Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.976/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_976/2017  
 
 
Sentenza dell'8 febbraio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Aubry Girardin, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata il 
6 ottobre 2017 dal Tribunale amministrativo del 
Cantone Ticino (52.2016.272). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il cittadino italiano A.________ (1936) ha sposato la cittadina elvetica
B.________ nell'autunno del 1995. A seguito del matrimonio ha ottenuto un
permesso di dimora, poi trasformato in permesso di domicilio, per vivere in
Svizzera con la moglie. Nel 1999 dalla loro unione è nata C.________.
A.________ è padre di un'altra figlia, D.________, nata nel 1974 da un
precedente matrimonio. 
 
B.   
Il 13 maggio 2014, A.________ è stato arrestato e tradotto in carcere, dove è
rimasto in detenzione preventiva fino all'8 agosto 2014. Con sentenza del 3
giugno 2015, la Corte delle assise criminali l'ha quindi riconosciuto colpevole
di ripetuta coazione sessuale consumata e tentata, ripetuti atti sessuali con
fanciulli consumati e tentati (ai danni della figlia C.________) nonché
infrazione alla legge federale sulle armi del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54)
e condannato a una pena detentiva di due anni e nove mesi da espiare. 
 
C.   
Preso conoscenza di questa condanna, con decisione del 2 ottobre 2015 la
Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino
ha revocato il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato ad A.________,
intimandogli di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione. Detto
provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale
cantonale amministrativo, pronunciatosi in merito con sentenza del 6 ottobre
2017. 
 
D.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale del 14 novembre 2017, A.________ si è allora rivolto al
Tribunale federale, chiedendo: in via principale, la riforma del giudizio della
Corte cantonale e la conferma della validità del suo permesso di domicilio; in
via subordinata, l'annullamento del giudizio della Corte cantonale e il rinvio
dell'incarto a quest'ultima per svolgere ulteriori accertamenti ed emanare una
nuova sentenza. Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle
motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa ha fatto in
sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è
invece rimesso al giudizio di questa Corte. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione
querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in
materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF. Concerne infatti
la revoca di un'autorizzazione che, essendo di durata illimitata, continuerebbe
a produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid.
1.2.1 pag. 4). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è di
conseguenza improponibile (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale
federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 133 II
249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono in relazione alla
denuncia della violazione di diritti fondamentali. In effetti, questa Corte
esamina simili censure solo se sollevate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2
LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF
); può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'
art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto
il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552
consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).
L'eliminazione del vizio indicato deve potere influire in maniera determinante
sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'eventuale arbitrio,
compete all'insorgente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF). A meno che non ne dia
motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non può neanche tenere
conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere
posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid.
2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.3. Il gravame è conforme ai requisiti in materia di motivazione solo in
parte. Per quanto non li rispetti, non può essere approfondito. Nel contempo,
il Tribunale federale non può considerare i nuovi scritti acclusi al ricorso. I
doc. C e D portano infatti una data posteriore a quella del giudizio impugnato
e costituiscono pertanto dei nova in senso proprio (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133
IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.). Il doc. B, che porta una data precedente,
andava invece presentato già davanti all'istanza precedente. Riguarda infatti
un aspetto - lo stato di salute del ricorrente/il rischio di recidiva - che
alla luce del diritto applicabile e della giurisprudenza ad esso relativa
concerneva il litigio fin dall'inizio e non può quindi essere prodotto per la
prima volta davanti all'ultima istanza di ricorso (DTF 136 III 123 consid.
4.4.3 pag. 129; sentenza 2C_337/2010 del 26 luglio 2010 consid. 1.5; BERNARD
CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, ad art. 99 n. 14 e 17).  
 
3.   
La procedura concerne la revoca del permesso di domicilio del ricorrente, che
risiede in Svizzera dal 1995. 
 
3.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno
straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in
Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b
della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo
l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una
minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se,
in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva
di lunga durata.  
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è
segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero ledono dei beni
giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o
sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi
dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di
minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302
segg.). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata
se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la
stessa sia stata o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.; 135
II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.). 
 
