Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.329/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_329/2017  
 
 
Sentenza del 5 settembre 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 29 marzo 2017 (35.2016.107). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 26 giugno 2014, A.________, nato nel 1960, già pizzaiolo per molti anni,
mentre era intento a svolgere uno stage organizzato dall'assicurazione contro
la disoccupazione, si è ferito alla mano sinistra, riportando l'amputazione
distale del pollice con lesione da strappo. 
L'INSAI con decisione del 2 settembre 2015 ha rifiutato ad A.________ il
versamento di una rendita di invalidità, ma ha accordato un'indennità per
menomazione all'integrità (IMI) del 5%. Su opposizione, il 27 ottobre 2016
l'INSAI ha confermato la propria decisione in merito alla rendita di
invalidità, ma ha aumentato l'IMI al 15%. 
 
B.   
Il 29 marzo 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il
riconoscimento di una rendita di invalidità. 
L'INSAI propone la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a
presentare osservazioni. 
Il 17 agosto 2017 A.________ ha presentato ulteriori osservazioni, allegando
nuovi documenti medici, la copia di una domanda di revisione in sede cantonale
e ha chiesto la sospensione della procedura fino al momento in cui la Corte
cantonale non avrebbe statuito in merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF
. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).  
 
1.2. Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere
d'esame nell'accertamento dei fatti, di massima non è comunque possibile
allegare nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). I documenti medici
allegati alle osservazioni del 17 agosto 2017 sono tutti posteriori al giudizio
impugnato e sono d'acchito inammissibili, essendo nova in senso proprio (DTF
140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548; 139 III 120 consid. 3.1.2 pag. 123).  
 
1.3. La sospensione della procedura in attesa dell'esito di un processo
pendente davanti a un'autorità cantonale permette al Tribunale federale di
occuparsi una volta soltanto di una controversia, il cui giudizio potrebbe
essere annullato da un'autorità cantonale (art. 6 cpv. 1 PC per rinvio dell'
art. 71 LTF; da ultimo sentenza 2C_792/2017 del 6 giugno 2018 consid. 4.1 con
riferimenti). Nel caso concreto, il ricorrente ha effettivamente presentato il
17 agosto 2017 una domanda di revisione dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni, ma da allora, dopo svariati mesi, non ha più comunicato alcuna
altra informazione né risulta pendente un ricorso contro il giudizio cantonale
su revisione. In tali condizioni, la domanda di sospensione deve essere
respinta.  
 
1.4. Il ricorrente censura innanzitutto una violazione del diritto di essere
sentito rispetto all'applicazione delle DPL e all'esigibilità lavorativa. In
realtà, il ricorrente tenta impropriamente di sollevare una violazione del
diritto di essere sentito, perché la Corte cantonale non ha concluso nel merito
nel senso sperato (cfr. sentenza 4A_520/2015 del 16 dicembre 2015 consid.
3.3.1). In simili condizioni, la critica non ha una portata propria e deve
essere riportata al merito della controversia.  
 
2.   
Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale delle assicurazioni abbia a
ragione o no confermato la decisione su opposizione con cui è stata negata una
rendita di invalidità. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente, invocando l'art. 100 OAINF (e per analogia la DTF 123 V 45
), rimprovera a titolo preliminare alla Corte cantonale di non aver compiuto
una valutazione globale della situazione infortunistica dell'assicurato.
Richiama a tal riguardo un infortunio avvenuto il 6 febbraio 2011, che aveva
provocato un danno alla spalla sinistra. L'assicuratore contro gli infortuni di
allora aveva peraltro accertato un grado di invalidità del 6%. Il ricorrente
rileva che erroneamente si è considerato unicamente per il calcolo della
rendita di invalidità il secondo infortunio del 2014.  
 
