Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.895/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_895/2017            

 
 
 
Sentenza del 14 novembre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Donzallaz, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Mattia Bordignon, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
permesso di dimora, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata 
l'11 settembre 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc.
52.2016.218). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La cittadina della Bosnia e Erzegovina A.________ è giunta in Svizzera nel 1991
con i genitori. A partire dal 1998 ha beneficiato di un permesso di dimora
annuale che le è stato in seguito regolarmente rinnovato. 
Concluse le scuole dell'obbligo, ha assolto l'apprendistato di infermiera
odontoiatra e, ottenuto il diploma, ha esercitato questa professione. 
 
B.   
A.________ ha problemi di tossicodipendenza. Durante il suo soggiorno in
Svizzera ha interessato le autorità amministrative e penali nei seguenti
termini: 
decreto d'accusa del 23 gennaio 2006: riconosciuta colpevole di infrazione
(vendita di 0,4/0,6 g di eroina) e contravvenzione (novembre 2003-ottobre 2005)
alla LStup, e condannata a una pena detentiva di 5 giorni, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di due anni; 
18 aprile 2006: primo ammonimento dipartimentale; 
decreto d'accusa del 4 dicembre 2006: riconosciuta colpevole di falsità in
documenti (caso di lieve entità), conseguimento fraudolento di una prestazione,
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico e contravvenzione alla LStup e
condannata a una multa di fr. 1'200.--; 
decreto d'accusa del 26 luglio 2010: riconosciuta colpevole di ripetuta guida
senza licenza di condurre o nonostante la revoca e contravvenzione alla LStup e
condannata a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.--
ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, nonché
a una multa di fr. 600.--; 
sentenza del Giudice della Pretura penale pronunciata in contumacia il 17
agosto 2010: riconosciuta colpevole di infrazione (febbraio-marzo 2008:
trasporto di 20 g di eroina destinati alla vendita; aprile 2008: trasporto di 5
g di eroina) e contravvenzione alla LStup (novembre 2007-giugno 2008) e
condannata a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.--
ciascuna; 
25 marzo 2011: secondo ammonimento dipartimentale; 
sentenza della Corte delle assise correzionali del 4 novembre 2014:
riconosciuta colpevole di infrazione aggravata alla LStup (novembre
2010-febbraio 2012: alienazione di 95,9 g di eroina e acquisto, in correità con
un'altra persona, di 100 g della medesima sostanza), guida senza autorizzazione
ripetuta (novembre 2010-febbraio 2012 e dicembre 2013-settembre 2014), e
contravvenzione alla LStup (novembre 2011-febbraio 2012; 01.02.2012;
luglio-agosto e ottobre 2014) e condannata, avendo agito in stato di scemata
imputabilità, a una pena detentiva di 18 mesi sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di tre anni, nonché a una multa di fr. 200.--, con
prolungamento di un anno del periodo di prova pronunciato con decreto d'accusa
del 26 luglio 2010; 
decreto d'accusa dell'11 gennaio 2016: riconosciuta colpevole di complicità in
infrazione aggravata (settembre 2014: per un periodo di due settimane aiutando
una terza persona nella vendita di almeno 200 g di eroina) e contravvenzione
alla LStup (novembre 2014-luglio 2015) e condannata a una pena detentiva di 6
mesi, aggiuntiva a quella di 18 mesi comminatale in precedenza, sospesa con un
periodo di prova di 3 anni, nonché a una multa di fr. 100.--. 
 
C.   
Preso atto della condanna subita il 4 novembre 2014, il 6 marzo 2015 la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha
deciso che, per motivi di ordine pubblico, il permesso di dimora di A.________
non andasse rinnovato e le ha intimato di lasciare la Svizzera. 
Detto provvedimento è stato in seguito confermato sia dal Consiglio di Stato
che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi in merito con
sentenza dell'11 settembre 2017. 
 
D.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale del 18 ottobre 2017, A.________ si è allora rivolta al Tribunale
federale, chiedendo: in via principale, la riforma del giudizio della Corte
cantonale e la concessione del rinnovo del permesso di dimora; in via
subordinata, l'annullamento del giudizio della Corte cantonale e il rinvio
dell'incarto a quest'ultima per svolgere ulteriori accertamenti ed emanare una
nuova sentenza. 
Il Tribunale federale ha domandato all'autorità inferiore di trasmettergli
l'incarto su cui si era pronunciata; non ha per contro ordinato scambi di
scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133
I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).  
 
