Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 112/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
9C_112/2017        

Sentenza del 14 giugno 2017

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Meyer, giudice presidente,
Parrino, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
rappresentata da Marilyn Mc Manus, patrocinata da Consulenza giuridica andicap,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità
(assegno per grandi invalidi),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 14 dicembre 2016.

Fatti:

A. 
A.________, nata il 18 novembre 2011, è affetta dalla nascita da una paresi
cerebrale di tipo spastico (tetraspasticità) su una leucomalacia
periventricolare. Il 16 gennaio 2015, per il tramite dei genitori, l'assicurata
ha inoltrato una richiesta per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi
presso l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI). Nell'ambito
dell'istruttoria di questa domanda, in data 11 agosto 2015 è stato stilato un
rapporto per valutare la grande invalidità dell'assicurata. Fondandosi sugli
accertamenti di questo rapporto, con decisione del 6 ottobre 2015 l'UAI le ha
riconosciuto il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1°
febbraio 2014 e di grado medio dal 1° maggio 2014.

B. 
A.________ si è aggravata il 6 novembre 2015 al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino che, con giudizio del 14 dicembre 2016, ha respinto il
gravame.

C. 
Il 1° febbraio 2017 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede il riconoscimento di un
assegno per grandi invalidi di grado elevato dal 1° novembre 2014 e, in via
subordinata, il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione e
riconoscimento del diritto di cui sopra.
Nella sua risposta del 13 marzo 2017 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame
mentre il Tribunale cantonale e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF),
non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di
allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato
rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF
140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di
principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente
inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid.
4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art.
105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.

2.1. L'oggetto della lite concerne il diritto dell'assicurata a un assegno per
grandi invalidi di grado elevato con effetto dal 1° novembre 2014, fermo
restando che l'UAI le ha riconosciuto un diritto per una grande invalidità di
grado lieve dal 1° febbraio 2014 e di grado medio dal 1° maggio 2014. Il
supplemento per cure intensive - litigioso davanti al Tribunale cantonale - non
è più contestato davanti al Tribunale federale e non sarà pertanto qui
esaminato.

2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato la Corte cantonale ha già esposto
in maniera completa e dettagliata le norme di diritto e i principi
giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando segnatamente
la nozione della grande invalidità e, in particolare, gli elementi da
considerare per distinguere tra grande invalidità di grado elevato, medio o
lieve. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Per
completezza va tuttavia ricordato che, a norma dell'art. 37 cpv. 1 OAI, la
grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente
grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato
richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. Per i minorenni
si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale
che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della
stessa età (art. 37 cpv. 4 OAI).

3.

3.1. Il Tribunale cantonale, condividendo la valutazione dell'UAI, ha ritenuto
che l'assicurata - al più tardi a partire dal mese di novembre 2014 - adempisse
le condizioni di cui all'art. 37 cpv. 4 OAI per gli atti ordinari della vita
come vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi e coricarsi, mangiare, andare alla
toilette e spostarsi e che necessitasse di una sorveglianza personale
permanente. Il Tribunale cantonale ha invece ritenuto che l'assicurata non
abbisognasse di maggior aiuto o di una sorveglianza speciale rispetto a un
minorenne non invalido della stessa età per l'igiene personale (lavarsi,
pettinarsi, fare il bagno o la doccia), da cui il diritto a un assegno per
grandi invalidi di grado prima lieve, poi medio. Riferendosi alle direttive
dell'UFAS sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni, in
particolare l'allegato III della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), il Tribunale cantonale
ha ricordato come un bambino di età inferiore a 6 anni ha comunque bisogno di
un controllo da parte di un terzo durante la pulizia personale. Ora, il
rapporto dell'assistente sociale, redatto per conto dell'UAI l'11 agosto 2015
sulla base di un'inchiesta domiciliare svolta il 30 luglio 2015, completato il
29 settembre 2015, menziona che l'assicurata ama il contatto con l'acqua e
collabora alla piccola toilette giornaliera al lavandino, la dipendenza
dall'adulto è invece completa in occasione del bagno e della doccia come nel
caso di un bambino non invalido. Il Tribunale cantonale ha pertanto concluso
che, al momento della decisione contestata, l'assicurata non presentava un
bisogno di aiuto maggiore rispetto a un bambino non invalido.