3.2. L'art. 100 OAINF disciplina l'obbligo alle prestazioni in caso di
reiterato infortunio. Nella versione del 1° gennaio 2016, applicabile al caso
concreto, ossia al momento dell'emanazione della decisione su opposizione, che
limita il potere cognitivo temporale del giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4), il ricorrente non può trarre alcuna
conclusione. Infatti, se è vero che il primo assicuratore aveva rilevato un
grado di invalidità del 6%, è anche vero che a causa di quell'infortunio non ha
percepito alcuna rendita. Anche il rinvio a DTF 123 V 45 consid. 3 pag. 49
segg. non è di rilievo siccome in seguito al primo infortunio non è stata
fissata alcuna rendita.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale delle assicurazioni ha ritenuto un reddito da valido di fr.
44'291.-, facendo riferimento al foglio informativo di GastroSuisse concernente
i salari minimi del contratto collettivo di lavoro dell'industria
alberghiera-ristorazione svizzera (CCNL) per il 2015. Tenuto conto della
circostanza che il ricorrente ha ripreso il lavoro dopo il primo infortunio, la
Corte cantonale ha escluso come salario da valido l'importo della retribuzione
dopo quel primo incidente. Anche tenendo conto del salario presso B.________, a
mente dei giudici cantonali nulla muterebbe.  
 
4.2. Il ricorrente contesta l'ammontare del reddito da valido adottato dalla
Corte cantonale. Egli rileva che nel 2011 come pizzaiolo percepiva fr.
56'260.-. Adeguando tale salario al rincaro, nel 2016 avrebbe percepito fr.
58'052.80. Tale salario era stato fatto proprio dall'AI in una decisione del 16
ottobre 2012. L'assicurato rileva che nel 2016 avrebbe potuto trovare un lavoro
presso B.________ per circa fr. 50'230.-.  
 
4.3. A norma dell'art. 16 LPGA è determinante come reddito da valido (art. 18
cpv. 1 LAINF) il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. Il Consiglio federale disciplina la determinazione del
grado d'invalidità in casi speciali (art. 18 cpv. 2 LAINF). Ricordato come la
valutazione dell'invalidità venga calcolata di volta in volta senza che vi
siano vincoli a decisioni di altri assicuratori (cfr. DTF 133 V 549 consid. 6
pag. 553 seg.), il giudizio cantonale non è criticabile con successo. Come
rettamente concluso dai giudici ticinesi, dopo il primo infortunio, il
ricorrente ha ripreso il lavoro e pertanto non è possibile riferirsi al salario
del 2011. Il salario presso B.________ non può nemmeno essere una base
sufficientemente solida per stabilire il salario da valido, avendo il
ricorrente operato un solo giorno presso quella società, senza che si potesse
realizzare un rapporto di lavoro.  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le
disposizioni legali ritenute applicabili, ha ricordato il rapporto in seguito
alla visita medica circondariale del 3 luglio 2015 del Dr. med. C.________ in
ambito di esigibilità lavorativa, il rapporto del 19 gennaio 2016 della Dr.
med. D.________ e il rapporto della visita medico-circondariale di chiusura del
25 luglio 2016 del Dr. med. E.________, che ha confermato le conclusioni del
Dr. med. C.________. Secondo i medici di fiducia dell'assicuratore il
ricorrente è abile al lavoro al 100% in un lavoro molto leggero, come ad
esempio venditore cassiere, addetto al servizio autoveicoli o impiegato di
cinema. La Corte cantonale ha dato piena valenza probante alle conclusioni di
tali specialisti, ricordato come la Dr. med. D.________ si sia limitata a
riprendere quanto è stato dichiarato dall'assicurato senza fornire alcuna presa
di posizione specialistica atta a confermare quanto riferito nella propria
valutazione. A ulteriore sostegno della propria conclusione il Tribunale delle
assicurazioni si è riferito a casi analoghi. Posta questa premessa, i giudici
ticinesi hanno stabilito che i cinque posti di lavoro segnalati
dall'assicuratore secondo il metodo DPL erano rispettosi delle limitazioni
funzionali del ricorrente, accertando un salario da invalido di fr. 53'090.-.  
 
