Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.420/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_420/2017        

Sentenza del 21 giugno 2017

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione
(presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 24 aprile 2017.

Visto:
il ricorso del 6 giugno 2017 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 24 aprile 2017,

considerando:
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere
conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa per
quale ragione l'atto viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché
non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 95
LTF) o conterrebbe accertamenti di fatto manifestamente inesatti (art. 97 cpv.
1 LTF),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale
non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale
federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale
delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di
lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza
in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro
delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un
monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse
proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui
madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro
iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno
settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto
l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere
di genitore", corsi extralavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché
asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 21 giugno 2017

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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