3.2. Siccome il permesso di domicilio non è regolato nell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e viene concesso in base alla legge federale sugli
stranieri, i motivi indicati sono validi anche per la revoca di
un'autorizzazione di domicilio UE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStr; art. 5 e 23 cpv. 2
dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione
delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_831/2010 del 27 maggio 2011
consid. 2.2). In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5
allegato I ALC, in base al quale i diritti conferiti dall'Accordo possono
essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e sanità.  
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25
febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad
essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera
circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di
là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di
un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere
di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse
fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 allegato I ALC, una
condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i
diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid.
3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza
delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque
adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per
valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza
che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per
rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di
recidiva sia praticamente nullo (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5
consid. 4.2 pag. 20; per una panoramica della giurisprudenza recente, cfr.
inoltre la sentenza 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1). 
 
3.3. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica
infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere
discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e
della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto
gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado
d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero
se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso
abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU,
un analogo esame della proporzionalità si impone inoltre anche nell'ottica di
questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo in re  Trabelsi contro Germania del 13 ottobre
2011, n. 41548/06, § 53 segg.).  
Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di
domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il
tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno
sempre vissuto nel nostro Paese una simile misura non è tuttavia esclusa e può
essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti
particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in
relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto si è reso
punibile a più riprese (sentenze 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; 2C_38
/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid.
3.2 così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re 
Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50
segg.). Pure in relazione a queste fattispecie, il primo criterio per valutare
la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è
costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012
consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).  
 
4.   
Sul piano formale, l'insorgente considera che il giudizio impugnato non sia
abbastanza motivato; solleva questa censura in relazione all'esame del suo
quadro clinico e, più in generale, della sua situazione personale. In questo
contesto, rileva inoltre che "non evadendo determinate censure e violando il
diritto di essere sentiti del ricorrente" il Tribunale cantonale amministrativo
"ha anche compiuto un accertamento manifestamente inesatto dei fatti
determinanti". 
 
4.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost., al quale
viene in concreto fatto richiamo, comprende più aspetti. Tra questi, il diritto
ad una motivazione sufficiente. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere
tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla
decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda
il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2
pag. 236 seg.). Sennonché, l'aspetto del diritto di essere sentiti richiamato
non è stato qui violato.  
 
4.1.1. Nell'ambito dell'esame della proporzionalità della revoca, il Tribunale
amministrativo dedica allo stato di salute del ricorrente e ad un eventuale
impedimento al rientro in Italia a causa delle malattie di cui soffre l'intero
considerando 5.2.3. Ora, il ragionamento che la Corte cantonale svolge in tale
sede è chiaro e circostanziato; in particolare, da esso risulta evidente anche
l'opinione del Tribunale amministrativo ticinese, che è quella secondo cui una
cura di queste malattie è in sostanza sempre possibile anche in Patria. Il
fatto che il ricorrente non concordi con la valutazione dell'istanza precedente
non è questione relativa al diritto di essere sentiti.  
 
4.1.2. Stessa conclusione vale d'altra parte per quanto riguarda la situazione
personale dell'insorgente, sulla quale il Tribunale amministrativo si sofferma
invece nel considerando 5.2.2. In tale sede, i Giudici ticinesi si esprimono in
effetti sia riguardo ai rapporti con la moglie che a quelli con la figlia
C.________, vagliando l'impatto che un trasferimento del ricorrente in Italia -
segnatamente nella fascia di confine - potrebbe avere. Anche in questo caso, il
fatto che egli non condivida tali osservazioni è aspetto che esula dalla
questione del rispetto o meno dell'art. 29 cpv. 2 Cost.  
 
4.2. Constatata l'infondatezza delle critiche relative al diritto di essere
sentiti occorre però respingere anche quella secondo cui "non evadendo
determinate censure e violando il diritto di essere sentiti della ricorrente"
il Tribunale cantonale amministrativo "ha anche compiuto un accertamento
manifestamente inesatto dei fatti determinanti".  
In via abbondanziale, va ad ogni modo rilevato che l'arbitrio nell'accertamento
dei fatti rispettivamente nell'apprezzamento delle prove non viene da lui mai
dimostrato. In effetti, una critica in tal senso non può esaurirsi in
considerazioni che danno solo una diversa lettura di taluni fatti o di talune
prove, come quella presentata facendo valere l'erroneità del giudizio reso, ma
necessita di una motivazione puntuale, che in concreto non è fornita (art. 106
cpv. 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag.
62). Nel contempo, va ribadito che la parte che propone di basarsi su fatti
diversi da quelli contenuti nella sentenza criticata, come mira a fare anche il
ricorrente, deve spiegare perché l'eliminazione dell'asserito vizio possa avere
un'influenza determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF) e che
pure su tale aspetto il gravame sorvola. 
 