5.2. Il ricorrente contesta aspramente l'applicazione delle DPL. Innanzitutto,
egli mette in rilievo di aver censurato tempestivamente in sede di opposizione
la loro presa in considerazione. Rimprovera alla Corte cantonale di non aver
valutato le sue critiche. L'assicurato sottolinea che in nessun rapporto
vengono messe in correlazione le limitazioni della mano con quelle già
esistenti al braccio sinistro. Il ricorrente rileva di non poter manipolare
oggetti con la mano sinistra a causa di una ipersensibilità al palmo della
mano. Le attività lavorative scelte non possono essere ritenute esigibili per
l'assicurato, proprio a causa delle limitazioni funzionali dell'arto superiore
sinistro. Nel rapporto del 3 luglio 2015 Dr. med. C.________ in occasione della
visita di chiusura considera altresì unicamente le problematiche della mano
sinistra. Ricorda il rapporto finale SMR in ambito di AI. Egli rinvia inoltre
per il disturbo alla mano alle conclusioni della Dr. med. D.________.  
 
5.3. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino
la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.  
 
5.4. A torto il ricorrente vuole estendere l'esame ad altri disturbi occorsi
peraltro in un precedente infortunio. L'incidente del 26 giugno 2014 ha toccato
unicamente la mano e il pollice, ma non altre parti del corpo. Contrariarmente
alle tesi del ricorrente, le valutazioni dei Dr. med. C.________ e Dr. med.
E.________ non solo sono conformi alle esigenze minime previste dalla prassi,
ma si confrontano puntualmente con i disturbi del ricorrente e in maniera
dettagliata sull'esigibilità lavorativa, che può essere pretesa dal ricorrente.
Infatti, nel rapporto del 10 luglio 2015 il Dr. med. C.________ ha precisato le
possibilità dell'assicurato a portare e sollevare pesi, il maneggio di
attrezzi, alle posizioni di lavoro come anche nell'uso della mano sinistra. Lo
scritto del 19 gennaio 2016 della Dr. med. D.________ è estremamente succinto e
non si confronta puntualmente con le conclusioni del Dr. med. C.________, ma
conclude soltanto in maniera perentoria che l'uso della mano e del braccio
sinistri sarebbe escluso. Anche in seguito all'esame della Dr. med. D.________,
il ricorrente è stato ancora sottoposto all'esame del Dr. med. E.________, il
quale il 25 luglio 2016 ha esaminato in maniera diffusa la mano e il pollice
sinistri e ha proceduto a riesaminare ancora la situazione, precisando che il
ricorrente poteva tenere oggetti nel palmo della mano, se non toccano la base
del pollice, e riesce a guidare la moto per più di tre quarti d'ora. Lo
specialista ha quindi concluso per una ridotta ma presente funzionalità.
L'esigibilità al lavoro è stata confermata come al referto del Dr. med.
C.________ con una modifica riguardante l'aspetto della mano sinistra secondo
cui è possibile l'uso delle dita da 2 a 5 con movimenti ripetitivi con peso
ridotto. Alla luce di queste circostanze le critiche del ricorrente cadono
quindi nel vuoto.  
 
5.5. Anche le censure relative all'applicazione del metodo di calcolo DPL non è
destinato a miglior sorte. Infatti, le contestazioni del ricorrente non toccano
le medesime in quanto tali, ma sono legate ancora all'esigibilità lavorativa,
che - come si è visto (consid. 5.4) - non può essere messa validamente in
discussione. In concreto, sono state prese in considerazione le attività di
operatore di cassa in un supermercato, di preparatore di autoveicoli in una
concessionaria, di responsabile di esercizio in un cinema, di portiere di notte
in un albergo e di venditore chiosco/reparto fiori in un supermercato. Tali
mansioni sono compatibili con l'esigibilità lavorativa accertata dalla Corte
cantonale sulla base dei referti dei medici dell'assicuratore. Per il resto, il
ricorrente non sembra contestare altri aspetti relativi alle DPL. Anche sotto
questo profilo, il ricorso è quindi infondato.  
 
6.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di sospensione della procedura è respinta. 
 
2.   
Il ricorso è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 5 settembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

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