Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.392/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_392/2017            

 
 
 
Sentenza del 26 ottobre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Heine, Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Generali Assicurazioni Generali SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (notifica falsa di infortunio), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 24 aprile 2017 (35.2016.95). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 16 febbraio 2015 B.________ Sagl, società a garanzia limitata avente
per scopo la gestione e l'amministrazione di ristoranti, bar, caffè, alberghi,
pensioni e ogni altra forma d'esercizio pubblico, nonché la vendita di prodotti
alimentari, ha comunicato a Generali Assicurazioni Generali SA (di seguito: la
Generali) che il 15 febbraio 2015 A.________, direttore artistico, nato nel
1970, è caduto dalle scale mentre stava trasportando bevande. Egli ha riportato
disturbi alla spalla destra e a livello cranico e celebrale. La Generali ha
assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge.  
 
La Generali con decisione del 12 febbraio 2016 ha dichiarato estinto il diritto
alle prestazioni per i disturbi cervicali dal 15 maggio 2015, mentre per i
disturbi alla spalla destra dal 31 dicembre 2015. 
 
In seguito all'opposizione di A.________, la Generali ha svolto ulteriori
accertamenti presso il datore di lavoro e il suo fiduciario. Con decisione su
opposizione del 16 settembre 2016, procedendo a una reformatio in peius, la
Generali ha negato il diritto a ogni prestazione per l'evento del 15 febbraio
2015 e ha condannato A.________ alla restituzione di fr. 48'014.20 (fr.
5'549.15 per cure mediche e fr. 42'465.25 per indennità giornaliera). 
 
A.b. Il 7 marzo 2017 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emesso nei
confronti di A.________ un decreto di accusa per i titoli di truffa e
contravvenzione alla LAINF, proponendo l'applicazione di una pena pecuniaria di
90 aliquote giornaliere, sospese condizionalmente per due anni, e una multa di
fr. 500.-. Con decreto di abbandono del medesimo giorno l'autorità inquirente
ha archiviato il caso per il titolo di falsità in documenti. Contro il decreto
di accusa A.________ ha interposto opposizione. La causa è tuttora pendente
alla Pretura penale del Cantone Ticino.  
 
B.  
 
B.a. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con
giudizio del 24 aprile 2017 il ricorso di A.________ contro la decisione su
opposizione.  
 
 
B.b. Con lettera del 9 maggio 2017 A.________ ha chiesto alla Corte cantonale
l'invio di copie presenti nel fascicolo. Tale domanda è stata respinta con
lettera del 10 maggio 2017.  
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede sostanzialmente l'annullamento del giudizio cantonale,
il rimborso delle spese mediche, il versamento delle indennità giornaliere, o
comunque sia un loro ricalcolo, e la concessione di un'indennità per
menomazione dell'integrità (IMI). A.________ richiede inoltre la concessione
dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria con l'attribuzione di un
avvocato. 
 
La Generali ha postulato la reiezione del ricorso e ha osservato che l'importo
oggetto di restituzione è stato nel frattempo parzialmente compensato con
l'importo di fr. 28'947.- relativo a rendite AI arretrate, riducendo l'ammanco
a fr. 19'067.40. L'assicuratore non si è opposto alla concessione dell'effetto
sospensivo fino a concorrenza di quell'importo. La Corte cantonale ha
rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Il Tribunale federale con decreto del 3 agosto 2017 ha concesso l'effetto
sospensivo limitatamente all'obbligo di restituzione di fr. 19'067.40. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in
concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Nel caso concreto è contestato anche il diritto alle indennità
giornaliere, ossia una prestazione pecuniaria. Nella misura in cui sono
controversi il contratto e il salario del ricorrente, il ricorso tocca sia le
prestazioni pecuniarie sia prestazioni in natura. Per prassi invalsa, in questi
casi, il Tribunale federale esamina liberamente l'accertamento dei fatti,
poiché queste circostanze toccano entrambe le controversie. La cognizione
ristretta (art. 97 cpv. 1 LTF) è applicabile solo per quei fatti riguardanti
esclusivamente le prestazioni in natura (sentenze 8C_43/2017 del 1° giugno 2017
consid. 1.1.2 e 8C_834/2013 del 18 luglio 2014 consid. 2.2.2, in SVR 2014 UV
Nr. 32 pag. 106).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente in via preliminare fa valere una lesione del proprio diritto
di esame degli atti, poiché la Corte cantonale si è rifiutata di trasmettere la
documentazione richiesta con lettera del 9 maggio 2017 in vista
dell'allestimento del ricorso al Tribunale federale.  
 
