Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.894/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_894/2017  
 
 
Sentenza del 26 febbraio 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione. 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
via Monte Cervino 6, 88838 Mesoraca (CZ), Italia, patrocinato da Associazione
Utenti Sanità Pubblica UCM, via Luvini 1, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), 
Divisione giuridica, 6002 Lucerna, 
opponente, 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (salario determinante), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 13 novembre 2017 (35.2017.33). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 3 novembre 2016 A.________, nato nel 1976, alle dipendenze di un'agenzia di
lavoro interinale, è caduto dalle scale della propria abitazione, riportando un
trauma contusivo al gluteo destro. L'INSAI, dopo aver assunto il caso, ha
comunicato con scritto del 25 gennaio 2017 che l'indennità giornaliera sarebbe
stata calcolata in base all'art. 23 cpv. 3 OAINF. Con decisione del 7 marzo
2017, confermata su opposizione il 21 marzo 2017, l'INSAI ha dichiarato estinto
il proprio obbligo prestativo dal 21 febbraio 2017, essendo venuto meno il
nesso di causalità, e ha confermato la comunicazione del 25 gennaio 2017. 
 
B.   
Il 13 novembre 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
respinto il ricorso di A.________ contro l'ammontare delle indennità
giornaliere. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione
di indennità giornaliere calcolate su di un salario mensile di fr. 4'479.-. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF
. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).  
 
1.2. Il ricorso nei motivi deve spiegare in modo conciso perché l'atto
impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale esamina
peraltro la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto
cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato
tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). In tale eventualità il ricorrente è tenuto
a specificare quali diritti considera lesi ed esporre le sue critiche in modo
chiaro e circostanziato, accompagnandole da una motivazione esaustiva (DTF 142
V 407 consid. 2.1 pag. 411 seg.). Nella misura in cui il ricorrente invoca gli 
art. 8, 9 e 29 Cost. e diverse disposizioni della Cost./TI, le sue censure sono
inammissibili, limitandosi egli a elencare praticamente solo tali disposizioni.
 
 
2.  
 
2.1. A norma dell'art. 23 cpv. 3 OANIF se l'assicurato non esercita
regolarmente un'attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti
fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario giornaliero ponderato.
Questa disposizione tende a creare una compensazione, disciplinando un caso
speciale (cfr. DTF 139 V 464) e non il caso abituale, secondo cui l'indennità
giornaliera è calcolata in base all'ultimo salario ricevuto dall'assicurato
prima dell'infortunio (art. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e art. 22 cpv. 3 OAINF
).  
 
2.2. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che il ricorrente
è entrato alle dipendenze dell'agenzia di collocamento B.________ SA dal 25
ottobre 2016. In seguito è stato prestato alla ditta C.________ SA per una
durata massima di tre mesi con un lavoro medio di circa 176 ore al mese. Il
ricorrente ha poi lavorato un solo giorno. Riferendosi alle dichiarazioni di
alcuni collaboratori di C.________ SA e B.________ SA nonché ai dati richiamati
da Meteo Svizzera, la Corte cantonale ha ritenuto che lo scenario più
verosimile sarebbe stato quello secondo cui l'assicurato era chiamato in
servizio da C.________ SA a dipendenza delle necessità dell'azienda.  
 
2.3. Le tesi del ricorrente, che si limitano in lunga parte a riproporre
soltanto la propria opinione, confrontandosi peraltro in parte con i
considerandi del giudizio cantonale, sono infondate. Infatti, il ricorrente ha
lavorato un giorno, ma pur apprezzando la sua forza di volontà sul cantiere,
C.________ SA non l'ha ritenuto idoneo all'attività prevista di ferraiolo. Se
non ci fosse stato l'infortunio, il ricorrente non sarebbe stato in ogni caso
in funzione nel ruolo inizialmente previsto. Si può per contro concludere, come
i giudici ticinesi, che egli sarebbe stato a disposizione di C.________ SA in
caso di necessità in ruoli di manovalanza, tramite lavoro su chiamata. In tale
evenienza, si è in presenza di un'attività irregolare e pertanto a ragione si è
stato applicato l'art. 23 cpv. 3 OAINF. Per il resto si può rinviare ai
considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
3.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo
la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 26 febbraio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

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