Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.296/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_296/2017        

Sentenza del 7 agosto 2017

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Heine, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni Polti,
ricorrente,

contro

Ufficio regionale di collocamento, Via della Posta 9, 6600 Locarno,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (sospensione dell'indennità di
disoccupazione),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 15 marzo 2017.

Fatti:

A. 
L'Ufficio regionale di collocamento di Locarno con decisione del 6 ottobre
2016, confermata su opposizione il 12 dicembre 2016, ha sospeso il diritto alle
indennità di disoccupazione per un giorno a A.________, nata nel 1962, per non
essersi presentata a un colloquio di consulenza il 28 settembre 2016 alle ore
15.30 senza avvisare anticipatamente della sua assenza.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 15 marzo
2017 ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e delle
decisioni amministrative. Postula altresì la concessione dell'effetto
sospensivo.

L'Ufficio regionale di collocamento di Locarno postula la reiezione del
ricorso. La Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre la
Segreteria di Stato dell'economia (SECO) non ha reagito all'invito a presentare
osservazioni.

Diritto:

1. 
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può
scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente
che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare,
in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una
delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr.
DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2.

2.1. A norma dell'art. 17 cpv. 1 prima frase LADI l'assicurato che fa valere
prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente,
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare la disoccupazione. In questa disposizione è ancorato il
principio generale e l'obbligo per l'assicurato   per quanto possibile di
ridurre il danno (DTF 125 V 197 consid. 6a pag. 199). L'assicurato è quindi
sospeso dal diritto dall'indennità di disoccupazione se non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente (art. 30 cpv.
1 lett. d combinato con l'art. 17 cpv. 2 e 3 LADI e l'art. 21 OADI), fra cui
sono comprese per esempio la non partecipazione a colloqui di consulenza o di
controllo (sentenza 8C_761/2016 del 6 luglio 2017 consid. 2.1 con riferimenti).
Per prassi invalsa, l'assenza non giustificata a un colloquio non configura un
caso di sanzione, se l'assicurato nei 12 mesi precedenti l'appuntamento ha
osservato correttamente i suoi obblighi di persona disoccupata e
successivamente si è scusato con l'autorità. Eventuali comportamenti non
corretti anteriori non sono considerati (sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio
2013 consid. 2 con riferimenti).

2.2. La Corte cantonale ha accertato in maniera vincolante per il Tribunale
federale (art. 105 cpv. 1 LTF) che il 13 settembre 2016 la capoufficio ha
riferito telefonicamente alla ricorrente che il prossimo appuntamento sarebbe
stato il 28 settembre 2016, escludendo un'erronea comunicazione - come preteso
dalla ricorrente - per il 29 settembre 2016. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha ritenuto altresì poco probabile, dovendo la capoufficio
consultare un'agenda elettronica, concludere per un errore di lettura dallo
schermo. I giudici ticinesi hanno ritenuto inoltre decisivo il fatto che già in
un'altra occasione la ricorrente ha chiamato per una conferma. Inoltre, la
ricorrente non ha prestato sufficientemente attenzione al momento di fissare
l'appuntamento successivo al termine del precedente incontro. A ciò va poi
aggiunto che la ricorrente ha confermato di aver rinvenuto la convocazione il
28 settembre 2016 e la circostanza che durante il colloquio del 24 agosto 2016
le era stato consegnato un verbale indicante la data corretta.

2.3. Già solo alla luce di questi fatti, invero contestati dalla ricorrente, il
giudizio impugnato si avvera essere lesivo del diritto federale. Contrariamente
alla conclusione della Corte cantonale, la ricorrente ha presentato
spontaneamente ed immediatamente, quando si è accorta, le proprie scuse
(sentenza 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014). Certo, la ricorrente, la quale, ha
operato in una cancelleria di una Pretura per molti anni, è senz'altro edotta
sull'importanza dei termini fissati dall'autorità e della necessità di
conservare con cura gli atti e le citazioni. Tuttavia, né il Tribunale delle
assicurazioni né l'amministrazione hanno mai preteso, e nemmeno in sede
federale, che la ricorrente negli ultimi 12 mesi abbia commesso una
qualsivoglia irregolarità o abbia agito in questo caso in aperta mala fede. Gli
altri fatti citati dalla Corte cantonale a sostegno della propria pronuncia non
sono decisivi alla luce della consolidata giurisprudenza. Certo, dal fascicolo
risulta come l'amministrazione mal sopporti alcuni atteggiamenti della
ricorrente, ma tale circostanza non è sufficiente per sanzionarla. Se mai è
proprio l'autorità amministrativa, a fronte dell'attitudine della ricorrente,
che avrebbe potuto adottare misure aggiuntive e, per conservare una prova
documentale, per esempio inviare la data e l'ora del collquio per posta
elettronica, esigendo dall'assicurata una conferma esplicita di ricezione.
Solamente in quell'evenienza si sarebbe tutt'al più potuta giustificare
l'adozione di una penalità.

3.

3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto, il giudizio cantonale e la
decisione su opposizione sono conseguentemente annullati. L'opponente può
ancora essere dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4
LTF), non avendo un interesse pecuniario diretto (DTF 133 V 640). Esso dovrà
tuttavia versare un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv.
1 LTF). La causa è rinviata al Tribunale cantonale delle assicurazioni per
nuova decisione sulle spese riptebili della procedura cantonale (art. 68 cpv. 5
LTF).

3.2. L'emanazione della sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto
sospensivo presentata con il ricorso.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto e il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino del 15 marzo 2017 e la decisione su opposizione del 12 dicembre
2016 sono annullati.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
L'opponente verserà al patrocinatore della ricorrente fr. 2'800.- a titolo di
ripetibili della sede federale.

4. 
La causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per
nuova decisione sulle spese ripetibili della sede cantonale.

5. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 7 agosto 2017

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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