2.2. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni nella lettera del 10 maggio
2017 ha rilevato che la causa, in seguito all'emanazione del giudizio finale,
non era più pendente e pertanto non poteva più esservi un diritto di accesso
agli atti. La Corte cantonale ha rimproverato al ricorrente di non aver chiesto
la documentazione in pendenza di causa, dopo che la loro annessione al
fascicolo gli era stata comunicata.  
 
2.3. La lettera della Corte cantonale può invero apparire sorprendente se solo
si pensa che al momento della richiesta il giudizio cantonale non era passato
in giudicato (cfr. anche art. 47 LPGA in relazione con l'art. 8 OPGA). A
maggior ragione, se si pensa che può esservi un diritto di consultazione (se
del caso soggetto a tassa) di atti relativi a procedure di gran lunga concluse
e archiviate (cfr. per esempio fra tante DTF 142 II 324; 139 I 129; si veda
anche art. 13a della legge ticinese del 24 giugno 2010 di applicazione del
codice di diritto processuale civile svizzero [LACPC; RL 3.3.2.1). Ad ogni
modo, occorre rilevare che la Corte cantonale con comunicazione del 13 marzo
2017 ha informato il ricorrente della presentazione di alcuni atti penali. Il
ricorrente si è però disinteressato, senza chiedere alcuna trasmissione degli
atti in quel momento. Nell'ambito del ricorso al Tribunale federale, egli si
limita a censurare l'operato della Corte cantonale, senza però rinnovare in
questa sede la trasmissione di quei documenti. Nemmeno durante il termine di
ricorso il ricorrente ha provveduto a tale domanda. Ancora in corso di
procedura, segnatamente dopo la comunicazione delle osservazioni
dell'assicuratore o in occasione delle sue lettere del 21 giugno 2017 o del 9
luglio 2017 non ha riformulato la domanda. In queste condizioni, la censura
deve essere respinta.  
 
3.   
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, richiamato l'art. 46 cpv. 2 LAINF e
la prassi ritenuta applicabile, ha accertato che agli atti figura
effettivamente un contratto di lavoro pari a fr. 62'398.20 annui (fr. 4'693.45
mensili più la tredicesima mensilità e indennità per giorni festivi), ma che,
per stessa ammissione del datore di lavoro, il ricorrente è stato assunto per
fargli un favore. Prima dell'infortunio il ricorrente è stato presente sul
luogo di lavoro orientativamente 2-3 giorni, ma il suo salario era "sulla
carta". Il personale della società era al completo e la stessa non si sarebbe
potuta permettere di concedere un salario come quello indicato sul contratto.
La Corte cantonale si è poi chinata sull'inchiesta penale condotta
parallelamente, giungendo al convincimento di non avere motivo di scostarsi
dalle prove raccolte dal magistrato inquirente, il quale ha concluso per il
carattere fittizio del contratto di lavoro, segnatamente per l'ammontare del
salario. I primi giudici hanno altresì osservato che il salario era in maniera
curiosa eccessivamente elevato per la funzione svolta. Trattandosi in
definitiva di un annuncio di infortunio falso, l'assicuratore era legittimato a
rifiutare ogni prestazione. Da ultimo, la Corte cantonale ha confermato nei
motivi l'importo da restituire, dedotto l'importo versato derivante dalla
rendita AI. 
 
