Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.428/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_428/2017            

 
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
  A.________, Italia, 
patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), 
Divisione giuridica, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (revisione della rendita d'invalidità e
indennità per menomazione dell'integrità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'8 maggio 2017 (35.2016.82). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. A.________, nata nel 1964, da ultimo attiva quale operaia addetta alla
lavorazione di metalli presso la B.________ SA, è affetta da una pneumopatia
interstiziale da esposizione alle polveri di metalli duri, riconosciuta
dall'INSAI quale malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAINF.  
 
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l'INSAI con decisione
formale del 10 settembre 2014 - passata in giudicato - ha riconosciuto una
rendita invalidità complementare del 60% dal 1° dicembre 2013 e nel contempo
comunicato che l'entità dell'indennità per menomazione dell'integrità (di
seguito IMI) non poteva ancora essere stabilita. 
 
A.b. Con decisione formale del 12 maggio 2016, confermata su opposizione il 10
agosto 2016, l'INSAI ha negato i presupposti per aumentare, in via di
revisione, la rendita d'invalidità e riconosciuto un'IMI del 25%.  
 
B.   
A.________ si è rivolta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
chiedendo in via principale l'annullamento della decisione su opposizione
impugnata e il riconoscimento di una rendita invalidità del 100% dal 1° luglio
2014 e la retrocessione degli atti all'INSAI per complemento istruttorio sul
grado dell'IMI, mentre, in via subordinata, l'annullamento della decisione
impugnata e la retrocessione degli atti per complemento istruttorio sia sul
grado d'invalidità che sull'IMI. 
 
Con giudizio dell'8 maggio 2017 il Tribunale cantonale ha confermato la
decisione su opposizione impugnata sia sul rifiuto di aumento della rendita
d'invalidità che per quanto attiene l'entità dell'IMI. 
 
C.   
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale l'8 giugno 2017 (timbro postale), cui chiede la riforma del giudizio
dell'8 maggio 2017 nel senso di riconoscerle una rendita d'invalidità con grado
LAINF del 100% dal 1 luglio 2014 e la retrocessione degli atti all'INSAI per
completare l'istruttoria sul grado dell'IMI. 
 
L'INSAI conclude per la reiezione del ricorso, il Tribunale cantonale ha
rinunciato a presentare osservazione e l'Ufficio federale della sanità pubblica
non si è pronunciato. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1. Il litigio verte sul diritto a prestazioni dell'assicurazione contro gli
infortuni, segnatamente sull'aumento - in via di revisione ai sensi dell'art.
17 LPGA - della rendita di invalidità complementare del 60% erogata dal 1°
dicembre 2013 e sull'entità dell'IMI, per le affezioni relative alla
pneumopatia interstiziale da esposizioni alle polveri di metalli duri, assunte
dall'INSAI quale malattia professionale.  
 
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF
. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo
sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le
censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di
prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime
non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254).  
 
2.  
 
2.1. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il Tribunale cantonale ha già
esposto correttamente le norme e la prassi relativa ai presupposti e agli
effetti della revisione di una rendita d'invalidità (art. 17 LPGA),
segnatamente che il suo aumento può avvenire quando le circostanze di fatto (di
natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si
sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.
349 con riferimenti). Un tale esame può avvenire unicamente comparando due
fattispecie successive (cfr. DTF 133 V 108, come pure specialmente DTF 125 V
413 consid. 2d in fine pag. 418). A tale esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia evidenziare che nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che
l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore
- rispettivamente ai referti affidati dagli organi dell'amministrazione a
medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente - il quale è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella
fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare
il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto
riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157) : le conclusioni degli specialisti
devono fondarsi su accertamenti approfonditi e completi, per giungere a
risultati concludenti (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353 seg.).  
 
