Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.186/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_186/2017            

 
 
 
Sentenza del 1° settembre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa Disoccupazione UNIA, 
Piazza Giuseppe Buffi 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (residenza in Svizzera), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 6 febbraio 2017. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La Cassa di disoccupazione UNIA con decisione dell'11 maggio 2016, confermata
su opposizione il 27 luglio 2016, ha negato ad A.________, nato nel 1993, il
diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione, poiché non è stata
ritenuta adempiuta l'esigenza della residenza in Svizzera. L'amministrazione ha
fondato la sua decisione sul verbale di audizione dell'assicurato, il quale
aveva affermato di possedere un appartamento di 2.5 locali, di condividere
l'appartamento con il fratello, di possedere un veicolo, senza aver provveduto
allo sdoganamento, e di essere rientrato nei fine settimana in Italia, ove
risiedono i genitori, puntualizzando che la situazione è rimasta invariata
durante la disoccupazione. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio
del 6 febbraio 2017 il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede in via principale la riforma del giudizio cantonale nel
senso di stabilire la residenza stabile in Svizzera e conseguentemente il
versamento delle indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2016. In via
subordinata postula il riconoscimento dello statuto di falso frontaliere con la
possibilità di optare tra i sistemi svizzero e italiano. In via ancor più
subordinata conclude per il rinvio della causa alla Corte cantonale. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il
Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr.
tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti
sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo
qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario
(DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza
sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105
cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 134 I 65 consid. 1.5 pag. 68 con
riferimento).  
 
1.2. In tale contesto, la valutazione di eventi ipotetici, quand'anche
dovessero in parte confluirvi considerazioni tratte dall'esperienza generale
della vita, è una questione di fatto se poggia su un apprezzamento delle prove
(DTF 115 II 440 consid. 5b pag. 448). Allo stesso modo costituisce una
questione di fatto l'accertamento riguardante fatti interni o mentali, come ad
esempio l'accertamento relativo a che cosa volesse, sapesse, intendesse
compiere, o volesse prendere in considerazione una determinata persona (DTF 140
III 86 consid. 4.1 pag. 91; 139 V 316 consid. 3.1 pag. 322; 138 III 411 consid.
3.4 pag. 414). È per contro una questione di diritto - e quindi esaminabile di
principio liberamente dal Tribunale federale - l'applicazione dei criteri
legali e giurisprudenziali. Quando però concorrono circostanze locali meglio
conosciute e valutate dalle autorità cantonali, il Tribunale federale si impone
un certo riserbo e si astiene dall'interferire in questioni di spiccato
apprezzamento (DTF 119 Ia 362 consid. 3a pag. 366; 114 Ia 335 consid. 7c pag.
404; cfr. anche sentenza 1C_278/2016 del 14 novembre 2016 consid. 6.3). Benché
l'applicazione del diritto sia esaminata con pieno potere d'esame, giova
comunque ancora ribadire che la sussunzione giuridica si fonda su accertamenti
di fatto di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF
; consid. 1).  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, posto che i documenti presenti
nel fascicolo fossero sufficienti per emanare un giudizio, ha rifiutato di
procedere all'audizione personale del ricorrente. La Corte cantonale ha
riferito che l'assunzione di ulteriori prove non avrebbe permesso, in base a un
apprezzamento anticipato delle prove, di portare nuovi elementi concreti ai
fini della risoluzione della controversia.  
 
2.2. Il ricorrente ritiene di essere vittima di una violazione degli art. 6 § 1
CEDU e 29 cpv. 2 Cost. Censura l'assenza di coinvolgimento nell'assunzione
delle prove e ritiene come la propria audizione fosse più che giustificata,
essendo l'accertamento fattuale stato fondato unicamente su di un formulario
compilato dal ricorrente senza troppa premura.  
 
2.3. Nella misura in cui il ricorrente critica la mancata indizione da parte
della Corte cantonale di un pubblico dibattimento e ravvede una violazione
dell'art. 6 § 1 CEDU, il ricorso è volto all'insuccesso. Per giurisprudenza
invalsa, è necessario che il ricorrente in sede cantonale chieda esplicitamente
e in maniera chiara l'indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279
consid. 1 pag. 281 con riferimenti). Nel suo ricorso al Tribunale delle
assicurazioni, il ricorrente, contrariamente a quanto pretende dinanzi al
Tribunale federale, non ha chiesto alcun dibattimento. Egli si è limitato a
chiedere successivamente - esclusivamente nell'ambito di una richiesta di prove
(da ultimo sentenza 8C_723/2016 del 30 marzo 2017 consid. 3.2) - il proprio
interrogatorio, senza tuttavia pretendere, per lo meno in maniera concludente,
l'indizione di un pubblico dibattimento per esprimere il proprio punto di vista
sulla controversia (cfr. anche sentenza 8C_390/2012 del 10 ottobre 2012 consid.
2.3 e 3). La richiesta di un pubblico dibattimento in sede cantonale dinanzi al
Tribunale federale è pertanto tardiva e non può trovare accoglimento. Per il
resto, le censure generiche, che si confondono con l'apprezzamento delle prove
operato dalla Corte cantonale, si confondono senza una portata propria con le
critiche di merito.  
 