4.   
Oggetto del contendere in sede federale è la questione se il Tribunale
cantonale delle assicurazioni abbia a ragione o no confermato l'operato
dell'assicuratore, che ha negato sin dall'inizio ogni prestazione derivante
dall'evento del 15 febbraio 2015 e più in particolare il rifiuto ad ogni
indennità giornaliera e a qualsiasi cura medica, stabilendo contestualmente
l'obbligo di restituzione. 
 
5.  
 
5.1. Sotto il profilo dell'accertamento dei fatti, il ricorrente contesta in
maniera diffusa il carattere fittizio stabilito dalla Corte ticinese riguardo
al salario convenuto nel contratto di lavoro del 9 febbraio 2015.  
 
5.2. L'apprezzamento dei fatti operato dalla Corte ticinese non può essere
criticato con successo. A ragione si è fondata sulla testimonianza di
C.________, socio gerente di B.________ Sagl. Infatti quest'ultimo mal si
comprende quale vantaggio abbia potuto trarre nel non dire la verità. Al
contrario, la vicenda relativa all'assicurato ha comportato anche per lui
l'apertura di procedimento penale, che ha avuto come conseguenza, seppur non è
ancora passato in giudicato, l'emanazione di un decreto di accusa con la
proposta di una condanna penale. Il socio gerente della società ha
essenzialmente dichiarato che egli non avrebbe assunto nessuno alla funzione
ricoperta dal ricorrente, poiché in quel momento non solo non cercava
personale, ma anche poiché dal profilo finanziario non sarebbe stato
sopportabile per l'azienda. Del resto, il ruolo di "direttore artistico" non è
mai esistito. È stato l'assicurato a chiedergli un mese prima dell'evento di
essere impiegato nella società. Proprio perché non c'era alcuna intenzione di
assumere ulteriore personale, il socio gerente ha sottoscritto il contratto di
lavoro essenzialmente per rendere un favore al ricorrente. L'intenzione era
quella di lasciare lavorare il ricorrente da casa con il fine che quest'ultimo
attirasse clienti. Tuttavia, durante il periodo di carnevale l'assicurato ha
aiutato il socio gerente nella sua attività professionale, ferendosi. Secondo
le dichiarazioni del socio gerente il salario previsto nel contratto era solo
"sulla carta", precisando che "avrei potuto dargli qualcosa" a dipendenza della
clientela trovata. La funzione di "direttore artistico" attribuita
all'assicurato era stata del tutto inventata al fine di costruire
un'occupazione nell'azienda. Il socio gerente ha rilevato che questo posto di
lavoro non è stato sostituito alla partenza dell'assicurato. Il socio gerente
non è nemmeno stato in grado di riferire come si sarebbe comportata l'azienda
nel caso in cui il ricorrente avesse preteso formalmente il versamento del
salario mensile di fr. 4'693.45, visto che le finanze della società non
permettevano tale versamento. Il socio gerente ha dichiarato altresì di aver
chiuso le relazioni con il ricorrente verso maggio o giugno 2015, siccome si
era sentito preso in giro. Il socio gerente ha risposto positivamente alla
domanda se si trattasse di un contratto di favore o di un accordo fittizio
allestito solo per aiutare l'assicurato.  
 
5.3. Quando il socio gerente è stato interrogato come imputato nell'ambito
della procedura penale ha relativizzato la sua dichiarazione. Di fronte a una
possibile futura condanna, il suo atteggiamento tendenzialmente difensivo è
anche comprensibile. Ad ogni modo, egli ha confermato che l'azienda non sarebbe
stata in grado di versare un salario simile e che con l'assunzione intendeva
soltanto aiutare il ricorrente. Le critiche del ricorrente si rivelano pertanto
inconsistenti, nella misura in cui egli contesta il carattere fittizio del
salario. La Corte cantonale poteva quindi concludere che il salario indicato
nel contratto di lavoro non sarebbe stato versato nell'ammontare convenuto.  
 
6.  
 
6.1. Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite (art. 25
cpv. 1 LPGA). L'assicuratore può altresì dimezzare qualsiasi prestazione se,
per ingiustificato ritardo dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio
o il decesso non gli è stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se,
intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa (art. 46 cpv. 2 LAINF).
 
