Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.659/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_659/2017            

 
 
 
Sentenza del 24 ottobre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio degli anziani e delle cure
a domicilio, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo del 29 agosto
2017 (52.2017.393). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del Cantone Ticino, preso atto
della spesa a consuntivo di fr. 17'638.15, con decisione del 13 gennaio 2017,
confermata su reclamo il 3 febbraio 2017, ha concesso a A.A.________, nata nel
1930, a causa di gravi problemi di mobilità, un contributo di fr. 10'473.-,
pari al 75% della spesa riconosciuta a preventivo (fr. 13'694.60), quale
partecipazione dello Stato alle spese relative all'eliminazione delle barriere
architettoniche (spostamento in parete del wc verso il lavabo e la formazione
di una doccia) nella casa ove risiede con il marito B.A.________, nato nel
1925. Le maggiori spese non sono state considerate, poiché erano determinate
dalla ripiastrellatura totale del locale e da altri lavori non preventivati,
lavori non necessari per migliorare l'accessibilità. Con risoluzione
governativa dell'11 luglio 2017 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha
respinto il ricorso di A.A.________ e B.A.________ contro la decisione su
reclamo. 
 
B.   
Il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, dopo che è
stato fissato un termine per il versamento dell'anticipo spese e che tale
importo non è stato saldato, con giudizio del 29 agosto 2017 ha dichiarato
irricevibile il ricorso. 
 
C.   
A.A.________ e B.A.________ presentano un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale con cui chiedono sostanzialmente l'annullamento
del giudizio cantonale e la concessione di un sussidio integrale per la spesa
finale di fr. 17'638.15. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale, in qualità di Corte suprema della Confederazione (art. 1
cpv. 1 LTF), verifica la corretta applicazione del diritto federale. Il diritto
cantonale (ticinese), salvo eccezioni non realizzate in concreto (art. 95 lett.
e e d LTF), non costituisce un motivo di ricorso. Tuttavia, è possibile fare
valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una
violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi
dell'art. 9 Cost. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già
qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o
addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la
pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che
appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito -
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2
pag. 239). Le esigenze in queste evenienze sono accresciute (art. 106 cpv. 2
LTF) e i ricorrenti devono esporre in maniera chiara e dettagliata,
confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in
quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid.
2.2 pag. 232; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). 
 
2.   
I ricorrenti censurano al giudice cantonale, come altre autorità coinvolte, di
"non essere stati incapaci di decidere o assumere qualche responsabilità", ma
di aver sempre gettato "la palla nell'altro campo, usando terminologie da
'Carbonari delle catacombe' ", ma non censurano alcun arbitrio. La procedura
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo non solo è soggetta a tassa, ma
prevede "in ogni caso" il versamento anticipato dell'importo delle spese
presumibili, pena la non entrata nel merito del ricorso (art. 47 cpv. 4 della
legge ticinese sulla procedura amministrativa; RL 3.3.1.1). Effettivamente i
ricorrenti non hanno saldato l'importo richiesto nel termine impartito. Senza
alcuna censura al riguardo, il ricorso sfugge quindi a ogni esame di merito. 
 
3.   
A titolo abbondanziale, mal si comprendono le altre critiche espresse dai
ricorrenti. Infatti, l'aiuto diretto di sostegno al manitenimento a domicilio e
per la rimozione di barriere architettoniche ammonta al massimo al 75% delle
spese riconosciute e documentabili (art. 44 cpv. 4 della legge ticinese
sull'assitenza e cura a domicilio; RL 6.4.5.5), partecipazione al sussidio
effettivamente accordata. L'ammontare delle spese, come emergerebbe dalla
decisione del Consiglio di Stato, deriva da ulteriori opere eseguite su
espressa volontà dei ricorrenti, che non erano tese ad aumentare la mobilità
degli interessati (come previsto dalla legge), ma finalizzate a compiere una
miglioria dei servizi dell'abitazione (rimozione totale delle piastrelle,
sistemazione delle pareti per la posa delle piastrelle a tutta altezza e altri
interventi). In tutta logica, non si può pretendere che lavori di abbellimento,
senza una reale necessità sull'accessibilità ai servizi, siano messi a carico
della collettività (4/5 a carico dei Comuni e il rimanente quinto del Cantone;
art. 44 cpv. 5 e 6 della legge sull'assistenza e cura a domicilio). Nella
misura in cui i ricorrenti lamentano una carente informazione sia sui
preventivi e sui sussidi o un'infelice modalità di esecuzione dei lavori, si
tratta di aspetti che esulano dalla procedura di concessione dell'aiuto
diretto, ma riguardano esclusivamente le relazioni giuridiche particolari fra i
ricorrenti e le persone che hanno operato nell'esecuzione delle opere edili. Le
critiche esulano in ogni caso dall'oggetto litigioso. 
 
4.   
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile
secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Non si
percepiscono spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale amministrativo e al Consiglio
di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 24 ottobre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

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