3.   
Oggetto del contendere è se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia
negato a ragione il versamento di indennità di disoccupazione sia in base al
diritto federale (consid. 4-5) sia per quello internazionale (consid. 6-7). 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto lungamente
la giurisprudenza federale e propria, alla luce delle varie prove al fascicolo
ha accertato che il ricorrente era nato a Lugano, ma all'età di tre anni si è
trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come
falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e
mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5
locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. La Corte cantonale ha altresì stabilito,
fondandosi sulle dichiarazioni del ricorrente, che egli era in possesso di un
veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. I giudici ticinesi hanno
inoltre accertato che il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia, il
suo profilo facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed era
vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una
federazione italiana. La Corte cantonale ha concluso per dimostrato il centro
delle relazioni professionali in Svizzera, ma non quello delle relazioni
personali, essendo in Italia, aspetto necessario per adempiere la condizione
dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.  
 
4.2. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale doveva necessariamente
confermare una residenza in Svizzera ai sensi della LADI. Egli ricorda di aver
terminato completamente una formazione professionale in Svizzera (certificato
federale di capacità come falegname), dove ha lavorato globalmente per cinque
anni, di essersi adoperato per una seconda lingua nazionale e di abitare
stabilmente a Lugano. Contesta la valenza data dalla Corte cantonale al profilo
facebook e alle frequentazioni in Italia. Per queste ultime, egli conclude che
si vorrebbe quasi punire la circostanza di aver mantenuto relazioni con i
propri amici d'infanzia. L'assicurato sottolinea come il Cantone Ticino sia a
priori una regione di frontiera e occorre considerare che una persona giovane
dispone di una grande mobilità. Del resto, solo integrandosi nel mondo del
lavoro elvetico, potrebbe integrarsi nel paese. Il ricorrente osserva inoltre
di spendere l'integralità del salario in Svizzera. Ritiene inoltre arbitraria
l'accezione data dal Tribunale delle assicurazioni alla risposta "nel weekend"
sulla presenze in Italia, ciò che non significa "ogni weekend". In definitiva,
il ricorrente ritiene la residenza in Svizzera manifestamente adempiuta.  
 
5.  
 
5.1. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se, fra l'altro,
risiede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). In deroga all'art. 13 LPGA,
il quale disciplina il domicilio e la dimora abituale, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (art. 12 LPGA). Questo concetto
di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,
vuole una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di
conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e
si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla
dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la
legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi e non quelli
soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (sentenza 8C_60/
2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2).  
 
5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato
a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta
unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo
caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera
generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della
Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune
prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione
agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso
alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe
pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente
sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare
dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime
dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la
persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche
(cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594
seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici
di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.  
 
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti
della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle
proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un
appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione
le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia
(sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/
2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con
suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile
2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive
oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche
il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione.
Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha
però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la
vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità
non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a
voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate.  
 
6.  
 
6.1. Declinando un diritto alle prestazioni in base al diritto federale, il
Tribunale delle assicurazioni si è chiesto, se l'assicurato potesse fondare le
proprie pretese su disposizioni del diritto internazionale. Richiamato l'art.
11 del Regolamento (CE) n. 883/2004, la Corte cantonale ha ricordato come la
persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro sia
soggetta alla legislazione di tale Stato membro. Regole differenti sono però
previste per i frontalieri, il cui concetto è previsto all'art. 1 lett. f del
Regolamento (CE) n. 883/2004. Soltanto chi si trova in disoccupazione parziale
o accidentale beneficia delle prestazioni dello Stato membro competente. Per
contro, chi è in disoccupazione completa deve chiedere le prestazioni nello
Stato di residenza. In definitiva, i giudici ticinesi hanno negato che il
ricorrente potesse fondarsi sul concetto di frontaliere atipico, il quale
avrebbe permesso di concedere le indennità di disoccupazione, alla condizione
di disporre di sufficienti legami professionali e personali.  
 
