II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.872/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 2C_872/2017 Decreto del 27 ottobre 2017 II Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Seiler, Presidente, Cancelliera Ieronimo Perroud. Partecipanti al procedimento A.________ SA, patrocinata dall'avv. Ezio Tranini, ricorrente, contro Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, Comune di X.________, patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon, 6901 Lugano, B.________ SA, patrocinata dall'avv. Luca Binzoni. Oggetto Appalti pubblici, ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.188). Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, visto: la lettera del 24 ottobre 2017 con cui la ricorrente dichiara di ritirare il suo ricorso; considerando: che, visto il ritiro del ricorso, il termine con scadenza al 6 novembre 2017 fissato alla ricorrente con decreto del 13 ottobre 2017 per versare un anticipo delle spese (art. 62 LTF) è annullato; che il termine scadente il 13 novembre 2017 e accordato con decreto del 13 ottobre 2017 al Tribunale cantonale amministrativo, all'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio, al Comune di X.________ e alla B.________ SA per presentare eventuali determinazioni viene ugualmente annullato; che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio; che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla B.________ SA, la quale benché invitata ad esprimersi non ha comunque (ancora) inviato una risposta; decreta: 1. La causa 2C_872/2017 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________, all'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 27 ottobre 2017 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Seiler La Cancelliera: Ieronimo Perroud Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben