Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.12/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8F_12/2017             

 
 
 
Sentenza del 24 novembre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________,, 
istante, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (assistenza giudiziaria; riconsiderazione), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 10
giugno 2016 (8C_805/2015; giudizio cantonale 35.2015.55). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 il Tribunale federale ha respinto
il ricorso di A.________, nato nel 1976, contro il giudizio emesso il 28
settembre 2015 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Tale
pronuncia ha confermato la decisione su opposizione dell'INSAI che ha concesso
una rendita di invalidità del 10% dal 1° ottobre 2014. 
 
B.  
 
B.a. A.________ presenta una domanda di revisione della sentenza federale,
chiedendo sostanzialmente la riapertura del suo caso, il ripristino della
copertura delle spese di cura e la concessione di indennità giornaliere al
100%.  
 
B.b. Il Tribunale federale con decreto del 27 settembre 2017 ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria contenuta nella richiesta di revisione,
siccome la domanda di revisione appariva priva di probabilità di successo.
Conseguentemente è stato fissato un primo termine per il versamento di un
anticipo spese.  
 
Il 19 ottobre 2017 A.________ ha chiesto il riesame del decreto del 27
settembre 2017, facendo valere il suo stato di indigenza e la fondatezza delle
sue pretese. 
 
Il Tribunale federale con decreto del 27 ottobre 2017 ha ricordato che la
situazione esistente al momento del precedente decreto non era mutata e che
conseguentemente non vi era alcun diritto al riesame. Nel medesimo
provvedimento è stato impartito un secondo termine (non prorogabile) fino al 16
novembre 2017 per il versamento dell'anticipo spese. 
 
Con lettera datata 16 novembre 2017, ma impostata il 17 novembre 2017, ha
persistito nella sua domanda di riconsiderazione. 
 
Non sono state chieste osservazioni nella procedura di revisione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. A norma dell'art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha
diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di
probabilità di successo. Analogamente, come si è già illustrato nel decreto del
27 settembre 2017, l'art. 64 cpv. 1 LTF stabilisce questo principio.
Contrariamente all'opinione più volte ribadita dall'istante, l'indigenza in
quanto tale non è ancora sufficiente per la concessione dell'assistenza
giudiziaria. Il gratuito patrocinio è un diritto condizionato ed entra in linea
di conto solo se la controversia non sembra priva di possibilità di successo,
aspetto che nel caso in rassegna non è stato ritenuto adempiuto.  
 
1.2. Per prassi invalsa, come è già stato in parte indicato nel decreto del 27
ottobre 2017 (punto B.b), una decisione incidentale relativa al rifiuto
dell'assistenza giudiziaria è dotata della forza di cosa giudicata formale, ma
non materiale. L'interessato può presentare una domanda di revisione (nel caso
in cui dovessero ricorrere i motivi procedurali di cui agli art. 121 segg. LTF)
o una domanda di riconsiderazione se le circostanze sono mutate dal momento
dell'emanazione della decisione. Il ricorrente potrebbe altresì presentare una
nuova domanda per fatti o mezzi di prova sorti dopo l'emissione della decisione
sull'assistenza giudiziaria (fra tanti sentenze 4A_79/2014 del 15 ottobre 2014
consid. 1.3; 5A_430/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.4 e decreto 6B_659/2017
del 12 luglio 2017 consid. 2). L'istante con i suoi scritti si limita a voler
ridiscutere liberamente il decreto del 27 settembre 2017, ma non evoca in
alcuna maniera un cambiamento di circostanze. Le sue critiche cadono quindi nel
vuoto.  
 
2.   
Non essendo stato versato l'anticipo richiesto nei due termini impartiti, la
domanda di revisione contro la sentenza 8C_805/2015 difetta di un presupposto
processuale e pertanto sfugge a ogni esame di merito (art. 62 cpv. 3 LTF).
Un'ultima proroga del termine non entra in linea di considerazione, poiché
l'istante non solo non ha sollevato e motivato alcun motivo di
riconsiderazione, ma nemmeno ha chiesto una dilazione o un pagamento a rate
(decreti 8C_947/2015 del 14 marzo 2016; 4A_89/2010 del 19 ottobre 2010 consid.
4.3 e 1P.384/1998 del 9 settembre 1998). Del resto, difendendo il proprio
interesse personale e pecuniario (cure mediche e indennità giornaliere), non
ricorrono in ogni modo i motivi particolari, che devono essere valutati in
maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un
anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF). 
 
3.   
Ne segue che sia la domanda di riconsiderazione del decreto del 27 settembre
2017 sia la domanda di revisione sono inammissibili. In via del tutto
eccezionale e per l'ultima volta si prescinde dalla riscossione di spese (art.
66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istante è già avvertito sin d'ora che ulteriori
atti relativi alla revisione di questa sentenza saranno senz'altro soggetti a
spese. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di riconsiderazione è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 24 novembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

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