3.2. La ricorrente fa valere che il Tribunale cantonale è incorso in una
violazione del diritto federale e ha proceduto a un accertamento manifestamente
inesatto dei fatti. Infatti, una grande invalidità di grado elevato può essere
ammessa anche quando un assicurato ha bisogno di aiuto maggiore solo per una
sola delle funzioni parziali che caratterizzano l'atto ordinario della vita in
questione. Nel caso dell'igiene personale, una grande invalidità è data quando
l'assicurato ha bisogno di aiuto anche solo per lavarsi, pettinarsi o fare il
bagno / la doccia. Ora, l'assicurata, affetta da tetraspasticità, non è in
grado di tenere la posizione eretta e contemporaneamente procedere alla sua
igiene personale, avendo bisogno di essere sorretta da un terzo anche per la
piccola toilette quotidiana. La ricorrente spiega inoltre come i bambini privi
d'invalidità raggiungono un grado d'autonomia per effettuare l'igiene personale
prima dei 6 anni indicati dalle direttive dell'UFAS, già a partire dai 3 anni,
ciò che le resta precluso vista la sua patologia. A suffragio della sua tesi
volta a dimostrare che un bambino non invalido può compiere autonomamente
alcuni atti per la sua igiene personale a partire dai 3 anni, la ricorrente
cita alcune opere specialistiche, sulle quali si basano, almeno in parte, anche
le direttive dell'UFAS.

4.

4.1. Le constatazioni di un Tribunale cantonale, fondate su un'inchiesta
domiciliare circa la grande invalidità svolta da una persona qualificata (art.
69 cpv. 2 OAI), concernenti l'esistenza o meno di un impedimento relativo allo
svolgimento di un atto ordinario della vita, costituiscono un accertamento dei
fatti che può essere rivisto dal Tribunale federale solo nei limiti descritti
nel considerando 1 di cui sopra. Costituisce invece una questione di diritto,
che può essere rivista liberamente dal Tribunale federale, l'interpretazione e
l'applicazione della nozione di grande invalidità (sentenze I 1013/06 del 9
novembre 2007 consid. 5.1 e I 642/06 del 22 agosto 2007 consid. 3).

4.2.

4.2.1. La conclusione della ricorrente volta ad ottenere un assegno per la
grande invalidità di grado elevato è fondata. Come rilevato dal Tribunale
cantonale l'assicurata è affetta da una tetraspasticità, che per definizione
colpisce tutti e quattro gli arti. Il rapporto dell'11 agosto 2015 per valutare
la grande invalidità, sul quale si è fondato il Tribunale cantonale per l'esame
della vertenza, menziona che l'assicurata è in grado di spostarsi gattonando e
che non riesce a reggere la posizione eretta (v. le rubriche alzarsi, sedersi,
coricarsi e spostarsi in casa contenute nel suddetto rapporto). L'assicurata
non riesce neppure a servirsi da sola delle posate per mangiare, ciò che
esclude che possa, per esempio, lavarsi i denti come un bambino della sua età.
In queste condizioni è del tutto verosimile che, come indicato nella memoria
ricorsuale, e già fatto valere davanti al Tribunale cantonale, l'assicurata ha
bisogno di aiuto per avvicinarsi e sostare davanti al lavandino, come pure di
essere costantemente sorretta, per procedere alla toilette quotidiana. Si deve
pertanto ritenere che senza l'aiuto di un terzo, l'assicurata non potrebbe
svolgere l'atto ordinario della vita relativo all'igiene personale. In tal
senso ha bisogno di un maggiore aiuto rispetto a un minorenne non invalido
della stessa età come lo richiede l'art. 37 cpv. 4 OAI. In proposito va
ricordato, come rettamente fatto valere dall'insorgente, che se un atto
ordinario comprende diverse funzioni parziali, come è il caso dell'igiene
personale, per la grande invalidità non è richiesto che l'assicurato abbia
bisogno dell'aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte di
esse, è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell'aiuto di
terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2, pag 148;
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI) cifra 8011,).

4.2.2. Il maggiore bisogno di aiuto può essere riconosciuto dal mese di
novembre 2014, quando l'assicurata ha compiuto 3 anni. Infatti, a quella età un
bambino privo d'invalidità comincia, pur sommariamente, a intraprendere i primi
atti legati all'igiene personale. Gli autori menzionati nell'allegato III della
CIGI, che sono di supporto per definire la grande invalidità determinante per i
minorenni, in particolare HEINZ S. HERZKA, BERNARDO FERRARI, WOLF REUKAUF e
FRANCINE FERLAND, affermano che a tre anni un bambino privo d'invalidità
dovrebbe spazzolarsi i denti (anche se con un po' di aiuto), dovrebbe girare il
rubinetto, lavarsi e asciugare le mani, ciò che era precluso all'assicurata.

4.2.3. Negando che l'assicurata avesse bisogno di un aiuto maggiore da parte di
un terzo rispetto a un bambino senza invalidità di tre anni per compiere l'atto
ordinario della vita relativo alla sua igiene personale, il Tribunale cantonale
si è fondato su un accertamento manifestamente inesatto dei fatti come
rettamente allegato nella memoria ricorsuale. Ne consegue che il ricorso deve
essere accolto.

5. 
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'UAI (art. 66 cpv. 1
LTF). 

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 14 dicembre 2016 è annullato e la decisione dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino del 6 ottobre 2015 è riformata
nel senso che la ricorrente ha diritto a un assegno per grandi invalidi di
grado elevato con effetto dal 1° novembre 2014.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.

3. 
L'opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 2'800.- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per
nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura
cantonale.

5. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 giugno 2017

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Meyer

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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