 
6.2. Conseguentemente se a causa di una notifica di infortunio non
corrispondente alla realtà l'assicurato ha percepito prestazioni basate su di
un salario assicurato più alto, ricevendo indennità giornaliere più elevate,
egli è tenuto a restituirne l'eccedenza non dovuta. Oltre a ciò, l'assicuratore
è legittimato, fondandosi sull'art. 46 cpv. 2 LAINF, applicando una sanzione, a
rifiutare le prestazioni di legge e pretendere la rifusione di prestazioni già
erogate (ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1989, pag.
239 seg; sulle sanzioni in ambito AI si veda DTF 138 V 63 consid. 4.3 pag. 65
seg.). Determinante per una tale sanzione è la circostanza che l'informazione
falsa nella notifica di infortunio sia stata compiuta intenzionalmente e che lo
scopo di questo agire sia stato finalizzato al versamento di prestazioni non
dovute o alla concessione di importi superiori a quanto previsto dalla legge
(cfr. GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
[LAA], 1992 pag. 176 e MAURER, loco citato). In tale ottica, è sufficiente
qualsiasi informazione erronea nella notifica di infortunio, nella misura in
cui quell'informazione comporta in base alle circostanze concrete l'erogazione
di una prestazione più elevata rispetto al dovuto. L'art. 46 cpv. 2 LAINF mira
essenzialmente a voler punire, non solo con il semplice rimborso dell'eccedenza
non dovuta, ma decurtando o sopprimendo le prestazioni, il comportamento doloso
teso a ottenere dall'assicurazione più di quanto si avrebbe diritto (sentenza U
131/95 del 30 aprile 1996 consid. 2b/aa, pubblicata in RAMA 1996 n. U 250, pag.
181 segg.). Per esempio, una sanzione entra in linea di conto anche quando
l'assicurato notifica un salario più elevato della realtà, sempre che
l'informazione falsa sia effettuata consapevolmente e volontariamente. In tale
ambito, l'assicuratore e la Corte cantonale dispongono di un ampio margine di
apprezzamento, ma devono sempre rispettare il divieto dell'arbitrio, il
principio della parità di trattamento e della proporzionalità (sentenze 8C_68/
2017 del 4 settembre 2017 consid. 4.3 e U 131/95 consid. 2b/cc; cfr. anche
JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]), Soziale Sicherheit, 2016,
n. 594 seg., pag. 1063). A ciò si aggiunga che per ogni prestazione contestata
occorre esaminare separatamente, se e in ossequio ai principi già citati,
segnatamente della proporzionalità, in quale misura sia da decurtare (o
restituire) la prestazione.  
 
6.3. Si potrebbe porre quindi la domanda per quale ragione il ricorrente e
l'azienda hanno convenuto un salario più elevato. Come stabilito in maniera non
erronea dalla Corte cantonale, l'assicuratore non contesta la dinamica
dell'infortunio, occorso nell'ambito dell'attività per B.________ Sagl, così
come presentata dal ricorrente. Questi fatti trovano conferma anche nelle
dichiarazioni del socio gerente, il quale aveva visto il ricorrente salire le
scale con il sangue sulla fronte e un grosso ematoma. Nei confronti del
ricorrente non si può provare che già al momento della sottoscrizione del
contratto aveva ipotizzato di causare un infortunio finalizzato soltanto alla
riscossione indebita di prestazioni. Nemmeno emerge che il contratto sia stato
creato ad arte successivamente. In modo particolare, D.________ della
fiduciaria E.________ SA ha riferito di aver preparato il contratto il 9
febbraio 2015 e di averlo inviato al datore di lavoro il giorno successivo.  
 
