Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.298/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
8C_298/2017  
 
 
Sentenza del 13 agosto 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Vaudoise Generale Compagnia di Assicurazioni SA, casella postale, 1001
Losanna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 22 marzo 2017 (35.2016.47). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'11 marzo 2014 A.________, nata nel 1964, è rimasta coinvolta in un incidente
della circolazione stradale (tamponamento) alla guida della propria
autovettura. Al riguardo è stato diagnosticato un trauma d'accelerazione della
colonna cervicale senza deficit. Con decisione dell'8 ottobre 2015, confermata
su opposizione il 3 maggio 2016, Vaudoise Generale Compagnia di Assicurazioni
SA (di seguito: la Vaudoise) ha dichiarato estinto il nesso di causalità fra i
disturbi lamentati dall'assicurata e l'evento dell'11 marzo 2014. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio
del 22 marzo 2017 il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede in via principale l'annullamento del giudizio cantonale
e il ripristino della prestazioni. In via subordinata postula il rinvio della
causa alla Corte cantonale o all'assicuratore per nuovo giudizio. 
Chiamati a pronunciarsi, la Vaudoise propone la reiezione del ricorso, mentre
la Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF
. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).  
 
1.2. Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere
d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile allegare nuove
prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). La ricorrente non spiega perché la
lettera del 13 febbraio 2017 inviata nell'ambito della procedura AI, non poteva
già addurla nella sede precedente (DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23). Essa non
può pertanto essere considerata. Giova ricordare a tal proposito che la facoltà
dell'art. 99 LTF non permette al ricorrente di sanare una propria negligenza
dinanzi al Tribunale federale (sentenza 5A_396/2018 del 29 giugno 2018 consid.
2.3 con riferimenti). La lettera provvisoria di uscita del 27 aprile 2017,
posteriore al giudizio impugnato, è d'acchito inammissibile, essendo un nova in
senso proprio (DTF 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548; 139 III 120 consid.
3.1.2 pag. 123).  
 
2.   
Oggetto del contendere è se il Tribunale delle assicurazioni ha confermato a
ragione o no la decisione su opposizione emessa dall'assicuratore con cui ha
dichiarato estinto il nesso di causalità fra i disturbi lamentati
dall'assicurata e l'evento dell'11 marzo 2014. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali
ritenute applicabili, ha ricordato che la prassi ha elaborato più criteri per
valutare l'adeguatezza del nesso causale tra un infortunio e disturbi psichici
sviluppati successivamente dalla vittima. In presenza di un infortunio del tipo
"colpo di frusta" alla colonna cervicale o di incidenti analoghi, i critieri di
causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti
psichiche da quelle somatiche. La Corte cantonale ha ricordato che in presenza
di disturbi organici non oggettivabili occorre procedere a un esame particolare
dell'adeguatezza. Ripercorse diffusamente le risultanze mediche agli atti, i
giudici ticinesi hanno concluso che la complessa sintomatologia lamentata dalla
ricorrente non è correlata a sufficienza con un danno infortunistico
oggettivabile. Tale conclusione è giustificata dai numerosi accertamenti
radiologici e strumentali. La Corte cantonale ha riferito che vi sarebbe
soltanto la possibilità di una correllazione con una disfunzione al sistema
nervoso come evocato dal Dr. med. B.________. Richiamato il principio
dell'apprezzamento anticipato delle prove, il Tribunale delle assicurazioni ha
riferito che non occorre adottare ulteriori misure istruttorie, senza dover
attenere nemmeno gli esiti della perizia pluridisciplinare attesa in ambito AI.
Del resto anche la risonanza magnetica cervicale, di cui è stata chiesta
l'esperimento, è stata eseguita il 27 giugno 2016. Un'analisi biomeccanica
sarebbe oltremodo supeflua per i giudici cantonali.  
 
3.2. La ricorrente, dopo aver riassunto lo svolgimento del processo, chiede
nuovamente la richiesta, respinta in sede cantonale, di audizione del Dr. med.
C.________, determinante all'esito della controversia. Contesta le valutazioni
del Dr. med. D.________, che non è neurologo e quindi non specialista nel ramo.
A suo favore cita i referti della Dr. med. E.________. La ricorrente rimprovera
alla Corte cantonale di aver fatto un uso erroneo del principio
dell'apprezzamento anticipato delle prove. Essa nemmeno ha inteso attendere le
risultanze dell'esame medico in ambito di assicurazione invalidità. I rapporti
dei Dr. med. D.________ e F.________ ignorano le considerazioni del Dr. med.
C.________, il quale aveva riportato un trauma al tronco encefalico e la
presenza di un'asimmetria bulbo-oculare sinistra. I medici su cui si sono
fondati l'assicuratore e la Corte cantonale non sono fedefacenti e completi. La
ricorrente lamenta tutta una serie di sintomi che il Tribunale delle
assicurazioni non avrebbe considerato. I giudici ticinesi a torto non avrebbero
voluto sentire il Dr. med. G.________ che aveva accertato uno stiramento del
midollo allungato. La radiologa ha altresì rilevato un edema del corpo calloso.
La Corte cantonale ha sorvolato altresì sui documenti presentati dalla
ricorrente in quella sede. La non concludenza del giudizio cantonale, a mente
della ricorrente, è anche dimostrata dalle certificazioni del Dr. med.
B.________ che invitava a maggior approfondimenti, segnatamente tramite una
un'iniezione. Si giustifica l'esperimento di una perizia giudiziaria, tenuto
conto anche della risonanza magnetica che ha messo in evidenza degli aspetti
potenzialmente posttraumatici. La ricorrente rinfaccia alla Corte cantonale di
non aver applicato la prassi scaturente dalla DTF 141 V 281, alla luce della
documentazione della Dr. med. H.________, del Dr. med. C.________ e da ogni
altro operatore sanitario coinvolto nella vertenza.  
 