6.2. Il ricorrente ritiene che debba essergli riconosciuto un altro statuto di
frontaliere. Contesta ancora l'entità dei rientri il fine settimana in Italia.
A sostegno delle sue tesi, l'assicurato richiama due giudizi del Tribunale
delle assicurazioni riguardanti alcuni operai del cantiere Alptransit
(38.2015.17 del 23 novembre 2015 e 38.2015.30 del 20 novembre 2015). La prassi
della Corte cantonale dimostrerebbe che il ricorrente debba beneficiare di tale
statuto, anche perché questi assicurati rientravano in Italia con una certa
ricorrenza nei fine settimana e nelle vacanze.  
 
7.  
 
7.1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'Accordo concluso il 21 giugno
1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non è
contestata (ALC; RS 0.142.112.681), in modo particolare la presa in
considerazione dei regolamenti a cui rinvia l'allegato II. Fra queste
normative, si annoverano il Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004,
modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009 (RS
0.831.109.268.1; di seguito Regolamento n. 883/2004) e dal Regolamento (CE) n.
987/2009 del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (RS 0.831.109.268.11; di seguito Regolamento n. 987/2009). Questi due
regolamenti sono in vigore per la Svizzera dal 1° aprile 2012. Il Regolamento
(CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal Regolamento (CE) n. 465/
2012 del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera dal 1° gennaio 2015 (DTF 142 V
590 consid. 4.1 pag. 592).  
 
7.2. Di massima, lo Stato competente per il versamento di prestazioni di
disoccupazione è quello dell'ultimo posto lavoro, conformemente al principio
della lex loci laboris, ossia comporta l'assoggettamento del lavoratore al
sistema di sicurezza sociale dello Stato membro, ove esercitava la sua attività
lucrativa (art. 11 par. 3 lett. a e 61 par. 2 del Regolamento n. 883/2004).
Regole particolari sono previste all'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 per i
"disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato
competente" (DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.).  
 
7.3. Fondandosi su questo sistema, la persona che si trova in disoccupazione
completa beneficia delle prestazioni dello Stato di residenza come se fosse
stato assoggettato alla legislazione di questo Stato durante il proprio ultimo
impiego. L'interessato a titolo supplementare può comunque porsi a disposizione
degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua
ultima attività (art. 65 par. 2 e 5 lett. a del Regolamento n. 883/2004).
Questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in
denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al
collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile
2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11  Jeltes e.a., punti 31 e
32).  
 
7.4. Per "lavoratore frontaliero" si intende per contro qualsiasi persona che
esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede
in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o
almeno una volta la settimana (art. 1 lett. f del Regolamento n. 883/2004).  
 
7.5. Nella misura in cui è prevista la residenza come criterio di collegamento
per determinare la normativa applicabile, non si può ammettere
contemporaneamente la residenza in più Stati (sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea del 16 maggio 2013 C-589/10  Wencel punto 48). Quando la
situazione giuridica di una persona può essere collegata alla normativa di più
Stati, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sottolineato che la nozione
di Stato membro nel quale una persona risiede si riferisce allo Stato in cui
quest'ultima risiede abitualmente ed in cui si trova altresì il centro
principale dei suoi interessi (sentenza C-589/10 punto 49). Secondo la Corte di
giustizia l'elenco dei criteri da prendere in considerazione nel determinare il
luogo di residenza abituale di una persona sarebbe stato codificato nell'art.
11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009 (cfr. DTF 142 V 590 consid. 6.1 pag.
595). Fra questi si annoverano segnatamente la durata e la continuità della
presenza sul territorio degli Stati interessati o la situazione familiare o i
legami familiari (sentenza della Core di giustizia dell'Unione europea dell'11
settembre 2014 C-394/13  Ministerstvo práce a sociálních vecí punto 34), e
riflette l'esigenza della determinazione di un luogo di residenza unico
(sentenza C-589/10 punto 50). Il "termine" di residenza costituisce una nozione
autonoma e propria del diritto comunitario europeo (sentenza C-394/13 punto
26).  
 
7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non
potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi
del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal
momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come
indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la
residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una
violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi.
Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo
giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con
i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend",
egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone
impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande
potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid.
4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.  
 
7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente
contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non
potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase
del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la
quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui
ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare
alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte
cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo
paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti).
Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V
169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS
NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV,
2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti).  
 
8.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese, fissate secondo la
tariffa sociale (art. 65 cpv. 4 lett. a LTF), seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF). Non si giustifica un'ulteriore riduzione delle spese, come
richiesto dal ricorrente, a fronte dell'emanazione di una sentenza finale
completa e della circostanza che gli oneri si situano a metà della forchetta
edittale. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
Lucerna, 1° settembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

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