2.2. Il Tribunale cantonale ha concluso per l'assenza dei presupposti per un
aumento, in via di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, della rendita
d'invalidità complementare del 60% erogata dall'INSAI dal 1° dicembre 2013. La
Corte cantonale ha in primo luogo confermato l'assenza di un peggioramento
dello stato di salute tale da compromettere ulteriormente la capacità
lavorativa residua (la valutazione dell'esigibilità lavorativa è rimasta la
medesima, la ricorrente era ed è in in grado di svolgere attività lavorative
sostitutiva adeguate nella misura del 50%), fondandosi specificatamente
sull'apprezzamento del 16 marzo 2016 del dott. C.________, specialista FMH in
malattie polmonari attivo presso l'Ospedale N.________ di Bellinzona, a cui
l'Istituto aveva conferito mandato esterno e il cui contenuto è stato
sostanzialmente condiviso il 6 maggio 2016 anche dalla dott.ssa. I. E.________,
specialista FMH in medicina interna e del lavoro, attiva presso l'INSAI. La
Corte cantonale ha in secondo luogo appurato che il danno alla salute rimasto
immutato non si ripercuoteva diversamente sulla capacità lucrativa
dell'assicurata, aspetto quest'ultimo nemmeno sollevato con il ricorso.  
 
2.3. La ricorrente censura principalmente l'accertamento inesatto e incompleto
dei fatti laddove il Tribunale cantonale ha ritenuto idonea la documentazione
valetudinaria considerata dall'INSAI a discapito della perizia del 27 luglio
2016 dello specialista da lei consultato privatamente, ossia il dott.
F.________, capo del Servizio di pneumologia dell'Ospedale M.________ di
Lugano, come pure senza avere valutato l'istruttoria e le motivazioni alla base
della decisione AI del 29 gennaio 2016 (la ricorrente menziona in particolare i
rapporti del dott. G.________ del Servizio medico regionale TI/GR, di seguito
SMR, dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, di seguito UAI), a suo dire idonee a
comprovare il peggioramento sensibile dello stato di salute) rispetto al 2013,
come pure il passaggio da un'incapacità lavorativa al 50% in attività adeguate
a una al 100%. L'assicurata censura infine anche la violazione da parte del
Tribunale cantonale del diritto federale (con particolare riferimento all'art.
16 LPGA) che non avrebbe tenuto conto del principio giurisprudenziale che
definisce i limiti dell'esigibilità per un'assicurata in età avanzata e che, in
considerazione delle difficoltà d'inserimento professionale dovute all'età, ai
problemi fisici, alla formazione scolastica e al tempo parziale, sarebbe la
ripresa di un'attività lavorativa.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Sul piano medico, in merito allo stato di salute e alle conseguenti
restrizioni sulla limitazione della capacità lavorativa, dopo dettagliata
analisi degli atti all'inserto il Tribunale federale non ha motivi per
scostarsi dagli accertamenti della Corte cantonale, che ha attribuito pieno
valore probante alle risultanze dell'amministrazione, concretamente alla
perizia del 16 marzo 2016 del dott C.________, in seguito sostanzialmente
condivisa dalla dott.ssa E.________ il 6 maggio 2016, che hanno consentito di
concludere in modo sostanziale per l'assenza di un notevole peggioramento dello
stato di salute, come pure di confermare la capacità lavorativa del 50% in
attività idonee. Quest'ultima è dunque invariata rispetto a quanto era stato
determinato nella valutazione del 30 giugno 2014 sempre ad opera del dott.
C.________, allora Capo Servizio pneumatologia all'Ospedale N.________ di
Bellinzona e Valli, alla base della decisione del 10 settembre 2014 con cui
l'INSAI aveva stabilito l'attuale rendita complementare del 60% dal 1° dicembre
2013. Anche allora la dott.ssa E.________ aveva accreditato le risultanze
mediche, come pure le restrizioni in relazione alla capacità lavorativa.  
Il referto del dott. C.________ del 16 marzo 2016 è il risultato di una visita
approfondita, fondata su esami circostanziati, in piena conoscenza
dell'anamnesi, chiaro nella presentazione del contesto medico e nelle
conclusioni, motivate, a cui è giunto, ossia assenza del peggioramento dello
stato di salute, come pure persistenza di una capacità lavorativa del 50% in
attività idonee, rispetto al momento in cui la rendita complementare era stata
stabilita nella decisione del 10 settembre 2014, passata incontestata in
giudicato. A tal riguardo si rileva altresì come il dott. C.________, su
mandato dell'INSAI, si occupa della malattia professionale della ricorrente già
dall'inizio della sua apparizione: la prima visita specialistica risale al 31
ottobre 2011, in seguito sono susseguiti controlli semestrali fino alla
stabilizzazione del caso nel 2013 e da allora continuano ad avere luogo
accertamenti annuali. 
 