1.2. Nella fattispecie, l'insorgente a ragione non pretende di vantare un
diritto a soggiornare in Svizzera in base alla legge federale sugli stranieri;
in particolare, giustamente non si richiama all'art. 33 cpv. 3 LStr, poiché
questa norma ha soltanto un carattere potestativo (sentenze 2C_320/2016 del 18
aprile 2016 consid. 2.1 e 2C_46/2016 del 3 febbraio 2016 consid. 2). Da più di
vent'anni nel nostro Paese, considera però di avere un diritto al rinnovo del
permesso di dimora in virtù degli art. 13 Cost. e 8 CEDU che tutelano, oltre al
rispetto della vita familiare, anche quello della vita privata. Non risultando
questa conclusione d'acchito insostenibile, occorre pertanto ammettere che la
stessa dispone di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83
lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di diritto pubblico
(sentenza 2C_689/2016 del 30 novembre 2016 consid. 1.2). In che misura le
condizioni per il rinnovo del permesso siano davvero adempiute è questione di
merito (sentenze 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in
DTF 136 II 113; 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 1.1).  
 
1.3. Diretta contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale
superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), l'impugnativa è tempestiva (art. 100
cpv. 1 LTF) e dato è anche un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). In
via di principio, essa è perciò ammissibile quale rimedio ordinario (art. 82
segg. LTF), non invece come ricorso sussidiario in materia costituzionale, che
risulta improponibile (art. 113 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale
federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 133 II
249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono in relazione alla
denuncia della violazione di diritti fondamentali. In effetti, questa Corte
esamina simili censure solo se sollevate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2
LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario,
profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF
136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione
impugnata, il Tribunale federale non considera nemmeno fatti o mezzi di prova
nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato
(art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_1102/2013 dell'8 luglio 2014 consid. 2.3).  
 
2.3. Il gravame è conforme ai requisiti in materia di motivazione indicati
soltanto in parte. Per quanto non li rispetti, il suo esame non è possibile.
Già perché porta una data posteriore al giudizio impugnato, il doc. B accluso
al ricorso non può inoltre essere preso in considerazione; si tratta in effetti
di un novum in senso proprio (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1
pag. 343 seg.).  
 
3.   
In primo luogo, l'insorgente considera che il giudizio impugnato non sia
abbastanza motivato; solleva questa censura in relazione all'esame della
situazione famigliare, del suo quadro clinico e delle conseguenze di una sua
partenza dalla Svizzera per i parenti più stretti. In questo contesto, rileva
inoltre che "non evadendo determinate censure e violando il diritto di essere
sentiti della ricorrente" il Tribunale cantonale amministrativo "ha anche
compiuto un accertamento manifestamente inesatto dei fatti determinanti". 
 
3.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost., al quale
viene in concreto fatto richiamo, comprende più aspetti. Tra questi, il diritto
ad una motivazione sufficiente. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere
tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla
decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda
il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2
pag. 236 seg.). Sennonché, l'aspetto del diritto di essere sentiti richiamato
non è stato nella fattispecie violato.  
 
3.1.1. Nell'ambito dell'esame della proporzionalità del mancato rinnovo, il
Tribunale amministrativo rileva che "in siffatte circostanze, non permette
quindi di sovvertire quanto precede l'argomento secondo cui la ricorrente,
maggiorenne, non avrebbe più famigliari nel Paese di origine. Tanto più che
essa si limita a invocare genericamente tale circostanza senza fornire alcuna
prova al riguardo". Ora, il ragionamento della Corte cantonale è chiaro e da
esso risulta pure che l'aspetto dell'assenza di prove specifiche viene di per
sé indicato solo in via abbondanziale, dopo aver già proceduto a una
ponderazione dei differenti interessi. Il fatto che la ricorrente non concordi
con la valutazione dei Giudici ticinesi è questione di merito, non relativa al
diritto di essere sentiti.  
 
3.1.2. Stessa conclusione vale per quanto riguarda il quadro clinico
dell'insorgente. Il Tribunale cantonale fa riferimento agli atti per osservare
che la stessa sta seguendo un trattamento ambulatoriale legato alla sua
tossicodipendenza, dopo di che indica che la Bosnia e Erzegovina non è
sprovvista di strutture sanitarie e che A.________ potrà pertanto essere presa
a carico anche nel Paese d'origine. Pure in questo caso, la risposta della
Corte cantonale è forse concisa ma chiara e sufficiente, a maggior ragione se
si considera che sull'argomento il ricorso presentato davanti all'istanza
cantonale era altrettanto sintetico rispettivamente generico; da una sua
lettura emerge infatti che esso non conteneva nessun riferimento specifico né
al tipo di trattamento seguito, né al fatto che lo stesso non possa
eventualmente essere a disposizione in Bosnia e Erzegovina. Per questo motivo,
irrilevante è anche il richiamo alla sentenza 2C_722/2010 del 3 maggio 2011; in
effetti se in quel caso il Tribunale federale aveva deciso per un rinvio era
perché vi erano dei motivi puntuali, già addotti con una certa precisione
davanti alla Corte cantonale, ma da essa non sufficientemente considerati e
approfonditi.  
 