6.4. La questione a ricercare la ragione per cui sia stato convenuto un salario
più elevato può rimanere aperta. Decisiva, perché possa già essere applicato l'
art. 46 cpv. 2 LAINF, è la circostanza che il ricorrente sapeva del salario non
corrispondente alla realtà. Così facendo, egli era cosciente che sarebbero
state versate indennità giornaliere più elevate rispetto a quelle che sarebbero
state concesse con la dichiarazione del salario effettivo e reale. Si può
quindi concludere che l'intento di una falsa notifica di infortunio è
realizzata, avendo il ricorrente agito in maniera intenzionale (ossia
consapevolmente e volontariamente). Contrariamente all'opinione del ricorrente,
l'art. 46 cpv. 2 LAINF trova un'applicazione nel caso concreto.  
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente censura alla Corte cantonale di non aver considerato che il
decreto di accusa emesso nei suoi confronti (punto A.b) non è passato in
giudicato a causa dell'opposizione interposta.  
 
7.2. In presenza di una sentenza penale (passata in giudicato) il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato né dalle disposizioni penali violate né
tantomeno dagli accertamenti e dall'apprezzamento del giudice penale
riguardanti il giudizio sulla colpa. Il giudice delle assicurazioni sociali si
scosta dagli accertamenti effettuati solamente se i fatti e la loro sussunzione
giuridica non risultano convincenti o se si fondano su principi, i quali
trovano applicazione solo nel diritto penale o non sono rilevanti nel diritto
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 237 consid. 6a pag. 242; sentenze 8C_405
/2016 del 18 agosto 2016 consid. 2, 9C_785/2010 del 10 giugno 2011 consid.
7.2.1, 8C_420/2016 del 27 ottobre 2016 consid. 2.4; 8C_19/2008 del 3 luglio
2008 consid. 2). Per contro, se non esiste una sentenza penale il giudice delle
assicurazioni sociali deve esaminare pregiudizialmente anche la fattispecie
penale (DTF 129 V 354 consid. 3.2).  
 
7.3. I rimproveri del ricorrente ai giudici ticinesi cadono nel vuoto. È
irrilevante sapere nell'ottica dell'art. 46 cpv. 2 LAINF se la procedura penale
contro il ricorrente e il socio gerente dell'azienda in seguito alle
opposizioni interposte siano ancora pendenti o no. L'applicazione dell'art. 46
cpv. 2 LAINF non presuppone una condanna penale, segnatamente per il reato di
truffa. Piuttosto è sufficiente una notifica di infortunio che consapevolmente
contenga informazioni erronee, come è il caso in concreto. Contrariamente alla
truffa (art. 146 cpv. 1 CP), l'art. 46 cpv. 2 LAINF non prevede fra le
condizioni l'esistenza di un inganno astuto (da ultimo sui risvolti penali in
materia assicurativa cfr. sentenza 6B_184/2017 del 19 luglio 2017 consid. 1.3).
Quand'anche il ricorrente dovesse essere prosciolto nella procedura penale
attualmente pendente, non muterebbe il risultato per il giudice delle
assicurazioni sociali. La consapevolezza e la volontà del ricorrente a una
notifica di infortunio dal contenuto erroneo sono stati accertati (cfr. consid.
6.2). In tale ambito non giocano peraltro alcun ruolo i suoi precedenti penali
(già citati nella sentenza 2C_419/2009 del 9 marzo 2010 relativa al permesso di
soggiorno del ricorrente).  
 
8.  
 
8.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto integralmente il
ricorso contro la decisione su opposizione per quanto attiene all'importo
indebitamente percepito. Tuttavia, sull'ammontare oggetto di restituzione
bisogna tenere conto, fra l'altro, del principio della proporzionalità (consid.
6.1 in fine). I giudici cantonali non hanno esaminato in dettaglio la
questione, condannando il ricorrente al rimborso integrale di tutte le
prestazioni già versate.  
 
