Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.924/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_924/2017            

 
 
 
Sentenza del 2 novembre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Donzallaz, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 settembre 2017 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino 
(inc. 52.2016.532). 
 
 
Fatti:  
Con decisione del 21 settembre 2015, la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato (recte:
dichiarato decaduto) a A.________, cittadino italiano nato nel..., il permesso
di domicilio UE/AELS di cui disponeva. In sostanza, l'autorità ha ritenuto che
l'interessato, pur essendo notificato quale domiciliato a X.________ (TI), di
fatto risiedesse prevalentemente all'estero, più precisamente a Y.________
(IT), e che pertanto il suo recapito nel nostro Cantone fosse fittizio. 
Il 20 settembre 2016, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa
interposta contro tale provvedimento, condividendo i motivi posti a fondamento
della decisione dipartimentale. A.________ si è allora rivolto al Tribunale
cantonale amministrativo; con sentenza dell'11 settembre 2017, anch'esso ha
però respinto il ricorso dell'insorgente dopo avere constatato che il suo
permesso era decaduto. 
Il 25/26 ottobre 2017 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale,
chiedendo che quest'ultimo giudizio sia annullato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione
querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in
materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF; anche l'art. 83
lett. c n. 2 LTF non trova infatti applicazione (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1
pag. 4; sentenze 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 1 e 2C_408/2010 del 15
dicembre 2010 consid. 1.1). 
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio
(art. 106 cpv. 1 LTF); la violazione di diritti fondamentali è però esaminata
solo se il ricorrente ha sollevato e motivato una precisa critica in tal senso
(art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). Nel caso faccia
valere l'arbitrio, deve spiegare perché la decisione impugnata sia - non solo a
livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile,
gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, o in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III
393 consid. 6 pag. 397).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF
). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo
sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III
552 consid. 4.2 pag. 560). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre
potere influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1
LTF).  
 
2.3. Il gravame è solo in parte conforme ai requisiti in materia di motivazione
indicati. Nella misura in cui non li rispetta, il suo esame è a priori escluso.
 
 
3.   
Sul piano procedurale, il ricorrente si lamenta anche in questa sede del fatto
che le autorità cantonali di ricorso abbiano tutelato l'originaria decisione
dipartimentale, nel cui dispositivo veniva indicato che il permesso era
"revocato", non già confermando l'esistenza di un motivo di revoca, bensì
constatando che esso era decaduto. A torto, tuttavia. 
 
3.1. Come risulta dai fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), benché usi erroneamente il termine di
"revoca", già la risoluzione dipartimentale verte in realtà sull'aspetto della
decadenza e menziona le disposizioni legali che regolano la questione.  
 
3.2. Così stando le cose, escluso a priori è quindi pure che il Consiglio di
Stato e il Tribunale cantonale "utilizzino" l'art. 31 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm/TI; RL/TI 3.3.1.1) "allo
scopo di avallare/correggere una decisione dell'autorità inferiore
manifestamente errata".  
 
3.3. Come indicato anche nel precedente considerando 2.1 in relazione all'art.
106 cpv. 1 LTF, norme come l'art. 31 LPamm/TI, che prevedono l'applicazione del
diritto d'ufficio, comportano d'altra parte proprio anche che l'autorità non
sia vincolata né agli argomenti fatti valere nel ricorso, né ai considerandi
sviluppati dall'istanza precedente.  
 
3.4. Siccome, in forza dell'art. 31 LPamm/TI, il Governo ticinese era tenuto ad
applicare il diritto d'ufficio, nemmeno è infine decisivo se, oltre all'aspetto
della revoca, davanti al Consiglio di Stato il ricorrente abbia o no criticato
anche quello della decadenza.  
 
4.   
Secondo l'insorgente le condizioni per pronunciare la decadenza del permesso
non sarebbero ad ogni modo date. A tal proposito, rileva come anche il
Tribunale amministrativo abbia ammesso che egli non si è per nulla assentato
dalla Svizzera per oltre sei mesi; denuncia inoltre il fatto che la Corte
cantonale abbia basato la propria decisione su semplici indizi. Pure in questo
caso, le critiche formulate nell'impugnativa non possono però essere
condivise. 
 
4.1. Norme e principi che reggono la decadenza del permesso di domicilio sono
stati compiutamente esposti nella sentenza impugnata; ad essa può essere quindi
fatto rinvio. In questa sede basti sottolineare che, secondo giurisprudenza,
oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, la fattispecie della
decadenza è realizzata anche se una persona manca regolarmente dalla Svizzera
ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla
legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza
continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero,
neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese (sentenze 2C_498/
2015 del 5 novembre 2015 consid. 4.2; 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid.
5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1).  
In simili circostanze, la questione del decadimento di un permesso dipende
allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che
costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (sentenze 2C_498/
2015 del 5 novembre 2015 consid. 4.3 e 2C_408/2010 del 15 dicembre 2010 consid.
4.2 con ulteriori rinvii). 
 
4.2. Stando così le cose, determinante non è pertanto né la critica secondo cui
l'insorgente non si sarebbe assentato dalla Svizzera per oltre sei mesi, né
quella secondo cui la Corte cantonale avrebbe svolto ragionamenti indiziari. In
casi come quello in esame, decisivo non è infatti il rientro in Svizzera dello
straniero prima dello scadere dei sei mesi, bensì dove si trova il centro dei
suoi interessi e a questa domanda va data risposta procedendo a un
apprezzamento complessivo della fattispecie, come correttamente ha fatto anche
il Tribunale amministrativo nei considerandi 4.2 e 4.3 del giudizio impugnato.
 
Ritenuto però che con tali considerandi il ricorrente non si confronta, se non
in maniera estremamente frammentaria, e quindi nemmeno dimostra che essi
sarebbero frutto di una violazione del divieto d'arbitrio, non resta che
confermare la querelata sentenza anche nel merito (sentenza 2C_498/2015 del 5
novembre 2015 consid. 5.3 e 5.4). Del resto, l'apprezzamento della fattispecie
svolto dalla Corte cantonale è assai circostanziato e preciso e la conclusione
cui la stessa giunge dopo avervi proceduto non solo non è insostenibile, ma
risulta perfettamente condivisibile. 
 
5.   
Per quanto precede, il ricorso va respinto secondo la procedura prevista dall'
art. 109 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
C omunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato
della migrazione. 
 
 
Losanna, 2 novembre 2017 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli 

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