4.3. Considerato che l'insorgente si lamenta a un certo punto anche del fatto
che la Corte cantonale non ha accertato d'ufficio gli sviluppi del suo stato di
salute dopo il ricovero del 28 novembre 2016 e dal punto di vista psichico, va
d'altra parte sottolineato che, benché la prova del sussistere delle condizioni
per la pronuncia di una revoca del permesso di soggiorno incomba in sostanza
all'autorità (sentenze 2C_988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.1; 2C_1046/
2011 del 14 agosto 2012 consid. 4.3 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid.
2.2), allo straniero compete un obbligo di collaborazione durante tutta la
procedura (art. 90 LStr) e che questo obbligo concerne in particolare modo
l'accertamento di aspetti personali, che il ricorrente dovrebbe conoscere
meglio di ogni altra persona (sentenza 2C_244/2010 del 15 novembre 2010 consid.
2.2). Se egli riteneva che vi fossero sviluppi determinanti in merito al suo
stato di salute di cui - pendente causa - il Tribunale amministrativo doveva
essere informato, non aveva quindi che da comunicarli a quest'ultimo.  
 
5.  
Nel merito, tenuto conto della pena pronunciata il 3 giugno 2015, il ricorrente
a ragione non contesta di adempiere al motivo di revoca previsto dall'art. 63
cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr. Preso atto delle ragioni che
stanno alla base della condanna subita, dato è nel contempo il motivo di revoca
previsto dall'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr. 
Contrariamente a quanto da lui sostenuto, la Corte cantonale ha però anche
proceduto ad una valutazione dei singoli aspetti della fattispecie che non
risulta criticabile, né in relazione all'art. 5 allegato I ALC, né al principio
della proporzionalità (art. 96 LStr e art. 8 CEDU). 
 
6.  
 
6.1. Come rilevato nel giudizio impugnato, la sentenza del 3 giugno 2015 dà
conto del fatto che, con il suo comportamento, l'insorgente si è macchiato di
una colpa molto grave. Gli stralci del giudizio penale contenuti nel
considerando 4.3, al quale può esser qui rinviato, ne sono infatti una prova
lampante.  
 
6.2. Oltre che secondo il diritto interno, i trascorsi delittuosi del
ricorrente non sono però stati considerati in maniera troppo severa nemmeno
alla luce delle condizioni previste dall'art. 5 allegato I ALC.  
 
6.2.1. Come già ricordato, una condanna penale va considerata motivo per
limitare i diritti conferiti dall'ALC soltanto se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerge un comportamento personale che costituisce una minaccia
attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176
consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). La misura
dell'apprezzamento dipende però dalla gravità della potenziale infrazione:
tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in merito
all'ammissione di un rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30;
136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).  
 
6.2.2. Ora, da un lato, quella del 3 giugno 2015 è l'unica condanna penale
subita dal ricorrente; d'altro lato, occorre sottolineare che detta pronuncia
concerne atti particolarmente riprovevoli, compiuti sull'arco di anni
all'interno delle mura domestiche e contro l'integrità sessuale della propria
figlia ancora fanciulla. Anche nel caso dell'insorgente, la questione della
recidiva va quindi esaminata con grande rigore e, date le circostanze, la
conclusione delle autorità cantonali, secondo cui un rischio in tal senso non
può per nulla essere escluso, va infine condivisa. Dagli accertamenti che
risultano dal giudizio impugnato, che vincolano anche il Tribunale federale (
art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2 seg.), emerge infatti che la
perizia psichiatrica del 22 ottobre 2014 indicava che, nonostante il tempo
trascorso dagli atti (2005-2009), vi era ancora un rischio di recidiva medio;
nel contempo, un rischio di recidiva è stato confermato anche successivamente,
ovvero il 19 ottobre 2016, quando il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha
concesso al ricorrente la libertà condizionale ma, proprio per "contenere" un
pericolo in tal senso, ha subordinato tale concessione a delle condizioni
restrittive ben precise.  
 