Anche agli apprezzamenti medici degli specialisti in medicina del lavoro
dell'INSAI, che si sono svolti a cadenza periodica dall'inizio e
successivamente ogni anno da quando è stata erogata la rendita d'invalidità ora
oggetto di esame di revisione, deve essere riconosciuto pieno valore probante,
in particolare per la risoluzione della vertenza ci si riferisce alla relazione
del 6 maggio 2016 della dott.ssa E.________ che, valutata tutta la
documentazione agli atti, ha compiutamente confermato l'assenza di notevole
peggioramento dello stato di salute rispetto al precedente rapporto del luglio
2014. 
 
2.4.2. Le censure della ricorrente sugli atti valetudinari da ritenere per la
risoluzione del caso - ossia il referto del perito consultato privatamente
dott. I.________ e quelli del dott. G.________ del SMR dell'UAI e non dunque
quello del dott. C.________ - sono infondate e non permettono di concludere per
quanto da lei auspicato, segnatamente per il preteso peggioramento dello stato
di salute e l'incapacità lavorativa del 100%, con il conseguente aumento del
grado d'invalidità.  
In particolare in merito alla perizia del dott. I.________, lo specialista
interpellato privatamente attesta il peggioramento dello stato di salute e la
conseguente incapacità totale lavorativa, anche, e meglio soprattutto, alla
luce di "ulteriori aspetti inerenti la malattia polmonare" (cfr. perizia del 27
luglio 2016 del dott. I.________, pag. 4 e seg.). La Corte cantonale ha
compiutamente evidenziato i motivi per i quali la stessa non è in grado di
generare dubbi circa l'affidabilità delle conclusioni dello specialista
interpellato dall'INSAI. In particolare il Tribunale cantonale ha
dettagliatamente enunciato le ragioni per le quali gli aspetti ulteriori
inerenti la malattia cronica elencati dal dott. C.________ sono irrilevanti al
fine del giudizio. Le critiche a tal riguardo sollevate dalla ricorrente non
meritano accoglimento: essa si limita in particolare ad affermare
apoditticamente, limitandosi per lo più al richiamo di argomentazioni già
espresse in sede cantonale, che i giudici di prime cure non avrebbero tenuto
conto di tali comorbidità extra-polmonari, omettendo di confrontarsi con quanto
accertato e apprezzato dalla Corte cantonale, che si è invece integralmente
espressa in merito. Rilevato che il dott. I.________, fatta astrazione dagli
ulteriori aspetti della malattia, ha invece esplicitamente dichiarato di
condividere la valutazione del dott. C.________, che anche a suo dire, dal
profilo medico-tecnico, è formalmente corretta. In tale contesto vanno dunque
respinte anche le censure relative ai dubbi sollevati circa l'attendibilità
della perizia del dott. C.________ a causa della collaborazione della
ricorrente da lui definita come non sempre ottimale, che nulla toglie però alla
validità delle sue conclusioni. Neanche l'affermazione secondo cui l'UAI
avrebbe invece considerato queste patologie connesse con la malattia
professionale, le quali indicherebbero un peggioramento dello stato di salute,
trova riscontro in quanto accertato nel giudizio impugnato. In effetti dagli
accertamenti si evince che le pretese comorbidità sono assenti nell'ambito
della pregressa decisione AI del 29 gennaio 2016, ad eccezione dell'astenia e
del sottopeso che però erano state considerate diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa (cfr. annotazione del 24 novembre 2015 del dott. G.________
che conferma la valutazione SMR del 15 marzo 2013, in cui era appunto
menzionata questa affezione). 
 
