I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.701/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 8C_701/2017 Sentenza del 16 novembre 2017 I Corte di diritto sociale Composizione Giudici federali Maillard, Presidente, Heine, Viscione, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, Italia, patrocinato da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM, ricorrente, contro Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Divisione Sinistri/Litigation, 8085 Zurigo, opponente. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 settembre 2017 (35.2017.44). Fatti: A. Il 19 giugno 2014 A.________, nato nel 1983, cameriere, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione mentre era alla guida di una motocicletta, a causa di un veicolo che gli ha improvvisamente tagliato la strada. L'evento gli ha provocato lesioni multiple: contusioni ai gomiti, alle ginocchia e alla gamba con abrasioni multiple. È stata anche diagnosticata come patologia rilevante una "frattura dello scafoide carpale" alla mano destra. Dopo aver assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge, Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito: la Zurigo) con decisione dell'8 settembre 2016, confermata su opposizione il 5 aprile 2017, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata dal 21 gennaio 2015 e concesso un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 5%. B. Con giudizio del 6 settembre 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede in via principale l'annullamento del giudizio cantonale, l'esecuzione di una "visita medica arbitrale" a carico dell'assicuratore e il versamento delle indennità giornaliere fino alla data della decisione amministrativa. In via subordinata chiede il rinvio alla Corte cantonale per stabilire un grado di IMI adeguato e una rendita in base al danno alla salute. Non sono state chieste osservazioni al ricorso. Diritto: 1. 1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 1.2. Dinanzi al Tribunale federale oggetto di impugnazione è soltanto la decisione dell'autorità di grado precedente (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Nella misura in cui il ricorrente critica l'andamento della procedura dinanzi all'assicuratore, tale aspetto esula dall'oggetto litigioso e non può essere esaminato. Del resto, un precedente giudizio cantonale del 24 aprile 2017 riguardante la denegata giustizia non è stato impugnato. 2. 2.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. 2.2. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già spiegato per quali ragioni le valutazioni del Dr. med. B.________ non potessero mettere seriamente in dubbio il rapporto del Dr. med. C.________ (giudizio cantonale, consid. 2.3.5 pag. 21), basati anche sulle risultanze radiologiche del Dr. med. D.________ unitamente all'ergoterapista. Il ricorrente si limita a estrapolare una frase per trarne erroneamente una conclusione assoluta. Infatti, non sono sufficienti ipotetici dubbi per poter contestare con successo un rapporto medico, ma occorre confrontarsi con i fatti ritenuti erronei. Le altre censure generiche e laconiche del ricorrente non sono in definitiva atte a sovvertire le conclusioni della Corte cantonale, a cui si può rinviare dal momento che nel ricorso non emergono contestazioni specifiche al riguardo (art. 109 cpv. 3 LTF ). 3. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 16 novembre 2017 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben