Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.23/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
6F_23/2017  
 
 
Sentenza del 26 gennaio 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
controparti, 
 
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di
giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
domanda di revisione della sentenza 6B_916/2017 
del 16 ottobre 2017 del Tribunale federale svizzero. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 6B_916/2017 del 16 ottobre 2017 il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile un ricorso di A.________ contro un giudizio del 20
luglio 2017 della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (incarto n.
60.2017.113); 
che il 23 novembre 2017 il ricorrente ha presentato una domanda di revisione di
detta sentenza; 
che con decreto presidenziale del 24 novembre 2017 l'istante è stato invitato a
fornire, entro l'11 dicembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie
presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); 
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del
29 dicembre 2017 all'istante è stato fissato un termine suppletorio non
prorogabile, scadente il 12 gennaio 2018, per versare l'anticipo richiesto, con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe
stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che, in risposta a una lettera dell'istante, questo decreto è stato confermato
il 5 gennaio 2018; 
che l'istante non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa
del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che
certifichi l'avvenuto addebito; 
ch'egli ha per contro ribadito con lettera del 12 gennaio 2018 di rifiutarsi di
procedere al pagamento in considerazione della  "deficienza giuridica esistente
alla Corte di diritto penale";  
che, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il mancato
versamento dell'anticipo comporta l'inammissibilità del rimedio giuridico
esperito (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 gennaio 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni 

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