In merito al preteso sensibile peggioramento riferendosi all'istruttoria e alle
motivazioni alla base della decisione AI del 29 gennaio 2016 rinviando
esplicitamente all'incarto AI, va premesso che l'intero incarto AI non figura
quale documentazione agli atti nella presente vertenza ma sono dati solo i
documenti esplicitamente prodotti. Conformemente a quanto evidenziato al
consid. 1.3 la ricorrente nulla censura, e di conseguenza fa difetto una
qualsivoglia motivazione in merito, rispetto alla mancata produzione di tutto
il fascicolo riferito alla procedura AI. Questa Corte non è pertanto tenuta a
vagliare quanto ora asserito astrattamente in merito (cfr. in tale contesto il
menzionato rapporto del dott. G.________ del 7 settembre 2015), come pure il
generico rinvio all'incarto AI, quale prova dello studio approfondito operato
dai medici italiani vagliato dall'UAI. In ogni modo, il richiamo alle
risultanze della procedura AI non sorregge la ricorrente per i motivi
seguenti. 
 
Innanzitutto, già da un punto di vista meramente temporale, la procedura AI
culminata con la decisione del 29 gennaio 2016 fa stato dell'analisi di una
situazione valetudinaria anteriore rispetto a quella operata nell'ambito della
presente procedura LAINF, culminata con gli accertamenti del dott. C.________
del 10 marzo 2016 e delle conclusioni della dott.ssa E.________ del 6 maggio
2016. La decisione dell'UAI del 29 gennaio 2016 (la quale giunge dopo la
sentenza di rinvio per ulteriori accertamenti dello stato di salute a far tempo
dal 1° luglio 2014) si fonda solo sugli atti acquisiti in sede d'istruttoria
dal SMR, segnatamente il dott. G.________ fa riferimento "al rapporto attuale
di valutazione pneumologica e cardiologia di Tradate" (cfr. annotazione del
dott. G.________ del 24 novembre 2015). Nella procedura AI non sono stati
considerati gli atti valetudinari successivi raccolti in ambito di procedura
infortuni, i quali al contrario hanno invece ritenuto anche la documentazione
dell'UAI (cfr. scritto dell'8 gennaio 2016 con il quale l'UAI trasmette
all'INSAI l'intera sua documentazione). Infine, relativamente al valore
probatorio dell'annotazione del dott. G.________ del 25 novembre 2015, il
Tribunale federale condivide quanto concluso dalla Corte cantonale, ossia che
non sono dati i presupposti giurisprudenziali per riconoscergli pieno valore:
si tratta difatti di un'annotazione telegrafica, nella quale il dott.
G.________, dopo aver evidenziato la diagnosi alla base della malattia
professionale riconosciuta dall'INSAI, rammentato succintamente l'iter
amministrativo, si limita a menzionare che sulla base della nuova
documentazione agli atti, in concreto la valutazione pneumologica e
cardiologica della J.________ di Tradate, vi sarebbe una progressione della
patologia, quindi lo stato di salute sarebbe peggiorato, confermando nel
contempo la valutazione SMR del 2013 con incapacità lavorativa del 100%. 
 