8.2. Dai fatti accertati, in modo particolare dalla testimonianza del socio
gerente dell'azienda, risulta chiaramente che il ricorrente non avrebbe
beneficiato di un salario fisso, ma soltanto di una retribuzione basata sul
numero di clienti apportati. Il salario effettivo sarebbe stato di gran lunga
inferiore a quello stabilito nel contratto. In tali condizioni, la Corte
cantonale non ha abusato del suo potere di apprezzamento (consid. 6.3 in fine),
pretendendo la restituzione integrale dell'importo relativo alle indennità
giornaliere percepite indebitamente. Alla luce di queste circostanze, non
risulta leso il principio della proporzionalità. Occorre però anche considerare
che in pendenza di ricorso cantonale, l'assicuratore ha ricevuto dall'AI fr.
28'947.-. Benché ne facciano menzione nei motivi, i giudici ticinesi hanno però
confermato integralmente la decisione su opposizione, la quale include l'intero
importo in restituzione. Tuttavia, al Tribunale delle assicurazioni è sfuggito
manifestamente che con il deposito del ricorso, la trattazione della causa,
oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di ricorso (cfr. art. 31
della legge ticinese del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca; RL 3.4.1.1], art. 54 PA e art.
74 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura
amministrativa [LPAmm; RL 3.3.1.1]). Il pagamento dell'AI, influendo sul
giudicato della decisione su opposizione, imponeva per lo meno alla Corte
cantonale ad accogliere parzialmente il ricorso per correggere l'importo in
restituzione.  
 
8.3. Sotto il profilo della proporzionalità il rimborso delle spese di cura
deve essere trattato diversamente rispetto a quello delle indennità
giornaliere. Nel caso concreto, risulta che un infortunio è effettivamente
avvenuto. L'assicuratore su questo aspetto non ha mai preteso il contrario.
Sotto il profilo della proporzionalità, si giustifica in definitiva di non
pretendere la restituzione di queste spese. Infatti, per questo aspetto, non si
può concludere che l'assicurato abbia presentato un annuncio di infortunio non
corrispondente alla realtà per ottenere prestazioni più elevate rispetto a
quelle di cui avrebbe diritto. In altre parole, l'infortunio non è né simulato
(o mai avvenuto) né si può affermare che sia stato provocato intenzionalmente.
L'eventuale comportamento doloso dell'assicurato nel caso concreto non ha
un'influenza concreta sulle spese di cura. È necessario soggiungere che in
assenza di una copertura dell'assicurazione contro gli infortuni, le spese
sarebbero assunte dall'assicurazione malattie. Le finalità dell'art. 46 cpv. 2
LAINF non sarebbero realizzate dal momento che sarebbe sanzionato un altro
assicuratore e non l'assicurato. Questo è un motivo supplementare per
scorporare nel caso concreto le spese di cura dall'obbligo di restituzione. La
Corte cantonale ha pertanto abusato del suo apprezzamento, pretendendo anche il
rimborso di tali spese. Visto l'esito, non occorre valutare se sia possibile
richiedere effettivamente la restituzione di prestazioni in natura erogati
dall'assicurazione contro gli infortuni (DTF 134 V 189 consid. 3.2 pag. 195
seg.; cfr. anche sentenza 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.2).  
 
9.  
 
9.1. Il ricorrente si duole anche della mancata designazione di un avvocato
d'ufficio in sede cantonale e del rifiuto contestuale di dare seguito
all'assistenza giudiziaria.  
 
9.2. La censura non ha pregio. Si può rinviare alle considerazioni espresse dal
presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni nella decisione
incidentale del 12 ottobre 2016 riguardante la reiezione della domanda di
assegnazione di un patrocinatore d'ufficio. Il ricorrente era in grado
autonomamente di redigere un atto di ricorso completo, comprensibile e con
censure legittime. È stato in grado di difendere i propri diritti
sufficientemente. Oltretutto, al momento della presentazione della domanda di
assistenza giudiziaria, l'atto di ricorso era già redatto e l'eventuale
patrocinio d'ufficio avrebbe avuto un ruolo soltanto nell'ambito della
presentazione di un'eventuale replica. In ogni caso anche per l'atto di replica
il ricorrente ha dimostrato di essere in grado di agire da solo.  
 
10.   
Ne segue che il ricorso deve essere rigettato nella misura in cui sono
censurate lesioni di diritti procedurali, il principio della restituzione delle
indennità giornaliere e la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in
sede cantonale. Per il resto, il ricorso deve essere accolto sia per l'importo
delle indennità giornaliere pretese in restituzione sia per le spese di cura.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni e l'assicuratore hanno respinto ogni
domanda del ricorrente, fondandosi sull'art. 46 cpv. 2 LAINF. Il ricorrente
evoca tuttavia ulteriori domande (segnatamente ulteriori spese di cura e
l'assegnazione di una IMI), che con l'accoglimento del ricorso tornano ad avere
un interesse giuridico. In tali circostanze, conviene annullare il giudizio
cantonale e la decisione su opposizione, rinviando la causa direttamente
all'autorità di prima istanza (art. 107 cpv. 2 seconda frase LTF). In sede di
rinvio (se del caso con decisioni separate, vista anche l'imminenza del
dibattimento penale), l'assicuratore, alla luce di questa sentenza, procederà
al nuovo calcolo complessivo della pretesa in restituzione. Come si è già
visto, in tale ambito l'esame relativo all'art. 46 cpv. 2 LAINF andrà
effettuato separatamente per ogni singola prestazione richiesta, in modo
particolare osservando il principio della proporzionalità (consid. 6.2).
L'assicuratore statuirà inoltre, nella misura in cui tali aspetti non siano già
stati oggetto di una decisione passata in giudicato, su tutte le questioni
ancora aperte. 
 
11.  
 
11.1. Di regola, le spese sono addossate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1
LTF). In concreto, l'onere delle spese giudiziarie va ripartito per metà tra
l'assicuratore, il quale peraltro ha persistito nel chiedere la reiezione
integrale del ricorso, e il ricorrente. Tuttavia, il ricorrente presenta una
domanda di assistenza giudiziaria. Per quanto non priva di interesse, la
richiesta può essere accolta per quanto attiene alla condanna al pagamento
delle spese giudiziarie, siccome le conclusioni del ricorso non sembravano
prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Si rende presente al
ricorrente che, se in seguito è in grado di farlo, egli è tenuto a risarcire la
Cassa del Tribunale federale (art. 64 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili
né in favore del ricorrente, avendo agito solo e non avendo comprovato spese
straordinarie (DTF 135 III 127 consid. 4 pag. 136; 125 II 518 consid. 5b pag.
519 seg. con riferimenti), né in favore dell'assicuratore (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per il resto, nella misura in cui non ha perso d'interesse, la domanda di
assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve essere respinta, poiché
egli non ha fatto capo a un patrocinatore ed è stato in grado di difendersi
come dinanzi alla Corte cantonale autonomamente. Del resto, la richiesta di
designazione di un avvocato d'ufficio è stata formulata quando il ricorso era
già stato presentato e i termini di ricorso erano ormai spirati. Nel seguito
della procedura federale ha saputo ad ogni modo sostenere da solo le proprie
richieste.  
 
11.2. È per contro superfluo rinviare la causa per nuovo giudizio sulle spese
giudiziarie e ripetibili della sede cantonale al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 67 e 68 cpv. 5 LTF). Infatti, la procedura cantonale è
gratuita (art. 61 lett. a LPGA) e nessuna delle parti, come si è già visto
(consid. 10. 2 e 11.1) potrebbe pretendere rifusioni di spese.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è parzialmente accolto. Il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 24 aprile 2017 e la decisione su
opposizione del 16 settembre 2016 sono annullati. La causa è rinviata a
Generali Assicurazioni Generali SA per nuova decisione. Per il resto, il
ricorso è respinto. 
 
2.   
Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria
è parzialmente accolta per quanto attiene alle spese giudiziarie. Per il resto,
essa è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste per metà ciascuno a carico di
Generali Assicurazioni Generali SA (fr. 400.-) e del ricorrente (fr. 400.-). La
parte imputata al ricorrente è sopportata provvisoriamente dalla Cassa del
Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
all'Ufficio federale della sanità pubblica e - per informazione - alla Pretura
penale del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 26 ottobre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

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