Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.15/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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5F_15/2017             

 
 
 
Sentenza del 21 novembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Herrmann, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. Comune di X.________, 
controparti, 
 
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno, 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale 
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di 
vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_439/2017
del 17 luglio 2017. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 5A_439/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo
sufficiente, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione 2 giugno
2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in materia di aggiudicazione di un
bene all'asta pubblica; 
che il 30 agosto 2017 A.________ ha chiesto la revisione della sentenza 17
luglio 2017; 
che l'istante ha pure postulato la ricusa dei Giudici federali von Werdt e
Escher, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria; 
che con decreto 12 settembre 2017 la domanda di ricusa della Giudice federale
Escher è stata dichiarata inammissibile (poiché manifestamente abusiva) e la
richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta (siccome l'istanza di
revisione appariva priva di possibilità di successo); 
che con decreto 15 settembre 2017 l'istante è stata invitata a versare un
anticipo spese di fr. 1'000.-- (entro 14 giorni dalla notifica del decreto); 
che con decreto 19 ottobre 2017, dato il mancato versamento dell'anticipo
spese, a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile
scadente il 2 novembre 2017 per provvedere al pagamento; 
che con scritti datati 21, 22 e 23 ottobre 2017 A.________ ha contestato i
decreti 12 e 15 settembre 2017 e ha chiesto di annullare l'anticipo spese o di
ridurlo a fr. 200.--, senza tuttavia addurre motivi che giustifichino un
riesame dei decreti, ma limitandosi invece ad allegare un formulario per
attestare la propria pretesa indigenza, nonché a genericamente e confusamente
lamentare un'asserita violazione di norme procedurali ed un'asserita
discriminazione per il fatto di non poter ricevere le comunicazioni all'estero
ed in una lingua a lei conosciuta; 
che peraltro tali richieste di riesame sono giunte per posta al Tribunale
federale soltanto il 2 novembre 2017, per cui non era possibile comunicarne
l'esito all'istante prima della scadenza del termine suppletorio non
prorogabile scadente proprio lo stesso giorno; 
che il 15 novembre 2017 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il
richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto
postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario
o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito
dell'istanza di revisione (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che la domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II
Corte di diritto civile, risulta priva d'oggetto poiché non è chiamato a
statuire sulla presente causa; 
che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano,
benché la domanda di revisione sia scritta in tedesco (come era diritto
dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte
di diritto civile, è priva d'oggetto. 
 
2.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 21 novembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini 

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