Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.802/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_802/2017  
 
 
Sentenza del 10 gennaio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Haag, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
rappresentata dal padre B.________, quest'ultimo patrocinato dagli avv. Fulvio
Pezzati e Fabiola Malnati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 31 luglio
2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. 52.2016.604). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ è nata in Kosovo il... 2003. A quel momento, i suoi genitori
B.________ e C.________ avevano già divorziato. 
Con decisione del 1° novembre 2005, A.________ è stata affidata al padre, al
quale era stata consegnata alla nascita. 
 
B.   
La madre di A.________ vive in Svizzera dal 1998 ed è titolare di un permesso
di domicilio nel Canton Berna. Il padre di A.________ è stato autorizzato a
entrare in Svizzera nel dicembre 2005, per vivere con D.________, sposata in
seconde nozze. A tal fine, il 28 dicembre 2005 è stato posto a beneficio di un
permesso di dimora. Dopo il divorzio (maggio 2011), ha continuato a soggiornare
nel nostro Paese in base a un permesso di dimora per svolgere un'attività
lucrativa (maggio 2011), quindi di un permesso di domicilio (dicembre 2015). 
Nel settembre 2015, B.________ si è sposato per una terza volta. Nel giugno
rispettivamente nell'ottobre 2016 le autorità competenti hanno autorizzato la
nuova coniuge e le figlie da lei avute nel 2012 e 2016 a entrare in Svizzera
per ricongiungersi con lui. 
 
C.   
Il 5 aprile 2016, una richiesta di ricongiungimento familiare con il padre è
stata depositata anche per A.________. 
In tale contesto, B.________ ha spiegato che la figlia aveva fino ad allora
vissuto con i nonni paterni, essendo egli da solo in Svizzera e non potendo
occuparsene in modo adeguato. Ha inoltre precisato che l'ha sempre mantenuta,
che le ha fatto visita quando era possibile, e che, potendo richiedere il
ricongiungimento con l'attuale moglie, voleva cogliere l'opportunità di fare
venire in Svizzera anche A.________. 
 
D.   
Il 15 giugno 2016, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino ha tuttavia respinto l'istanza, rilevando che la
domanda di ricongiungimento era tardiva e che la stessa non poteva essere
accolta nemmeno in base a interessi familiari preponderanti, poiché simili
ragioni non erano date. 
 
La decisione della Sezione della popolazione è stata in seguito confermata sia
dal Consiglio di Stato ticinese che dal Tribunale cantonale amministrativo,
espressosi in merito con sentenza del 31 luglio 2017. Anch'esso è infatti
giunto alla conclusione che i termini previsti dall'art. 47 cpv. 1 LStr non
erano stati rispettati e che ravvisabili non erano neanche gli estremi per
applicare l'art. 47 cpv. 4 LStr. 
 
E.   
Il 15 settembre 2017, A.________ si è rivolta al Tribunale federale domandando
la riforma della sentenza di ultima istanza cantonale e la concessione del
permesso richiesto. 
Il Tribunale amministrativo ticinese si è riconfermato nel proprio giudizio.
Chiedendo il rigetto dell'impugnativa, ad esso ha fatto in sostanza rinvio
anche la Sezione della popolazione. Il Governo ticinese si è invece rimesso
alle valutazioni di questa Corte. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
Nel caso in esame, il gravame sfugge a detta clausola in quanto l'art. 43 cpv.
1 LStr riconosce ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno
straniero titolare di un permesso di domicilio un vero e proprio diritto al
ricongiungimento familiare (sentenza 2C_839/2014 del 25 settembre 2014 consid.
4). Dal profilo della ricevibilità, la questione a sapere se tale diritto
sussista davvero non è determinante (art. 47 LStr; sentenza 2C_421/2015 del 31
agosto 2015 consid. 1.1). 
 
1.2. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale
superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), il ricorso è stato presentato nei
termini (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla
destinataria della pronuncia contestata. Confermando la stessa il diniego del
permesso richiesto, dato è anche l'interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF).
 
