Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.871/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
2C_871/2017            

 
 
 
Sentenza del 12 ottobre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio (restituzione in intero dei termini), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Giudice delegato
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.432). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'8 agosto 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato
inammissibile il gravame esperito da A.________, cittadina italiana, contro la
risoluzione 24 maggio 2017 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la
decisione 26 gennaio 2016 della Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni che le ha revocato il permesso di domicilio a causa della sua
dipendenza dalla pubblica assistenza, della sua disastrosa situazione economica
e dal fatto che aveva interessato a più riprese le autorità di polizia e
giudiziarie. L'anticipo delle presunte spese processuali richiestole con
lettera raccomandata del 3 luglio 2017, che poi le è stato concesso di pagare a
rate sempre tramite invio raccomandato del 14 luglio 2017, non era infatti
stato versato entro i termini assegnati. 
 
B.   
Il 23 agosto 2017 A.________ ha presentato al Tribunale cantonale
amministrativo un'istanza di restituzione in intero dei termini nella quale ha
addotto da un lato di non essersi accorta della presenza dell'avviso di ritiro
della raccomandata del 14 luglio 2017, che sarebbe stato gettato con altre
carte, e dall'altro che lo stesso avrebbe anche potuto essere immesso nella
casella postale altrui. Il 1° settembre 2017 il Giudice delegato del Tribunale
cantonale amministrativo l'ha respinta, nella misura in cui era ammissibile,
non ravvisando nei motivi invocati dall'interessata gli estremi per ammettere
la domanda. 
 
C.   
Il 7 ottobre 2017 A.________ si è rivolta al Tribunale federale affermando di
non avere visto né trovato nella cassetta postale l'avviso di ritiro
concernente l'invio raccomandato del 14 luglio 2017. Adducendo poi che i suoi
familiari vivono in Svizzera e che non ha più contatti con i parenti residenti
in Italia, chiede che si tenga conto delle sue difficili condizioni di salute
concedendole tempo per sistemare la propria situazione. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid.
1 pag. 44).  
 
1.2. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con
natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82
lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2
LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro
decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, incluse
quelle di natura procedurale, le quali comprendono anche le decisioni
d'inammissibilità, quelle concernenti la restituzione dei termini oppure quelle
con cui la revisione o il riesame sono negati (sentenza 2C_933/2011 del 7
giugno 2012 consid. 1 e numerosi riferimenti).  
 
1.3. Nel caso concreto sebbene oggetto di disamina sia unicamente la sentenza
con cui la Corte cantonale ha respinto, in quanto ammissibile, l'istanza di
restituzione in intero dei termini di ricorso sottopostale dall'insorgente, la
procedura ha però preso avvio dalla decisione di revoca del permesso di
domicilio di cui ella beneficiava. Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1
LTF) dalla destinataria della sentenza querelata (art. 89 cpv. 1 LTF),
l'impugnativa è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto
pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di
un'autorizzazione che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83
lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).  
 
2.   
 
2.1. Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure
sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima
istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non
sono sollevate in sede federale.  
 
2.2. Nella fattispecie, la ricorrente si limita infatti a ribadire quanto già
addotto dinanzi alle autorità cantonali, ossia di non avere trovato l'avviso di
ritiro relativo all'invio raccomandato del 14 luglio 2017, senza tuttavia
esporre in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata
sarebbe contraria al diritto rispettivamente senza confrontarsi nelle debite
forme con i motivi che hanno indotto il Giudice delegato del Tribunale
cantonale amministrativo a rendere il giudizio querelato. Ora una simile
argomentazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv.
2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.  
 
2.3. La ricorrente formula in seguito delle richieste relative alle modalità
del suo rinvio. Sennonché le stesse esulano dall'oggetto del litigio e sono
pertanto inammissibili. Al riguardo l'interessata deve in realtà rivolgersi
all'autorità cantonale di prime cure, la quale nel fissarle un termine di
partenza terrà adeguatamente conto della sua situazione medica e personale.  
 
3.  
 
3.1. Premesse queste considerazioni il ricorso, che non contiene una
motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile
e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. b LTF.  
 
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 12 ottobre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben