Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.826/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_826/2017            

 
 
 
Sentenza del 5 ottobre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Daniel Holenstein, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501
Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2012, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2017 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2015.45 +
802015.46). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 29 ottobre 2014 l'Ufficio circondariale di Bellinzona ha notificato ai
coniugi A.________ e B.________ la tassazione per il periodo fiscale 2012 nella
quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 161'400.-- (imposta
cantonale) rispettivamente in fr. 179'900.-- (imposta federale diretta) e la
sostanza in fr. 15'780'000.--. 
I contribuenti hanno contestato la tassazione con reclamo del 5 dicembre 2014
nel quale, oltre a chiedere di considerare il loro allegato tempestivo
rispettivamente di concedere loro il ripristino del termine, hanno fatto valere
di avere nel 2012 trasferito la loro residenza principale in Germania.
Giudicando che gli interessati erano domiciliati in Ticino e perciò ivi
illimitatamente imponibili per appartenenza personale, l'autorità fiscale ha
respinto il reclamo con decisione del 4 febbraio 2015. 
 
B.   
Con ricorso del 9/10 marzo 2015 A.________ e B.________ hanno impugnato la
decisione su reclamo dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello, adducendo di essere solo limitatamente imponibili in Svizzera.
Effettuata l'istruttoria della causa, nell'ambito della quale gli insorgenti
sono stati invitati in particolare a prendere posizione sulla tempestività del
loro reclamo del 5/9 dicembre 2014, la Corte cantonale ne ha respinto il
gravame con sentenza del 10 agosto 2017. Ricordato in primo luogo che il
mancato ossequio di un presupposto processuale da parte dell'istanza precedente
doveva essere rilevato d'ufficio, i giudici ticinesi hanno considerato che
l'Ufficio circondariale di tassazione aveva a torto ammesso la tempestività del
reclamo sottopostogli, il quale risultava invece tardivo e per tal motivo
avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile. I giudici cantonali hanno poi
aggiunto che, a prescindere di questa argomentazione di carattere formale, il
ricorso si sarebbe comunque rilevato infondato nel merito e per tal motivo
avrebbe dovuto essere respinto. In effetti, oltre al fatto che i contribuenti
avevano agito in modo contraddittorio, in contrasto con il principio della
buona fede, essi non avevano in ogni caso fornito elementi che comprovavano
l'esistenza di un domicilio all'estero, prevalente su quello esistente in
Ticino nel periodo fiscale in questione. Il centro dei loro interessi era di
conseguenza in Svizzera ove erano illimitatamente imponibili. 
 
 
C.   
Il 21 settembre 2017 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza
cantonale con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
chiedendone l'annullamento e il rinvio all'autorità fiscale di prime cure per
nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 141 III 395 consid. 2.1 pag. 397; 141 II 113
consid. 1 pag. 116). 
 
2.   
L'impugnativa è stata scritta in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non
vengono però fatti valere motivi per scostarsi dalla regola sancita dall'art.
54 cpv. 1 LTF. Questa sentenza è quindi redatta nella lingua della decisione
contestata, ovvero in italiano. 
 
3.   
Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna
delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione
finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dai
destinatari del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse
all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), e va pertanto trattato
quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al
riguardo, cfr. anche l'art. 73 LAID [RS 642.14]; sulla portata di questa norma
in relazione con la legge sul Tribunale federale, vedasi DTF 134 II 186 consid.
1.3 pag. 188). 
 
4.   
Come accennato nei fatti, la sentenza impugnata poggia su di una doppia
motivazione. Per consolidata giurisprudenza quando la decisione querelata
poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per
definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a
dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag.
100 e riferimenti); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del
giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III
221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Nella presente fattispecie
l'argomentazione dei ricorrenti è tutta tesa a dimostrare che nel 2012 essi
hanno trasferito la loro residenza principale in Germania e che sono solo
limitatamente imponibili in Svizzera. I ricorrenti non spendono invece una
parola per tentare di far apparire contraria al diritto la prima motivazione
formulata dalla Corte cantonale, secondo la quale il fatto che l'istanza
precedente avesse ignorato la mancanza di un presupposto processuale andava
rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso e che nella fattispecie il loro
reclamo appariva tardivo e avrebbe dovuto per tal motivo essere dichiarato
irricevibile (sentenza impugnata consid. 2 pag. 5 a 8). Non esprimendosi su una
delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato il ricorso non
rispetta le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF e deve, pertanto, essere
dichiarato inammissibile (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120). 
 
5.   
Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art.
108 cpv. 1 lett. b LTF. 
 
6.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei
ricorrenti con vincolo di solidarietà (artt. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con
vincolo di solidarietà. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo. 
 
 
Losanna, 5 ottobre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud 

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