3.1.3. In merito all'impatto di una sua eventuale partenza sui parenti,
l'insorgente invece nemmeno indica in che misura lo abbia davvero fatto valere,
limitandosi genericamente a rilevare che la Corte cantonale non avrebbe "evaso
le relative censure", ragione per la quale la sua critica va respinta già per
l'assenza di una motivazione topica (art. 106 cpv. 2 LTF). Riguardo
all'inammissibilità della produzione del doc. B, su cui si poggia in sostanza
la censura, è stato nel contempo già detto (precedente consid. 2.3). Se davvero
ritenuto importante, un simile documento avrebbe dovuto essere prodotto già
davanti alle istanze cantonali, conformemente a quanto previsto dall'art. 90
LStr.  
 
3.2. Constatata l'infondatezza delle critiche relative al diritto di essere
sentiti occorre però respingere anche quella secondo cui "non evadendo
determinate censure e violando il diritto di essere sentiti della ricorrente"
il Tribunale cantonale amministrativo "ha anche compiuto un accertamento
manifestamente inesatto dei fatti determinanti".  
Sempre in questo contesto, va del resto osservato che una fondata critica
all'accertamento dei fatti non risulta nemmeno da altre parti dell'impugnativa
e, segnatamente, dal p.to 7. In effetti, la ricorrente attribuisce a più
riprese ai fatti accertati un'importanza diversa da quella datane dai Giudici
ticinesi, ma non dimostra una violazione del divieto d'arbitrio. L'esame della
fattispecie proseguirà pertanto tenendo conto solo dei fatti che risultano dal
giudizio impugnato, secondo quanto previsto dall'art. 105 cpv. 1 LTF. 
 
4.   
Nel merito, l'insorgente ritiene di avere un diritto ad un permesso di
soggiorno in Svizzera in base all'art. 13 Cost. rispettivamente all'art. 8 CEDU
e considera il mancato rinnovo come sproporzionato. 
 
4.1. Uno straniero può prevalersi della protezione della vita familiare
garantita dagli art. 13 Cost. e 8 CEDU a condizione che intrattenga una
relazione stretta ed effettivamente vissuta con una persona della sua famiglia
che dispone di un diritto a soggiornare in maniera duratura in Svizzera (DTF
137 I 284 consid. 1.3 pag. 287 con rinvii). Le relazioni che permettono di
fondare un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri in virtù
dell'art. 8 CEDU sono innanzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e
figli minorenni che vivono insieme (DTF 135 I 143 consid. 1.3 pag. 145 seg.).
Un maggiorenne può poi prevalersi di questa disposizione in presenza di uno
stato di dipendenza particolare tra lui e i membri della famiglia che risiedono
in Svizzera, come in caso di handicap o di malattia grave (DTF 129 II 11
consid. 2 pag. 13 seg.; sentenza 2C_301/2016 del 19 luglio 2017 consid. 5).  
Dal profilo della protezione della vita privata, l'art. 8 CEDU permette di
richiedere il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno soltanto a condizioni
restrittive. Lo straniero deve infatti dimostrare l'esistenza di legami sociali
e professionali particolarmente intensi, che vanno al di là di una normale
integrazione in Svizzera (sentenze 2C_1010/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2.4
e 2C_190/2008 del 23 giugno 2008 consid. 2.2). In questo contesto, il Tribunale
federale non adotta un approccio schematico e non considera quindi che, a
partire da una certo numero di anni dal suo arrivo, uno straniero goda
automaticamente di un diritto di soggiorno. Esso effettua piuttosto una
ponderazione dei contrapposti interessi, tenendo conto di tutte le circostanze
del caso (DTF 130 II 281 consid. 3.2.1 pag. 286 e rinvii; sentenze 2C_517/2014
del 15 febbraio 2015 consid. 1.3 e 2C_75/2011 del 6 aprile 2011 consid. 3.1 con
ulteriori riferimenti). 
 
4.2. La ricorrente, nata nel..., fa valere una relazione particolarmente
intensa con i propri genitori e il fratello, "oramai unici e soli membri della
famiglia". Come appena indicato, il richiamo alla tutela della vita familiare
garantita dall'art. 8 CEDU presupporrebbe tuttavia l'esistenza di un rapporto
con i propri cari che non sia solo di vicinanza, ancorché intensamente vissuta,
bensì di qualificata dipendenza, che qui non sussiste.  
D'altra parte, un rapporto che rientri sotto la vita familiare garantita dall'
art. 8 CEDU non viene a ragione fatto valere in relazione all'attuale compagno.
Dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, qui determinanti (art. 105
cpv. 1 LTF), non emerge in effetti che la relazione in questione raggiunga il
carattere qualificato richiesto dalla giurisprudenza (sentenza 2C_993/2015 del
17 marzo 2016 consid. 6.3 con ulteriori rinvii). 
 
