Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.354/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_354/2017            

 
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio delle misure attive, Piazza
Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (assegno per il periodo
d'introduzione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 31 marzo 2017 (38.2017.10). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ è una società a garanzia limitata, fondata il 17 maggio 2016,
avente per scopo l'intermediazione e brokeraggio assicurativo, in modo
particolare con specializzazione in assicurazioni di viaggio. Essa si prefigge
anche di organizzare viaggi di gruppo, aziendali o privati e anche gestire
esercizi pubblici. Tutte le quote sociali sono in possesso di Special One
Management & B.________ SA. Con decisione del 7 luglio 2016 l'Ufficio delle
misure attive del Cantone Ticino ha posto C.________ al beneficio di assegni
per il periodo di introduzione per la durata di 3 (tre) mesi.  
 
A.b. Preso atto del licenziamento immediato di C.________ effettuato da
A.________ il 16 settembre 2016, l'Ufficio delle misure attive del Cantone
Ticino con decisione del 13 ottobre 2016 ha revocato la precedente decisione,
affermando che i presupposti per la concessione di assegni per il periodo di
introduzione non erano adempiuti, ordinando contestualmente alla Cassa di
disoccupazione di valutare i presupposti per la restituzione delle prestazioni
percepite indebitamente. Con decisione su opposizione del 6 dicembre 2016
l'amministrazione ha confermato il proprio provvedimento.  
 
B.   
Con giudizio del 31 marzo 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su
opposizione. 
 
C.   
Il 18 maggio 2017 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio
cantonale e della decisione su opposizione. 
 
Chiamati ad esprimersi, l'Ufficio delle misure attive ha postulato la reiezione
del ricorso, senza formulare particolari osservazioni, mentre la Corte
cantonale ha rinunciato a presentare una risposta. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può
scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF
). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che
intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in
maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133
II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.   
Oggetto del contendere è se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia a
ragione o no confermato la decisione su opposizione con cui è stata revocata la
precedente decisione amministrativa del 7 luglio 2017 e sono state negate le
condizioni per la concessione di un assegno per il periodo di introduzione. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto lo
svolgimento della procedura e le norme ritenute applicabili, ha illustrato
alcune sentenze dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni e della
stessa Corte cantonale, dando un carattere restrittivo e limitato agli assegni
per il periodo d'introduzione. I giudici ticinesi, richiamato soprattutto
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e la prassi relativa a quella normativa, hanno
stabilito che chi dovesse avere un'influenza nella società non può beneficiare
di prestazioni. Richiamati gli atti al fasciolo, e in modo particolare una
denuncia penale presentata da C.________ e D.________, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha accertato che C.________ era di fatto proprietario in
misura del 50% di A.________, costituita a titolo fiduciario da Special One
Management & B.________ SA. Disponendo di un'importante partecipazione
nell'azienda, C.________ aveva la possibilità di influenzare le decisioni del
datore di lavoro, comportando quindi l'impossibilità al diritto delle indennità
di disoccupazione. La Corte cantonale ha applicato per analogia all'assegno per
il periodo d'introduzione, visto il suo carattere restrittivo e a rischio di
abusi, la medesima esclusione prevista all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.  
 
3.2. La ricorrente, premesso che il riassunto dei fatti allestito dalla Corte
cantonale per sua stessa ammissione non è contestato, ritiene che i giudici
ticinesi abbiano risposto alle censure con sole 13 righe al termine del
giudizio. La ricorrente riprende nuovamente quanto espresso in sede cantonale
per concludere innanzitutto che il giudizio impugnato vada annullato per
carenza di motivazione. A parer suo, la Corte cantonale si limita ad avanzare
rischi non concreti di abuso, quando in realtà il legislatore non avrebbe
voluto non concedere gli assegni a coloro che potrebbero influenzare in modo
risolutivo le decisioni del datore di lavoro. Diversamente da altre
disposizioni della LAINF, il capitolo 6 della legge non prevede questa
esclusione.  
 
3.3. Le critiche di carente motivazione del giudizio cantonale non sono
pertinenti. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato lungamente
le ragioni alla base del giudizio, esponendo i fatti e le considerazioni
giuridiche ritenute applicabili. In realtà, la ricorrente tenta impropriamente
di concludere per una violazione del diritto di essere sentita, perché la Corte
cantonale non ha concluso nel merito nel senso sperato (cfr. sentenza 4A_520/
2015 del 16 dicembre 2015 consid. 3.3.1). In simili condizioni, la critica non
ha una portata propria e deve essere riportata al merito della controversia.  
 
4. Come accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1
LTF), dalla denuncia penale presentata da C.________ e dal suo collega
D.________ contro E.________ e F.________, quest'ultima già gerente, risulta
che A.________ è stata fondata con lo scopo di assumere C.________ e D.________
e in tal modo di poter ottenere assegni per il periodo d'introduzione a norma
dell'art. 65 LADI. C.________ finanziariamente ha partecipato al 50%
nell'azienda. Poiché la società non disponeva dei mezzi economici necessari,
per versare gli stipendi, C.________ ha versato denaro a questo scopo. Di lì a
pochi giorni C.________ l'importo sarebbe stato stornato come salario. Secondo
lo scritto del patrocinatore di C.________ gli importi per le retribuzioni dei
mesi di luglio e agosto 2016 gli sono stati rimborsati, ma non per il mese di
settembre 2016. C.________, per il tramite del suo patrocinatore, ha comunicato
all'Ufficio delle misure attive, che a suo favore sono stati richiesti (e
versati) a torto assegni per il periodo di introduzione.  
 
5.  
 
5.1. A norma dell'art. 65 LADI agli assicurati difficilmente collocabili, che
assolvono un periodo d'introduzione in un'azienda e ricevono un salario
ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d'introduzione se: il
salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante
questo periodo (lett. b; lett. a abrogata) e    l'assicurato, dopo
l'introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e
nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa
durevolmente ridotta (lett. c).  
 
5.2. C.________, a cui è stato chiesto in suo favore il versamento di assegni
per il periodo d'introduzione, non ha beneficiato di uno stipendio a carico di
A.________. Infatti nei mesi di luglio e agosto 2016, eccezione fatta per
l'importo degli assegni, è stato semplicemente riversato dalla società quanto
era stato versato dallo stesso C.________. Già per queste ragioni gli assegni
possono essere pretesi in restituzione come prescritto dall'art. 95 LADI. Le
condizioni dell'art. 65 LADI per la concessione degli assegni erano d'acchito
non adempiuti. Infatti, a norma dell'art. 65 lett. b LADI il salario ridotto
deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo
periodo. In concreto, era lo stesso C.________ a "versarsi" il salario ridotto
tramite diverse operazioni bancarie ed effettivamente il costo non era a carico
della società. In queste condizioni possono rimanere aperte le questioni se
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI sia applicabile anche agli assegni per il periodo
di introduzione e se alla luce delle circostanza che C.________ partecipava al
50% nella società non dovessero essere versati gli assegni. Le censure
ricorsuali, al limite della temerarietà, sono chiaramente infondate.  
 
5.3. A ciò si aggiunga che nel caso concreto, non si è svolto alcun periodo di
introduzione nella nuova funzione in ambito assicurativo. C.________ non ha
svolto alcuna attività lavorativa. Perfino la paventata formazione a Ginevra
non è mai stata assolta. Anche solo per questa ragione, già ricorrerebbero le
condizioni per negare ogni prestazione, pretendendo la restituzione
dell'importo indebitamente percepito. In definitiva, il giudizio del Tribunale
cantonale delle assicurazioni nel suo risultato, per sostituzioni di motivi,
non è lesivo del diritto federale.  
 
 
6.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo
la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. b LTF. Le spese seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 27 ottobre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

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