2.5. Infine è da respingere anche la censura della ricorrente ai primi giudici
di violazione del diritto federale per non avere considerato che l'età
avanzata, seppure considerata fattore estraneo all'invalidità, potrebbe ostare
alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
equilibrato. In effetti, la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva
che l'età, sebbene elemento estraneo all'invalidità, possa condurre, cumulata a
circostanze personali e professionali, a rendere inesigibile - ricordato che il
concetto di mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto - la ricerca di
un nuovo impiego. Nel caso concreto non sono dati i presupposti per una tale
eccezione giurisprudenziale, considerato che la ricorrente, attiva presso la
ditta Deltacarb dal marzo 2008, aveva 52 anni al momento in cui il dott.
C.________ nel rapporto del 16 marzo 2016 ha concluso per la persistenza di una
capacità lavorativa residua per lavori sedentari al massimo del 50% (in merito
al momento determinante in cui la questione della messa a profitto della
capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata
cfr. DTF 138 V 457) ed è ad almeno 12 anni dall'età pensionabile AVS. La
giurisprudenza menzionata dalla ricorrente non le giova perché riferita a
situazioni differenti. A titolo esemplificativo nella sentenza I 401/01 del 4
aprile 2002 consid. 4b e 4c l'esigibilità era stata (eccezionalmente) negata a
un assicurato di 64 anni a quasi un anno dall'età pensionabile, a cui era
chiesto un alto livello di adattamento mentre nella sentenza I 462/02 del 26
maggio 2003 consid. 2.3 e 3.2 era stata negata a una parrucchiera di 63 anni
dopo aver esercitato per 40 anni la propria professione (cfr. ugualmente
sentenze 9C_286/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2 e 8C_360/2010 del 30
novembre 2010 consid. 12.2). Neanche l'obiezione secondo cui anche i problemi
fisici, la formazione scolastica, il tempo di lavoro ridotto sarebbero fonti di
complicanze sorregge la ricorrente. A titolo abbondanziale, si rileva comunque
che i fattori menzionati dalla ricorrente, benché non considerati in tale
ambito, sono stati comunque vagliati dall'amministrazione allorquando, nella
determinazione del reddito da invalido mediante dati statistici, ha effettuato
la deduzione sociale massima del 25% (cfr a tale riguardo la DTF 126 V 75
consid. 3b pag. 76 seg. con riferimenti).  
 
3.  
 
3.1. L'art. 24 cpv. 1 LAINF dispone che l'assicurato ha diritto a un'equa
indennità se, in seguito all'infortunio - o a malattia professionale (cfr. in
tale ambito DTF 133 V 224), essendo i due eventi parificati dal profilo del
diritto a prestazioni assicurative (art. 6 cpv. 1 LAINF) - accusa una
menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.
Giusta l'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità è fissata in funzione della gravità
della menomazione e viene valutata sulla base degli accertamenti medici (cfr.
DTF 115 V 147 consid. 1 pag. 147). Giusta l'art. 36 cpv. 4 OAINF si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile.  
 
3.2. La Corte cantonale, dopo aver esposto le disposizioni legali (art. 24
LAINF e art. 36 OAINF.), come pure la giurisprudenza sul calcolo dell'indennità
(cfr. in particolare sulla portata delle tabelle pubblicate dall'INSAI DTF 124
V 209 consid. 4a/cc pag. 211 con riferimenti) e sulla presa in considerazione,
in modo adeguato, di un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità - le revisioni potendo essere effettuate solo in casi
eccezionali - ha fatto propria la valutazione operata da ultimo dalla dott.ssa
E.________ del 6 maggio 2016 che, dopo attenta valutazione di tutta la
documentazione all'incarto (con particolare attenzione all'apprezzamento del 29
novembre 2013 della dott.ssa S. Stöhr, specialista FMH in medicina interna e
pneumologia, attiva presso l'INSAI e soprattutto con riferimento alla
situazione polmonare di cui al referto del dott. C.________ del marzo 2016) ha
assegnato un'IMI del 25% (in applicazione della Tabella 10). Inoltre, alla luce
delle considerazioni della dott.ssa E.________ secondo cui lo stato di salute
era presumibilmente destinato a peggiorare ma che non era possibile
determinarne attualmente l'entità, la Corte cantonale ha rilevato come alla
ricorrente restava comunque riservato il diritto di domandare all'INSAI una
revisione dell'IMI ai sensi dell'art. 36 cpv. 4 OAINF.  
 
