Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.872/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_872/2017            

 
 
Decreto del 27 ottobre 2017 
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Ezio Tranini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio dei lavori sussidiati e
degli appalti, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, 
 
Comune di X.________, 
patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon, 6901 Lugano, 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Luca Binzoni. 
 
Oggetto 
Appalti pubblici, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.188). 
 
 
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,  
 
visto:  
la lettera del 24 ottobre 2017 con cui la ricorrente dichiara di ritirare il
suo ricorso; 
 
 
considerando:  
che, visto il ritiro del ricorso, il termine con scadenza al 6 novembre 2017
fissato alla ricorrente con decreto del 13 ottobre 2017 per versare un anticipo
delle spese (art. 62 LTF) è annullato; 
che il termine scadente il 13 novembre 2017 e accordato con decreto del 13
ottobre 2017 al Tribunale cantonale amministrativo, all'Ufficio dei lavori
sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio, al Comune di
X.________ e alla B.________ SA per presentare eventuali determinazioni viene
ugualmente annullato; 
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32
cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese
giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e
73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF); 
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea
di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa
di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è
motivo per scostarsi da questo principio; 
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né
alla B.________ SA, la quale benché invitata ad esprimersi non ha comunque
(ancora) inviato una risposta; 
 
 
decreta:  
 
1.   
La causa 2C_872/2017 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________,
all'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del
territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 ottobre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud 

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