Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.829/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_829/2017            

 
 
 
Sentenza del 16 ottobre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Donzallaz, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, Hofgraben 5, 7000
Coira, 
opponente, 
 
Oggetto 
Permesso di domicilio (decadenza), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 e 
29 agosto 2017 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone dei Grigioni, 1a Camera (U 17 38). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 22 e 29 agosto 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone
dei Grigioni ha respinto il ricorso presentato il 26 aprile 2017 da A.________
(1972) cittadino italiano, contro la decisione del 14 marzo 2017 con cui il
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni ha confermato quella
emessa il 20 settembre 2016 dall'Ufficio grigionese della migrazione e del
diritto civile che accertava che il permesso di domicilio di cui l'insorgente
era titolare era decaduto al più tardi il 30 novembre 2014. Sulla base degli
elementi figuranti nell'inserto di causa la Corte cantonale è infatti giunta
alla conclusione che, come constatato dalle precedenti autorità, perlomeno da
quella data l'interessato aveva trasferito il centro dei propri interessi da
W.________ a X.________, in Italia. Inoltre essa ha inflitto una multa
disciplinare al suo allora rappresentante per grave offesa alla decenza nei
confronti di autorità. 
 
B.   
Il 27 settembre 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, venga
annullata la sentenza cantonale impugnata nonché il provvedimento di decadenza
del proprio permesso di soggiorno emesso dall'Ufficio della migrazione e del
diritto civile grigionese. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dal
destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è
nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai
sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne il decadimento di un permesso
che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF
135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).  
 
1.2. Nella misura in cui il ricorrente, oltre all'annullamento del giudizio
querelato, chiede anche quello della decisione dell'Ufficio grigionese della
migrazione e del diritto civile, le sue conclusioni sono inammissibili; tale
atto è infatti stato sostituito dalla sentenza della Corte cantonale (DTF 136
II 539 consid. 1.2 pag. 543 e rinvio).  
 
2.   
Secondo il ricorrente la sentenza contestata sarebbe insufficientemente
motivata e lederebbe pertanto l'art. 29 cpv. 2 Cost. La critica, priva di
qualsiasi motivazione (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), è tuttavia
inammissibile. 
 
3.   
L'impugnativa verte sul riconoscimento della decadenza del permesso di
domicilio di cui beneficiava il ricorrente. 
 
3.1. Giusta l'art. 61 cpv. 2 LStr - norma applicabile anche ai cittadini di uno
Stato parte dell'ALC (vedasi sentenza 2C_52/2014 del 23 ottobre 2014 consid.
3.2) - se uno straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria
partenza, il suo permesso di domicilio decade automaticamente trascorso il
termine di sei mesi; su richiesta presentata prima della scadenza di detto
termine, il permesso di domicilio può essere mantenuto per quattro anni (art.
79 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201]).  
 
3.2. Siccome l'art. 61 cpv. 2 LStr ha la stessa portata dell'art. 9 cpv. 3
della vecchia legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(LDDS), la prassi relativa a quest'ultimo disposto resta applicabile (sentenza
2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 4 e rinvii). Ora, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (vedasi anche l'art. 79 OASA), la
fattispecie della decadenza è realizzata anche se una persona manca
regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni
volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di
visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non
interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone
di un alloggio in Svizzera (DTF 120 Ib 369 consid. 2c pag. 372; sentenza 2C_147
/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1).  
 
3.3. In simili circostanze (ripetuti soggiorni in un altro Paese durante un
lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di
presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende
allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che
costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (sentenza 2C_498/
2015 citata, consid. 4.3; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax e altri (curatori),
Ausländerrecht, 2 ^aed. 2009, n. 8.8 segg.).  
 
4.  
 
