Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.408/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_408/2017        

Sentenza del 2 agosto 2017

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione
(presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 17 maggio 2017.

Visto:
il ricorso del 31 maggio 2017 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 17 maggio 2017,
la comunicazione del 2 giugno 2017 con la quale il ricorrente è stato informato
che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali
ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità
non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato
entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
il silenzio del ricorrente,

considerando:
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere
conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa per
quale ragione l'atto viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché
non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96
LTF) o conterrebbe accertamenti di fatto manifestamente inesatti (art. 97 cpv.
1 LTF),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale
non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale
federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che il ricorrente si dilunga nel criticare l'operato delle autorità
amministrative e della Corte cantonale, senza confrontarsi con i considerandi
del giudizio impugnato,
che il ricorrente si limita a ripetere di aver svolto l'attività di tatuatore
come passatempo, senza però contestare le diffuse considerazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale ha negato la condizione della buona
fede, avendo a suo tempo il ricorrente fornito informazioni erronee, al condono
alla restituzione di fr. 2'833.20 di indennità di disoccupazione percepite
indebitamente,
che a titolo abbondanziale si può soggiungere come la condizione della buona
fede sia in tale contesto un concetto puramente giuridico, senza nessuna
implicazione di natura etica o sul valore delle persone,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere
deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice
(art. 108 cpv. 2 LTF),
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 2 agosto 2017

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica:       Il Cancelliere:

Viscione       Bernasconi

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