4.3. Oltre che da quello della vita familiare, un diritto al soggiorno in
Svizzera non può essere dedotto dal profilo della vita privata, questione alla
quale il Tribunale federale risponde procedendo a una ponderazione complessiva
della fattispecie (precedente consid. 4.1 e la giurisprudenza ivi indicata).  
Sempre in base ai fatti accertati nella querelata sentenza (art. 105 cpv. 1 LTF
), la ricorrente è entrata in Svizzera nell'ottobre 1991, all'età di 12 anni,
ed ha disposto di un permesso di dimora fino al dicembre 2014, momento dal
quale la sua permanenza è stata solo tollerata, in attesa di una decisione da
parte della autorità in merito al rinnovo del permesso stesso (sentenza 2C_141/
2013 del 14 maggio 2013 consid. 5.1 con rinvii). Nonostante il lungo periodo
trascorso dal suo arrivo, nemmeno è possibile constatare che la sua
integrazione vada al di là del normale. Al contrario. Da un lato, risulta avere
sempre svolto un'attività lavorativa e non avere mai dipeso dall'aiuto sociale;
d'altro lato, occorre però rilevare che è stata oggetto di molteplici condanne
penali, accompagnate da ammonimenti anche da parte delle autorità
amministrative, di modo che non si può certo dire, come preteso
nell'impugnativa, che l'integrazione della ricorrente sia "indubbia" (in senso
conforme: sentenza 2D_81/2009 del 12 aprile 2010, concernente una persona in
Svizzera da 15 anni; sentenza 2C_426/2010 del 16 dicembre 2010, concernente una
persona in Svizzera da 17 anni; sentenza 2C_190/2008 del 23 giugno 2008,
concernente una persona in Svizzera da 25 anni). 
Una simile argomentazione non tiene inoltre conto del fatto che per un valido
richiamo alla vita privata garantita dall'art. 8 CEDU non basta un'integrazione
riuscita, ma occorre un'integrazione qualificata e superiore alla media, che in
un caso come quello in esame - in cui chi insorge è stato più volte condannato
rispettivamente ammonito nei termini sopra descritti - non è data (sentenze
2C_190/2008 dle 23 giugno 2008 consid. 2.3.2 e 2C_426/2010 del 16 dicembre 2010
consid. 3.2). 
 
4.4. A differente conclusione non portano infine le altre critiche alla
ponderazione degli interessi svolta dai Giudici ticinesi giusta l'art. 96 LStr,
ma alla quale essi si sono a ragione riferiti anche in relazione
all'applicazione dell'art. 8 CEDU (sentenza 2D_81/2009 del 12 aprile 2010
consid. 3.2) e alla quale può essere rinviato a titolo completivo anche in
questa sede.  
La ricorrente rileva di non avere mai avuto modo di tessere grandi legami con
la Bosnia e Erzegovina; avendovi vissuto fino all'età di 12 anni ne conosce
comunque lingua e cultura. Alla luce degli accertamenti contenuti nel giudizio
impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), bisogna poi osservare che non viene in casu
fatto valere nessun impedimento al ritorno oltre a quelli coi quali è
confrontata una persona che fa rientro nel Paese di origine dopo una lunga
assenza e che, in questo contesto, la formazione seguita in Ticino potrà
esserle di aiuto anche dal punto di vista professionale. 
Valutando la colpa, occorre d'altra parte concordare sul fatto che i reati per
i quali è stata condannata l'insorgente - gli ultimi dei quali risalgono al
2014-2015 e non sono quindi lontani nel tempo - non possono essere
semplicemente definiti una "conseguenza del grave lutto" che l'ha colpita e che
il loro compimento era atto a mettere in pericolo la salute di parecchie altre
persone; nel contempo, va rilevato che la ricorrente, che sottolinea di essere
sempre stata "impegnata professionalmente" e "finanziariamente indipendente",
non ha in realtà esitato a compiere reati anche per trarre dei vantaggi
economici rispettivamente per finanziare i suoi consumi. In queste circostanze,
pure il richiamo alla DTF 139 II 121 e alla sentenza 2C_625/2007, per far
valere la stretta relazione tra i reati perpetrati e la tossicomania, non può
di conseguenza esserle di aiuto (sentenze 2C_560/2016 del 6 ottobre 2016
consid. 3 e 2C_733/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 6.1.1). Finché non sarà
uscita definitivamente dallo stato di dipendenza, nemmeno il pericolo di
recidiva può poi essere escluso (sentenza 2C_733/2014 del 18 dicembre 2014
consid. 6.1.3 con rinvii). 
 
5.  
Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è
inammissibile mentre il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico
dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68
cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
C omunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato
della migrazione. 
 
 
Losanna, 14 novembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli 

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