Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.668/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_668/2017            

 
 
 
Sentenza del 20 novembre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
entrambi patrocinati da DAS Protezione Giuridica SA, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Cassa cantonale per gli assegni familiari del Cantone Ticino, Via Canonico
Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assegno familiare (assegno integrativo cantonale; restituzione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 agosto 2017 (39.2017.11). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. La Cassa cantonale degli assegni familiari del Cantone Ticino (di seguito:
la Cassa) con decisione del 10 gennaio 2017 ha ordinato a A.A.________ e
B.A.________, nati entrambi nel 1981, di restituire l'importo di fr. 5'039.-
percepiti indebitamente a titolo di assegni familiari integrativi (AFI) dal 1°
dicembre 2015 al 30 settembre 2016. La decisione di restituzione non è stata
impugnata.  
 
A.b. La Cassa con decisione del 9 febbraio 2017, confermata su reclamo il 5
aprile 2017, ha rifiutato la domanda di condono, poiché non poteva essere
riconosciuta la buona fede, non avendo A.A.________ e B.A.________ comunicato
alla Cassa l'inizio di un'attività lavorativa in un garage.  
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio
del 21 agosto 2017 il ricorso di A.A.________ e B.A.________ contro la
decisione su reclamo. 
 
C.   
A.A.________ e B.A.________ presentano un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale con cui chiedono l'annullamento sia del giudizio
cantonale sia della decisione su reclamo e il rinvio della causa
dall'amministrazione per ulteriore esame. Postulano altresì la concessione
dell'effetto sospensivo. 
 
La Cassa conclude per la reiezione del ricorso. Non si oppone per contro alla
concessione dell'effetto sospensivo, visto che è nella prassi della Cassa
procedere all'esecuzione forzata unicamente in presenza di una decisione
passata in giudicato. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53
consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante,
la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità
inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene
che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF
sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con
riferimento). 
 
2.  
 
2.1. Alla base della controversia di cui al giudizio impugnato si presenta una
richiesta di restituzione di assegni familiari del diritto cantonale ticinese
(sull'origine e la natura di questi assegni si veda DTF 143 I 1 consid. 3.4
pag. 8 segg.).  
 
2.2. La violazione del diritto cantonale, quand'anche dovesse rinviare a norme
o concetti del diritto federale (DTF 140 II 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232
consid. 2.4 pag. 236 seg.), non costituisce un motivo di ricorso al Tribunale
federale (DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). Tuttavia, è possibile fare valere
che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del
diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost.
- o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale.
Giova ricordare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione
proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a
quella contestata. Il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se
l'autorità precedente ha emanato un giudizio, il quale si dimostra - e ciò non
solo nella motivazione, bensì anche nel suo risultato - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un chiaro principio giuridico e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140
III 16 consid. 2.1 pag. 18; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 339).  
 
3.  
 
3.1. Laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali o di norme del
diritto cantonale, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, il Tribunale
federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (art.
106 cpv. 2 LTF). Le esigenze di motivazione in queste evenienze sono
accresciute e i ricorrenti devono esporre in maniera chiara e dettagliata,
confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in
quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid.
2.2 pag. 232; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69).  
 
3.2. A lunghi tratti il ricorso non rispetta queste esigenze. Da un lato i
ricorrenti presentano le loro critiche come se il Tribunale federale potesse
disporre di un libero potere di esame. Da un altro lato pretendono la
violazione del diritto materiale federale, inapplicabile al caso concreto,
sollevando solo in minima parte la lesione di diritti fondamentali,
segnatamente del divieto dell'arbitrio e del principio della parità di
trattamento.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le
disposizioni ritenute applicabili e le condizioni per il condono, ha
giustificato il proprio diniego, rimarcando innanzitutto che la decisione di
restituzione è passata in giudicato, in modo particolare per quanto attiene
alla correttezza delle somme. La Corte cantonale ha comunque ritenuto utile
ribadire il concetto di rilevante cambiamento delle condizioni economiche
(ossia un mutamento di fr. 1'200.- annui del reddito disponibile) e lo scopo
dell'obbligo di informare. I giudici ticinesi hanno altresì osservato che
l'obbligo di annunciare ogni cambiamento era indicato anche nelle decisioni del
18 novembre 2015 e del 29 agosto 2016, non potendo quindi i ricorrenti ignorare
questo onere. Richiamando le prove agli atti, la Corte cantonale ha
sottolineato che i ricorrenti hanno segnalato dell'attività lucrativa al garage
solamente nel settembre 2016. Secondo i giudici di merito, i ricorrenti dalla
semplice lettura dei documenti potevano accorgersi che la Cassa non aveva
considerato quell'attività lucrativa. Il Tribunale delle assicurazioni ha per
finire negato anche una violazione del dovere di diligenza della Cassa, poiché
l'amministrazione non poteva rendersi conto che il ricorrente esercitava
un'attività lucrativa, non figurando alcun versamento sui conti nel mese di
settembre 2015. Da qui è stata ritenuta non adempiuta in definitiva la
condizione della buona fede dei ricorrenti e quindi ogni possibilità di
condono.  
 
4.2. Le censure dei ricorrenti non hanno alcun pregio. Nell'ambito della
limitatissima ricevibilità del ricorso, le considerazioni della Corte cantonale
sono tutt'altro che insostenibili. Le critiche dei ricorrenti sono impostate
sull'erroneo assunto che spetterebbe innanzitutto alla Cassa indagare sulla
situazione degli interessati. Al contrario, sono invece i beneficiari di
prestazioni sociali, queste ultime peraltro finanziate soprattutto dal Cantone
e in maniera minoritaria dagli stessi beneficiari (DTF 143 I 1 consid. 4.3.2 e
4.3.3 pag. 15), a doversi fare parte diligente e segnalare esplicitamente le
informazioni necessarie (cfr. anche art. 13 cpv. 1 lett. a PA e art. 26 cpv. 1
lett. a della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura
amministrativa [LPAmm; RL 3.3.1.1]). Del resto, i ricorrenti pretendono ancora
che la "situazione economica non è minimamente cambiata", ma perfino in sede
federale non dimostrano con numeri alla mano che i considerandi dei giudici
ticinesi siano nel loro risultato manifestamente erronei o frutto di un calcolo
arbitrario.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, deve essere
respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione della sentenza finale rende priva d'oggetto la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
per informazione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 20 novembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

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