Per quanto precede, l'impugnativa è quindi ammissibile quale ricorso ordinario
ex art. 82 segg. LTF. 
 
2.  
 
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile
lamentare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via
generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il
Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non
è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi
sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).
Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della
violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale esamina in effetti
simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate con precisione (art. 106
cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento sull'accertamento dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF).
Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'
art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto
il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552
consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). A
meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non
tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in
ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133
IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.3. Dato che l'insorgente non dimostra che siano stati accertati o apprezzati
violando il diritto e che, come vedremo (successivo consid. 3.3), nemmeno
sussistono gli estremi per produrre nuovi documenti sulla base dell'art. 99 LTF
, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale
anche nel caso in esame (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_550/2015 del 1°
ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1,
nelle quali viene spiegato che, in assenza di precise critiche, segnatamente
d'arbitrio, pure aggiunte e precisazioni non possono essere considerate).  
 
3.  
 
3.1. Nel diritto degli stranieri, il ricongiungimento familiare è regolato
dall'art. 42 segg. LStr. Il diritto al ricongiungimento va fatto valere entro
cinque anni; per i figli con più di 12 anni, il termine si riduce a 12 mesi (
art. 47 cpv. 1 e 3 LStr; art. 73 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201]; DTF
137 I 284 consid. 2.7 pag. 293 seg.; 137 II 393 consid. 3.3 pag. 395 segg.).
Per i familiari di uno straniero, il termine comincia a decorrere dal rilascio
del permesso di dimora o dall'insorgere del legame familiare (art. 47 cpv. 3
lett. b Lstr in relazione con l'art. 73 cpv. 2 OASA; DTF 137 II 393 consid. 3.3
pag. 395 segg.).  
Purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame
familiare sia insorto prima di tale data, i termini di cui all'art. 47 cpv. 1
decorrono dall'entrata in vigore della legge federale sugli stranieri, il 1°
gennaio 2008 (art 126 cpv. 3 LStr; sentenze 2C_1154/2016 del 25 agosto 2017
consid. 2.2 e 2C_160/2016 del 15 novembre 2016 consid. 2.1). Quando in
precedenza non è mai stata presentata nessuna tempestiva domanda di
ricongiungimento familiare, l'ottenimento di un permesso di domicilio da parte
di una persona che già disponeva di un permesso di dimora non fa decorrere
nessun nuovo termine (DTF 137 II 393 consid. 3.3 pag. 395 segg.; sentenze
2C_1154/2016 del 25 agosto 2017 consid. 2.2.1; 2C_386/2016 del 22 maggio 2017
consid. 2.1 e 2C_160/2016 del 15 novembre 2016 consid. 2.1). 
 
3.2. Nel caso in esame, B.________ è in possesso di un permesso di dimora
valido (per lo meno) a partire dal 28 dicembre 2005 (precedente consid. B). La
sola e unica richiesta di ricongiungimento familiare presentata per la figlia
A.________ porta però la data del 5 aprile 2016 (precedente consid. C).  
Così stando le cose, è quindi a ragione che la Corte cantonale ha giudicato che
i termini previsti dall'art. 47 cpv. 1 Lstr non sono stati rispettati. Ritenuto
che la legge federale sugli stranieri è entrata in vigore il 1° gennaio 2008,
la domanda di ricongiungimento familiare con A.________ avrebbe infatti dovuto
essere formulata al più tardi entro la fine del 2012. 
 
3.3. Nel contempo - visto che la Corte cantonale indica correttamente che i
termini per la richiesta del ricongiungimento scadevano il 31 dicembre 2012, ma
poi svolge un discorso anche in relazione alla concessione del permesso di
domicilio - occorre rilevare a chiare lettere che, non avendo la ricorrente
presentato nessuna domanda di ricongiungimento prima del 5 aprile 2016, la
concessione del permesso di domicilio a B.________ (avvenuta il 28 dicembre
2015) non fa decorrere nessun nuovo termine (DTF 137 II 393 consid. 3.3 pag.
395 segg.; sentenze 2C_1154/2016 del 25 agosto 2017 consid. 2.2.1 e 2C_386/2016
del 22 maggio 2017 consid. 2.1).  
Di conseguenza, anche le critiche contenute nell'impugnativa in relazione a
questo secondo aspetto, non decisivo, che l'insorgente formula tentando di
avvalersi di nuovi documenti, non necessitano di essere approfondite. 
 
4.   
Confermata la tardività della richiesta di ricongiungimento formulata per la
prima volta il 5 aprile 2016, resta ora da verificare se, come sostenuto
nell'impugnativa, andassero riconosciuti dei gravi motivi familiari ai sensi
dell'art. 47 cpv. 4 LStr. 
 
4.1. Un ricongiungimento familiare differito, come quello in discussione, è
autorizzato in presenza di "gravi motivi familiari" (art. 47 cpv. 4 LStr).
Simili motivi sussistono quando il benessere del figlio può essere assicurato
solo dal ricongiungimento coi familiari in Svizzera (art. 75 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA;
RS 142.201]).  
Contrariamente a quanto risulta dal testo di legge, davanti a una domanda di
ricongiungimento differito va svolto un apprezzamento complessivo della
fattispecie (sentenza 2C_780/2012 del 3 settembre 2012 consid. 2.2.2). In
questo senso, è necessario tenere conto degli obiettivi perseguiti con
l'introduzione dei termini previsti dall'art. 47 LStr, ovvero: da un lato,
favorire l'integrazione dei bambini, attraverso un ricongiungimento precoce e
la concessione della possibilità di fare loro seguire l'intera formazione
scolastica in Svizzera; dall'altro, contrastare domande presentate
abusivamente, poco prima del raggiungimento dell'età in cui il minore entra nel
mondo del lavoro, e volte principalmente a garantire a quest'ultimo un avvenire
professionale piuttosto che la vita familiare (messaggio dell'8 marzo 2002
relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3327 segg., p.to
1.3.7.7; sentenza 2C_421/2015 del 31 agosto 2015 consid. 3.1). 
Determinante è l'interesse del minore, non l'aspetto puramente economico, e
quest'ottica sottende pure all'art. 3 n. 1 della convenzione del 20 novembre
1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107; DTF 139 I 315 consid. 2.4 pag. 321;
137 I 284 consid. 2.3.1 pag. 290 seg.; sentenza 2C_1172/2016 del 26 luglio 2017
consid. 4.3.1). 
 
4.2. In presenza di una richiesta di ricongiungimento familiare motivata da
cambiamenti importanti delle circostanze all'estero, la giurisprudenza richiede
in particolare di considerare se vi siano delle soluzioni che permettono la
permanenza del minore nel proprio Paese di origine (sentenza 2C_887/2014
dell'11 marzo 2015 consid. 3.1).  
La prova dell'assenza di soluzioni che permettano la permanenza in patria
spetta a chi richiede il ricongiungimento familiare; semplici affermazioni in
questo senso non bastano (sentenze 2C_1154/2016 del 25 agosto 2017 consid. 3.1;
2C_1/2017 del 22 maggio 2017 consid. 4.1.4 e 2C_303/2014 del 20 febbraio 2015
consid. 6.1 in fine). L'esame degli elementi addotti a sostegno della mancanza
di valide alternative di assistenza nel Paese di origine dev'essere ancor più
rigoroso quando il minore ha raggiunto una certa età e le difficoltà di
integrazione che egli incontrerebbe in Svizzera appaiono notevoli (DTF 137 I
284 consid. 2.2 pag. 289; sentenze 2C_1154/2016 del 25 agosto 2017 consid. 3.1;
2C_147/2015 del 22 marzo 2016 consid. 2.4.3 e 2C_767/2015 del 19 febbraio 2016
consid. 5.1.2). 
La concessione di un'autorizzazione di soggiorno trascorsi i termini previsti
dall'art. 47 LStr deve restare l'eccezione; ciò nonostante è necessario
applicare l'art. 47 cpv. 4 LStr in maniera tale da non violare il diritto a una
vita privata e familiare garantito dagli art. 13 Cost. e 8 CEDU (sentenze
2C_1093/2016 del 29 maggio 2017 consid. 3.2; 2C_780/2012 del 3 settembre 2012
consid. 2.2.2; 2C_765/2011 del 28 novembre 2011 consid. 2.1). 
 
4.3. Preso atto dei fatti accertati nel querelato giudizio, che vincolano
questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.3), anche
l'applicazione dell'art. 47 cvp. 4 LStr da parte della Corte cantonale, al cui
apprezzamento può essere qui rinviato a titolo completivo, non presta tuttavia
il fianco a critica.  
 
4.3.1. Come osservato nella pronuncia contestata, la ricorrente - che al
momento dell'inoltro dell'istanza di ricongiungimento familiare aveva passato i
tredici anni e che quando è stata prolata la sentenza impugnata ne aveva
quattordici e mezzo - ha seguito la sua formazione scolastica in Kosovo dove ha
sempre vissuto con i nonni paterni, nati nel 1938 e nel 1950. Tale assetto è
stato d'altra parte voluto proprio da suo padre, che ha quindi accettato che i
rapporti familiari con la figlia venissero vissuti soltanto in maniera
limitata: per mezzo di contatti telefonici, epistolari e di visite.  
 
4.3.2. Sempre come fatto dai Giudici ticinesi, va nel contempo considerato che
l'insorgente ha raggiunto un'età che non impone più una cura assidua e che
quindi nulla impedisce ai nonni - affetti da disturbi cardiorespiratori [nonno]
rispettivamente da patologie reumatiche e depressive [nonna], che non sono però
tali da impedire loro del tutto di continuare a badare alla nipote - di farsi
aiutare in futuro da conoscenti o da terze persone, il cui impiego potrà se del
caso essere finanziato ad hoc da B.________ (sentenza 2C_421/2015 del 31 agosto
2015 consid. 5.2 in cui viene fatto riferimento proprio anche alla possibilità,
in assenza di altri familiari, che qui è stata invero solo affermata, di far
capo a un puntuale aiuto da parte di terzi).  
 
4.3.3. Pure il tentativo di identificare il mutamento essenziale della
situazione con il trasferimento in Svizzera della matrigna non può infine
essere condiviso siccome, in base ai fatti che risultano dal giudizio
impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF, precedente
consid. 2.3), la comunione domestica tra la matrigna e la ricorrente è durata
per poco tempo. Con la Corte cantonale, va inoltre rilevato che l'originaria
domanda di ricongiungimento familiare non faceva specifico riferimento né alle
condizioni di salute dei nonni, né all'eventuale ruolo educativo della
matrigna, evidenziati solo dopo che l'istanza di ricongiungimento familiare era
stata dichiarata tardiva.  
 
4.4. Confermando il diniego degli estremi per il riconoscimento del diritto a
un ricongiungimento familiare differito giusta l'art. 47 cpv. 4 LStr,
evidenziando che la domanda presentata il 5 aprile 2016 tende principalmente ad
offrire alla ricorrente migliori opportunità formative e professionali, la
Corte cantonale non ha quindi violato né la legge federale sugli stranieri né
il diritto convenzionale richiamato nel ricorso.  
Nella misura in cui l'insorgente ha passato tutta la sua vita in Kosovo e non
ha mai vissuto con il padre, questa soluzione corrisponde effettivamente anche
all'interesse superiore della stessa ai sensi della convenzione sui diritti del
fanciullo. Per l'insorgente, un taglio dei legami familiari, sociali e
culturali intessuti finora per trasferirsi in un Paese di cui non parla la
lingua e nel quale non ha mai vissuto - nemmeno durante le vacanze, per rendere
visita ai genitori - va infatti considerata una soluzione tutt'altro che
adeguata (sentenze 2C_1172/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.3.1 e 2C_1102/2016
del 25 aprile 2017 consid. 3.5). 
 
5.   
Per quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (
art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
C omunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 10 gennaio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli 

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