Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.548/2017
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
8C_548/2017            

 
 
 
Sentenza del 28 settembre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 19 giugno 2017 (35.2016.113). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 30 giugno 2014 A.________, nato nel 1990, montatore di impianti
termoidraulici, nel tentativo di spostare a mano una caldaia in ghisa di circa
due quintali con due persone, ha avvertito una forte fitta alla schiena.
Cadendo la caldaia, ha subito uno schiacciamento all'anulare della mano destra.
Gli esami radiologici hanno messo in luce anche un'ernia discale. Con decisione
del 19 settembre 2016, confermata su opposizione il 28 ottobre 2016, l'INSAI ha
rifiutato la concessione di una rendita di invalidità, ma ha concesso
un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 10% pari a fr. 12'600.-. 
 
B.   
Con giudizio del 19 giugno 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su
opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede in via preliminare una proroga dei termini per il
deposito di ulteriore materiale probatorio. In via principale postula
l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio all'INSAI per ulteriori
accertamenti, affinché sia concessa una rendita di invalidità del 100% e di una
IMI pari almeno al 25%. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in
concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. I termini stabiliti dalla legge, come è il caso per il termine di ricorso
(art. 100 LTF), non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 2 LTF). Benché in
queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere d'esame
nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile presentare nuove prove (
art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). Il referto del 27 luglio 2017 dell'Ospedale
B.________ non può quindi essere considerato e le conclusioni preliminari del
ricorrente vanno quindi d'acchito rigettate.  
 
2.  
 
2.1. Dinanzi al Tribunale federale oggetto di impugnazione può essere soltanto
il giudizio della Corte cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Nella
misura in cui il ricorrente si dilunga a censurare la decisione su opposizione
emessa dall'INSAI, il ricorso è inammissibile.  
 
2.2. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino
la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.  
 
2.3. Le critiche del ricorrente cadono nel vuoto. Oltre a fondarsi in gran
parte su prove improponibili in questa sede (consid. 1), il ricorrente si
confronta in maniera del tutto generica al limite della ricevibilità (art. 42
cpv. 2 LTF) con i considerandi del giudizio cantonale. Infatti, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni, rinviando al referto del Dr. C.________, ha
messo in luce una discrepanza tra i disturbi dichiarati dall'assicurato,
l'esame clinico e la completa negatività dei reperti elettroneugrafici/
elettromiografici e dell'esame artro-TAC. Mancando un sufficiente sostrato
oggettivabile ai disturbi lamentati oppure trattando i dolori alla stregua di
una problematica psichica, questi ultimi per difetto di adeguatezza, in ogni
caso a ragione i giudici ticinesi hanno escluso l'erogazione di una rendita di
invalidità. Non si presenta infatti alcun indizio per ritenere inattendibili
gli esami medici eseguiti. Inconsistenti per rapporto al giudizio cantonale
anche gli asseriti dolori ai testicoli durante i rapporti sessuali. Per il
resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni espresse dalla Corte
cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
3.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato nella misura della minima
ammissibilità, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art.
109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 28 settembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben