Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.985/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_985/2017            

 
 
 
Sentenza del 24 novembre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dall'avv. Curzio Toffoli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501
Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2014, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 ottobre 2017 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2016.226 e
80.2016.227). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza dell'11 ottobre 2017 la Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha evaso ai sensi dei considerandi il gravame
sottopostole dalla A.________SA contro la decisione su reclamo emessa l'11
luglio 2016 dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito
UTPG) che confermava la decisione del 10 marzo 2016 con cui detta autorità
aveva, nel definire l'utile della società ai fini dell'IC/IFD 2014 ripreso, tra
l'altro, fr. 270'000.-- per accantonamenti eccessivi (bonus relativi al 2013).
Essa ha di conseguenza annullato la decisione su reclamo IC/IFD 2014 e
ritornato gli atti all'UTPG affinché proceda alle verifiche menzionate nella
propria sentenza ed emetta una nuova decisione per l'IC/IFD 2014. 
La Corte cantonale ha in primo luogo osservato che per i bonus da corrispondere
ai dipendenti della società non andava costituito un accantonamento ma andava
inserita a bilancio, per quanto riguarda quelli maturati durante il periodo
fiscale in esame, una posta nel capitale terzi a breve termine "ratei e
risconti passivi": aggiungere quindi all'utile il bonus relativo al 2013, come
fatto dall'UTPG, era più che corretto, mentre non andava ammessa la prassi
seguita dalla società consistente nel procedere ad accantonamenti per i bonus
relativi a due anni consecutivi. Pronunciandosi poi sull'argomentazione
dell'UTPG secondo cui non si era in presenza di bonus ma di distribuzione
dissimulata di utile, la Camera di diritto tributario ha osservato che non
poteva pronunciarsi al riguardo, non disponendo dei necessari elementi per
suffragare tale tesi: spettava pertanto all'UTPG effettuare le necessarie
verifiche e ponderare se del caso in che misura i bonus erano eccessivi e non
giustificati dall'uso commerciale. In seguito, dopo aver precisato perché a suo
avviso non si era in presenza di una reformatio in pejus, la Corte cantonale ha
aggiunto che spettava all'UTPG, a dipendenza dell'esito del rinvio degli atti e
considerata la prassi del Tribunale federale, tenere conto della richiesta
dell'insorgente di aumentare l'accantonamento per imposte. Infine ha posto le
spese processuali a carico di A.________SA nella misura di quattro quinti e non
le ha concesso ripetibili. 
 
B.   
Il 20 novembre 2017 A.________SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede in via principale che la
sentenza cantonale sia annullata e che gli accantonamenti per fr. 270'000.--
(bonus 2013) e fr. 300'000.-- (bonus 2014) siano integralmente riconosciuti e
che l'importo di fr. 270'000.-- sia rimosso dall'utile imponibile IC/IFD 2014.
In via subordinata domanda che la sentenza querelata sia modificata nel senso
che le venga assegnata un'indennità parziale per ripetibili di fr. 2'000.-- e
che le spese processuali cantonali poste a suo carico siano ridotte nella
misura di due quinti. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare
l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del
gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag.
525 e rinvio).  
 
1.2. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in
una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art.
100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF
), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art.
82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in
relazione con l'art. 73 LAID [RS 642.14]).  
 
2.   
 
2.1. Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile
contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il
ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto
talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle
altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei
litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il
ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate
separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio
irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; su questa nozione cfr. DTF 133 IV 139
consid. 4 pag. 140 e rinvii) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).  
 
2.2. Annullando la decisione su reclamo emanata dall'UTPG, la Camera di diritto
tributario gli ha rinviato la causa affinché effettui determinate verifiche
menzionate nel proprio giudizio ed emani una nuova decisione per l'IC/IFD 2014.
Non si tratta pertanto di una decisione finale, dato che non pone termine alla
lite, bensì di una decisione incidentale cioè, nel caso specifico, di una
decisione di rinvio che concerne solo una fase del procedimento concernente
l'imposizione della ricorrente.  
 
2.3. Sebbene il Tribunale federale esamini con piena cognizione l'adempimento
delle condizioni di ammissibilità (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 e
richiami), la parte ricorrente è tenuta, sotto pena d'inammissibilità, a
dimostrare che le esigenze legali poste per l'impugnabilità delle decisioni
pregiudiziali o incidentali sono soddisfatte (SEILER/ VON WERDT/GÜNGERICH,
Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 all'art. 93). Nel caso concreto, non
ravvisando la particolare natura della decisione contestata, la ricorrente non
spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una delle due condizioni di
ammissibilità menzionate in precedenza (art. 93 cpv. 1 LTF), motivo per cui
l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2
LTF e già solo per questo motivo dev'essere dichiarato inammissibile (art. 108
cpv. 1 lett. b LTF).  
 
2.4. Si volesse da ciò prescindere, le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1
LTF non sono comunque soddisfatte.  
 
2.4.1. In primo luogo una decisione di rinvio, con cui la causa viene rinviata
all'istanza precedente affinché emani una nuova decisione non provoca di regola
un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché
determina unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto
ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale
(SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 8 all'art. 93). Va poi aggiunto che
la nuova decisione che verrà emanata dall'UTPG potrà, se del caso, essere
contestata con i rimedi ordinari cantonali e, finalmente, con un ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi a questa Corte ove, in virtù dell'art. 93
cpv. 3 LTF, insieme con la nuova decisione e, se necessario, sarà impugnabile
anche la decisione incidentale resa dalla Camera di diritto tributario che ne
forma la base. In effetti, per quanto la ricorrente contesti la ripartizione
delle spese processuali e la mancata attribuzione di ripetibili in sede
cantonale, va osservato che la regolamentazione delle spese giudiziarie e delle
ripetibili costituisce una decisione incidentale, sulla quale non ci si può
pronunciare a titolo pregiudiziale senza esaminare la fondatezza del gravame
presentato nella sede cantonale. Ora, il Tribunale federale deve pronunciarsi
una volta sola su un processo e soltanto quando è certo che la ricorrente abbia
subito un danno definitivo (DTF 142 II 363 consid. 1.1 pag. 365 seg. e
riferimenti).  
 
2.4.2. In secondo luogo, non sono neppure realizzati i presupposti di
ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF in quanto è da escludere
che l'autorità di prime cure, in seguito alla decisione di rinvio, debba ancora
avviare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.  
 
3.   
Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso secondo la procedura
dell'art. 108 cpv. 1 LTF. Le spese seguono l'esito della causa e vanno poste a
carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad
autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo. 
 
 
Losanna, 24 novembre 2017 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud 

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