3.3. La ricorrente rimprovera un accertamento insufficiente dei fatti e
un'errata applicazione del diritto federale (art. 24 LAINF e 36 OAINF), in
particolare pure in questa sede essa adduce che, anche a mente del dott.
I.________, l'indennità sarebbe stata sottostimata. Menzionando il rapporto
della dott.ssa E.________ del 6 maggio 2016, la ricorrente sostiene la
verosimiglianza preponderante del peggioramento dello stato di salute e quindi
a suo dire il grado dell'indennità sarebbe concretamente prevedibile, da qui la
domanda di rinvio degli atti all'INSAI per ulteriori accertamenti. La
ricorrente conclude infine per una violazione dell'art. 36 cpv. 4 OAINF
allorquando il Tribunale cantonale le ha consigliato di richiedere la revisione
in caso di peggioramento, visto che la stessa è possibile solo eccezionalmente,
ossia solo quando un peggioramento non era prevedibile. Ora, sempre a suo dire,
il peggioramento essendo chiaro, una tale richiesta non sarebbe possibile.  
 
3.4. Le censure della ricorrente vanno respinte in quanto, oltre a non trovare
riscontro in quanto accertato dalla Corte cantonale, sono in contrasto con le
disposizioni legali e la giurisprudenza menzionate.  
 
In primo luogo sulla pretesa sottostima dell'IMI, il Tribunale federale non
vede motivo per non aderire alle conclusioni a cui è giunta la dott.ssa
E.________ e fatte proprie dal Tribunale cantonale (sulla forza probante del
rapporto valetudinario cfr. consid. 2.1, come pure 2.4.1 in fine), considerato
che anche tale aspetto è stato compiutamente vagliato dalla specialista
dell'INSAI e la Corte cantonale ha menzionato in modo dettagliato i motivi per
i quali l'impressione del dott. I.________ - che la ritiene sottovalutata - non
poteva essere seguita nel caso di specie. Ancora una volta la ricorrente non si
confronta con l'apprezzamento operato dalla Corte cantonale, ribadendo in modo
apodittico quanto già sostenuto in sede cantonale. 
 
In seguito, la ricorrente non interpreta correttamente le argomentazioni della
dott.ssa E.________ secondo cui un peggioramento dello stato di salute
polmonare negli anni è molto più probabile ("viel wahrscheinlicher") - a tale
scopo sono da prevedere controlli - e dunque in tal senso l'IMI attualmente
dovuta andrà presumibilmente adeguata negli anni a venire ("in den kommenden
Jahren voraussichtlich anzupassen sein wird"). In effetti, contrariamente a
quanto sostenuto dalla ricorrente, dagli accertamenti del Tribunale cantonale
emerge come attualmente non è possibile valutare l'entità del peggioramento:
allo stato attuale la situazione valetudinaria giustifica solo un'IMI del 25%
in considerazione delle affezioni polmonari riconosciute quale malattia
professionale. Il probabile peggioramento futuro non è in altre parole
quantificabile allo stato attuale. Conformemente all'art. 36 cpv. 4 seconda
frase OAINF e alla giurisprudenza in materia (cfr. sentenza 8C_563/2014 del 12
gennaio 2015 consid. 5.3.1 con riferimenti, in cui il Tribunale federale ha
concluso che se si deve tener conto in modo adeguato di un peggioramento
prevedibile della menomazione nell'ambito della determinazione del tasso
dell'IMI, tale disposizione concerne però solo i peggioramenti di cui
l'insorgenza era verosimile e la sua entità quantificabile) - e non dunque
contrariamente a questa disposizione come sostenuto dalla ricorrente - la
revisione nel caso di specie riservata dal Tribunale cantonale conformemente
all'art. 36 cpv. 4 seconda frase OAINF è eccezionalmente possibile. 
 
4.   
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 30 ottobre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi 

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