4.  
 
4.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino
la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.  
 
4.2. Contrariamente alle tesi sostenute dalla ricorrente, il giudizio cantonale
non è il frutto di un accertamento inesatto. Le risultanze del Dr. med.
C.________ e del Dr. med. B.________ non mettono in dubbio le risultanze fatte
proprie dalla Corte cantonale. La valutazione del Dr. med. D.________ del 31
ottobre 2014 spiega in maniera diffusa la situazione medica della ricorrente.
La Dr. med. H.________, citata più volte dalla ricorrente, nel suo referto del
28 settembre 2015 si allinea nelle conclusioni al parere del medico incaricato
dall'assicuratore. Il Dr. med. F.________, interpellato proprio in seguito
all'esame del Dr. med. C.________, dando atto dei disturbi di cui soffre la
ricorrente, ha però escluso che fossero riconducibili ad un quadro organico
derivabile dall'evento dell'11 marzo 2014. Ad ogni modo, nemmeno i certificati
medici della Dr. med. E.________ contestano in definitiva i precedenti esami,
senza esprimersi in maniera puntuale sulla causalità dei disturbi. Il rinvio
alla DTF 141 V 281 non è pertinente, poiché tale disamina entra in linea di
conto soltanto se si realizza un nesso di causalità naturale e adeguato fra le
affezioni e l'infortunio (DTF 141 V 574 consid. 5.2 pag. 581). In altre parole
la giurisprudenza della DTF 141 V 281 non ha alcuna influenza sull'esame della
causalità in presenza di disturbi non oggettivabili. Preliminarmente occorre
sempre valutare pertanto se vi sia una causalità tra danno alla salute ed
evento, circostanza che in concreto fa difetto (sentenze 8C_430/2016 del 31
ottobre 2016 consid. 5 e 8C_62/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.2.3).  
 
4.3. Non si deve peraltro dimenticare come la circostanza che dopo un
infortunio sia insorto un disturbo non è ancora sufficiente per concludere
all'esistenza di un nesso causale (DTF 119 V 335 consid. 2b/bb pag. 341; cfr.
anche sentenza 8C_16/2014 del 3 novembre 2014 consid. 4.2 con riferimento). Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni poteva pertanto richiamarsi al
principio dell'apprezzamento anticipato delle prove per rifiutare ulteriori
accertamenti medici o l'esperimento di una perizia.  
 
5.  
 
5.1. Confermato il carattere privo di sostrato organico oggettivabile dei
disturbi lamentati dalla ricorrente, il Tribunale delle assicurazione ha
effettuato un esame specifico dell'adeguatezza, che è stato valutato secondo le
regole inerenti all'evoluzione psichica abnorme conseguente a un infortunio. La
Corte cantonale ha ritenuto che si è trattato di un infortunio di grado medio
al limite della categoria di quelli leggeri o insignificanti. In definitiva, i
giudici ticinesi hanno ritenuto che a priori potesse essere scartato
l'adempimento di tutti i critieri, alla luce anche della valutazione del Dr.
med. D.________ e di altri rapporti medici.  
 
5.2. La ricorrente contesta la categoria data dalla Corte cantonale all'evento
da lei subito. Ritiene che si tratti di un incidente di grado medio.
L'assicurata considera adempiuti anche gli altri criteri previsti dalla
giurisprudenza.  
 
5.3. Invano la ricorrente pretende di poter rimettere in discussione la
categoria dell'infortunio. Per prassi invalsa i tamponamenti rientrano nella
categoria degli incidenti di grado medio al limite della categoria di quelli
leggeri (sentenza 8C_833/2016 del 14 giugno 2017 consid. 6.1 con riferimenti,
pubblicata in SVR 2017 UV 41 141). La dinamica è esposta chiaramente
nell'annuncio di infortunio del 12 marzo 2014, il quale indica semplicemente
"il protagonista B tamponava il protagonista A". La ricorrente non fa valere
circostanze particolari, ma soltanto "una certa violenza" e un effetto sorpresa
che però sono insiti in ogni tamponamento. Posto che in tale evenienza, debbano
essere adempiuti almeno quattro dei criteri previsti dalla giurisprudenza (cfr.
DTF 134 V 109 consid. 10.3 pag. 130), il ricorso è chiaramente destinato
all'insuccesso. A tal rigurado si può rinviare alle pertinenti considerazioni
espresse dai giudici ticinesi.  
 
6.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (
art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 13 agosto 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

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