono il ricorrente in quanto esulano dalla
presente vertenza,
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si
confronti con l'esposizione delle ragioni - di fatto e di diritto - del
giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime
suesposte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 25 aprile 2017

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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