Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.953/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_953/2017            

 
 
 
Sentenza dell'8 novembre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio (restituzione del termine), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2017 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(52.2017.290). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 28 giugno 2017 il Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile (non essendo
stato versato, entro il termine impartito, la totalità dell'anticipo richiesto
per le spese giudiziarie) il ricorso esperito il 23 maggio 2017 da A.________,
cittadino italiano, contro la risoluzione governativa del 12 aprile 2017 che
confermava la decisione del 18 marzo 2016 della Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni che revocava il permesso di domicilio di cui
questi era titolare. 
 
B.   
Con scritto datato 25 ottobre/4 novembre 2017 A.________ ha presentato un
ricorso, non firmato, dinanzi al Tribunale federale nel quale spiega perché
agisce tardivamente nonché chiede la restituzione dei termini, l'invio di una
copia della sentenza cantonale di cui non disporrebbe, la visione dell'incarto
cantonale, l'assegnazione di un termine di trenta giorni per completare il
proprio gravame, la designazione di un patrocinatore d'ufficio e, infine, che
gli sia concesso l'effetto sospensivo. 
Il Tribunale federale ha domandato alla Corte cantonale la trasmissione di
alcuni documenti, tra cui una copia della sentenza cantonale. Non ha per contro
ordinato nessuno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid.
1 pag. 44). 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione querelata, termine che, adempiute determinate
condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art.
44 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF, i termini stabiliti in
giorni dalla legge (...) sono sospesi dal 15 luglio al 15 agosto incluso e, ai
sensi dell'art. 45 cpv. 1 LTF, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il
termine scade il primo giorno feriale seguente. L'art. 48 cpv. 1 LTF precisa
che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure
all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno
del termine.  
 
2.2. La sentenza cantonale, datata 28 giugno 2017, è stata intimata all'allora
patrocinatore del ricorrente il 30 giugno successivo e ritirata da questi il 10
luglio 2017. In applicazione dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF, il termine di
ricorso, computato dall'11 luglio 2017 (art. 44 cpv. 1 LTF), è stato sospeso
dal 15 luglio 2017 al 15 agosto 2017 incluso ed è venuto a scadere il 10
settembre 2017, cioè una domenica. Conformemente all'art. 45 cpv. 1 LTF, il
termine è quindi scaduto il primo giorno feriale seguente, cioè l'11 settembre
2017. Il presente gravame spedito il 4 novembre 2017 è quindi manifestamente
tardivo e, di conseguenza, inammissibile.  
 
3.  
 
3.1. Per spiegare il fatto che non ha rispettato il termine di ricorso il
ricorrente afferma di avere dovuto revocare il mandato del suo allora
patrocinatore per inadempienza nonché mette in avanti il suo stato di salute,
perdurante dal 2016 come attestato dal certificato medico allegato, che non gli
avrebbe permesso di organizzare la sua difesa in tempo e in modo adeguato. Per
questi motivi chiede pertanto la restituzione del termine.  
 
3.2. Conformemente all'art. 50 cpv. 1 LTF, se, per un motivo diverso dalla
notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti
senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in
quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia
domanda motivata e compia l'atto omesso. La restituzione del termine presuppone
l'adempimento di tre condizioni cumulative: un impedimento non colpevole della
parte o del suo rappresentante, l'inoltro della domanda di restituzione del
termine e l'esecuzione dell'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento. Il Tribunale federale esamina la domanda di restituzione del
termine sulla base dei mezzi di prova forniti dall'istante (DTF 119 II 86
consid. 2a pag. 87).  
 
3.3. Nel caso concreto, le spiegazioni fornite dal ricorrente non costituiscono
un impedimento non colpevole ai sensi della giurisprudenza (su tale nozione
cfr. sentenza 2F_8/2014 del 10 maggio 2014 consid. 2 e riferimenti). Questi
infatti, dopo la revoca del mandato conferito all'allora rappresentante, poteva
senz'altro chiedere ad un altro avvocato di difendere i propri interessi. Per
quanto riguarda poi il certificato medico prodotto, detto documento attesta
unicamente che egli è in cura regolare presso il proprio medico per una
problematica ansiosa da fine 2016, stato che non gli ha comunque impedito di
rivolgersi ad un avvocato già in sede cantonale. Non si tratta quindi di un
disturbo che lo ha debilitato in modo tale da impedirgli d'incaricare qualcuno
di rappresentarlo (DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255 consid. 2a pag.
255). La domanda di restituzione del termine deve di conseguenza essere
respinta, senza poi omettere che il ricorso andrebbe comunque dichiarato
inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non contestando
minimamente l'interessato la decisione d'inammissibilità pronunciata dalla
Corte cantonale.  
 
4.  
 
4.1. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. a LTF.  
 
4.2. La domanda di assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore
d'ufficio presentata dal ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le
sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64
LTF). Nell'addossargli le spese giudiziarie (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) viene
comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo
ridotto. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della
popolazione, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 8 novembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud 

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