4.1. La Corte cantonale ha spiegato in modo dettagliato perché le prove fornite
dall'insorgente, quarantacinquenne non coniugato, senza attività lucrativa e al
beneficio di una rendita d'invalidità svizzera (camera messa a disposizione
gratuitamente; stipulazione di un contratto di assicurazione malattia; macchina
con targhe svizzere; giustificativi di bar e di negozi; iscrizione all'AIRE;
visite presso il medico curante; imposte pagate nel nostro Paese), le quali
attestavano tutt'al più della sua intenzione di risiedere nel nostro Paese, non
apparivano tuttavia determinanti né erano idonee a confermare la propria
residenza effettiva nel Comune (sentenza impugnata pag. 6, 7 e 8 in fine). Essa
ha poi indicato, in maniera altrettanto minuziosa, perché gli elementi in suo
possesso (dichiarazioni della proprietaria secondo cui la camera messa a
disposizione del ricorrente  "per quando è a W.________"era in uno stabile da
tempo disabitato; prelievi mensili sul conto dove veniva versata la rendita
d'invalidità effettuati nel 2015 e nel 2016 esclusivamente presso bancomat
situati a Y.________, nelle vicinanze di X.________, bancomat che si trovano a
122 km di W.________ allorché quelli situati a 10 e 12 km di quest'ultimo
comune non sono mai stati utilizzati; invio della propria corrispondenza fermo
posta a Z.________, nelle immediate vicinanze del confine italiano; possesso di
un telefono di una compagnia italiana; sporadicità delle spese effettuate in
Svizzera) permettevano di giungere alla conclusione che l'insorgente
intratteneva dei rapporti saltuari con la Svizzera e che da anni aveva il
proprio centro degli interessi in Italia, dove peraltro possedeva un
appartamento di cinque locali. Premesse queste considerazioni, la Corte
cantonale ha quindi confermato la decadenza del permesso di domicilio
aggiungendo che fissare la data della decadenza al 30 novembre 2014 era
decisamente compiacente.  
 
4.2. Di fronte a quest'analisi dettagliata e particolareggiata, il ricorrente
si limita a ribadire quanto già fatto valere in sede cantonale (cioè di
possedere un'autovettura targata in Svizzera, di consultare il suo medico
curante in Svizzera, di avere stipulato un contratto di assicurazione malattia,
di essere iscritto all'AIRE e di pagare le sue imposte quale residente) e di
rimproverare all'autorità di prime cure di non avere precisato in cosa
consistevano le verifiche effettuate come anche di non avere verificato quale
corrispondenza era spedita fermo posta. Senonché una simile argomentazione, con
cui l'interessato si accontenta di riproporre genericamente quanto già esposto
dinanzi alle autorità cantonali senza confrontarsi criticamente con i
considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del
diritto disattende le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 LTF e sfugge
pertanto ad un esame di merito (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.;
133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).  
 
4.3. Il ricorrente afferma di seguito che la revoca del proprio permesso di
domicilio in virtù dei combinati art. 63 e 62 cpv. 1 lett. a e b LStr non
sarebbe giustificata. Senonché, come peraltro già rilevato dal Tribunale
cantonale amministrativo, tale problematica non è oggetto di disamina motivo
per cui la critica non va ulteriormente esaminata.  
 
4.4. Il ricorrente, adducendo di adempiere il criterio dell'integrazione posto
dall'art. 50 LStr, sostiene infine che la conferma della decadenza del proprio
permesso di domicilio lederebbe il principio della proporzionalità. A torto.
Come rilevato anche dalla Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale consid. 5
pag. 11), una volta constatato che il centro degli interessi dell'interessato
si trova all'estero e non in Svizzera, nemmeno vi è spazio per esaminare la
fattispecie nell'ottica del principio della proporzionalità (sentenza 2C_498/
2015 citata, consid. 5.4.2 e riferimenti).  
 
4.5. Infine il ricorrente invoca la protezione della vita privata ai sensi
dell'art. 8 n. 1 CEDU. Invano. Lasciata indecisa la questione della
ricevibilità della censura, va osservato che l'interessato in ogni caso non
dimostra l'adempimento delle restrittive condizioni poste dalla prassi al
riguardo, segnatamente l'esistenza di legami sociali e professionali
particolarmente intensi con la Svizzera, i quali devono superare in modo
notevole quelli scaturenti da un'ordinaria integrazione (sentenza 2C_1183/2016
del 6 aprile 2017 consid. 6), ciò tanto più che, come illustrato in precedenza,
egli non ha più, dal novembre 2014, il centro dei suoi interessi in Svizzera.  
 
4.6. In base alle circostanze evocate, il ricorso si avvera pertanto
manifestamente infondato e va quindi respinto.  
 
5.   
 
5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
5.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono
assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Dipartimento di giustizia,
sicurezza e sanità e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a
Camera, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 16 ottobre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud 

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