6.2.3. Pure gli specifici appunti relativi all'applicazione dell'art. 5
allegato I ALC contenuti nell'impugnativa non permettono del resto di giungere
a diverso risultato. Al p.to 7.2 della stessa, il ricorrente nega il sussistere
di un pericolo di recidiva riferendosi al doc. B; tale atto, che per altro si
esprime sulla questione del pericolo del compimento di nuovi delitti solo in
maniera vaga, costituisce tuttavia un documento nuovo, di cui il Tribunale
federale non può tenere conto (precedente consid. 2.3). Un fatto che non emerge
dal giudizio impugnato è d'altra parte anche l'asserito "controllo", dal punto
di vista comportamentale, che la moglie, comunque attiva professionalmente,
eserciterebbe oggi su di lui.  
 
7.   
Oltre che l'art. 5 allegato I ALC, violato non è infine il principio della
proporzionalità al quale il ricorrente si richiama in relazione al diritto
interno e all'art. 8 CEDU. 
 
7.1. L'insorgente, che è nato nel 1936, vive stabilmente in Svizzera da quando
si è sposato con B.________, nell'autunno del 1995. Nella ponderazione degli
interessi, a questo importante aspetto vanno tuttavia contrapposte le gravi
violazioni del codice penale di cui egli si è reso colpevole nelle circostanze
già descritte e per le quali è stato condannato a una pena detentiva di 2 anni
e nove mesi da scontare. I reati per i quali egli è stato condannato, compiuti
segnatamente contro l'integrità sessuale di fanciulli, ai quali vanno poi ad
aggiungersi quelli per possesso illecito di un fucile d'assalto, di una
rivoltella e di una pistola, comportano in effetti un interesse
all'allontanamento di chi se ne rende colpevole, anche nel caso tale persona
sia in Svizzera da lungo tempo (precedente consid. 3.3 e la giurisprudenza ivi
citata; sentenza 2C_787/2015 del 29 marzo 2016 consid. 3.2).  
 
7.2. Con la Corte cantonale va d'altra parte constatato che ad un trasferimento
in Italia del ricorrente non si oppongono nemmeno ostacoli di natura
insormontabile.  
 
7.2.1. Benché rilevi di non intrattenere più particolari contatti con il
proprio Paese di origine, sottolinei di non avere più rapporti con la figlia
D.________ (nata dal primo matrimonio e residente in Italia), e faccia valere
di avere legami solo in Svizzera, occorre infatti osservare: da un lato, che
cultura e stile di vita della vicina Penisola gli sono più che noti, siccome vi
ha vissuto fino all'età di 59 anni, quindi per larga parte della sua esistenza;
d'altro lato, che un trasferimento nella fascia di confine, a pochi chilometri
dall'attuale domicilio, permetterebbe allo stesso sia di proseguire il processo
di riavvicinamento a moglie e figlia, sia il mantenimento di eventuali
relazioni sociali instaurate durante il soggiorno nel nostro Paese, limitando
così - in maniera apprezzabile - i paventati problemi di inserimento in un
nuovo ambiente, ma anche quelli di natura logistica fatti valere in relazione
al sostegno ricevuto dalla moglie.  
 
7.2.2. A differente conclusione non portano infine i problemi di salute -
cardiovascolari, renali e psichici - che il ricorrente ha, quale aspetto tra
gli altri che l'esame del principio di proporzionalità impone di verificare
(sentenza 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 5.3.2). Come indicato dalla
Corte cantonale senza su questo punto essere contraddetta in maniera concreta
(sentenza 2C_615/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.3), tali patologie potranno
in effetti continuare a venir trattate pure dalle strutture sanitarie italiane
(sentenze 2C_816/2012 del 6 marzo 2013 consid. 5.4). Resta evidentemente inteso
che le autorità incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento dovranno fare il
possibile, affinché la salute dell'insorgente venga tutelata in modo corretto
pure in quella fase (sentenza 2C_887/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 6.2.3).  
 
8.   
Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è
inammissibile mentre il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto sia
per quanto riguarda la conclusione principale che per quanto attiene alla
conclusione subordinata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione. 
 
 
Losanna, 8 febbraio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli 

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