Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.785/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
2C_785/2017  
 
 
Sentenza del 5 aprile 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Donzallaz, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2010, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 luglio
2017 dalla Camera di diritto 
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
80.2016.98-99). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nel periodo fiscale 2010, A.________ era alle dipendenze della società
C.________ AG in qualità di [...]. Dal certificato di salario rilasciatogli
quell'anno risulta che egli ha percepito uno stipendio Iordo di fr. 184'800.--
e un bonus di fr. 571'698.--. Inoltre, gli sono state rimborsate le spese di
viaggio, vitto e alloggio effettive e gli è stata corrisposta un'indennità a
forfait per spese d'automobile. Nella dichiarazione d'imposta 2010, A.________
ha tra l'altro chiesto il riconoscimento in deduzione di un importo di fr.
36'127.-- relativo a spese professionali, così composto: (a) spese di trasporto
dal domicilio al luogo di lavoro, fr. 5'000.--; (b) spese supplementari per
doppia economia domestica, fr. 3'200.--; (c) altre spese professionali
sostenute, fr. 27'927.--. 
Il 28 marzo 2012, l'Ufficio circondariale di tassazione competente ha
notificato ai coniugi A.________ e B.________ la decisione di tassazione 2010.
In tale contesto, ha riconosciuto deduzioni per spese professionali per
complessivi fr. 7'127.--, così suddivisi: (a) fr. 3'200.--, forfait per doppia
economia domestica; (b) fr. 3'927.--, per l'uso professionale di un locale
della loro abitazione. 
 
B.   
Con decisione del 23 marzo 2016 il fisco ha respinto il reclamo presentato il
27 aprile 2012 contro la tassazione. La decisione su reclamo relativa all'anno
2010 è stata a sua volta confermata dalla Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con
sentenza del 13 luglio 2017. 
Chiamata in via principale a pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento di
una deduzione di fr. 24'000.-- per "spese di rappresentanza", ha infatti
anch'essa ritenuto che la stessa andasse respinta. Constatato che durante
l'udienza indetta il 9 marzo 2017 A.________ e B.________ hanno lamentato in
aggiunta una violazione del principio di celerità e preteso il versamento di un
indennizzo di fr. 16'000.--, la Corte ticinese ha quindi negato anche tale
richiesta. 
 
C.   
Il 14 settembre 2017, A.________ e B.________ hanno impugnato quest'ultimo
giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. 
Nel corso della procedura, la Corte cantonale si è riconfermata nelle
motivazioni della propria sentenza. La domanda di respingere il ricorso è
giunta pure dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa è stata presentata nei termini dai destinatari del giudizio
contestato (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), con
interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio
ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg.
LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 146 LIFD e l'art. 73 della legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14
dicembre 1990 [LAID; RS 642.14]). Visto l'esito della lite, la questione
dell'ammissibilità delle singole conclusioni, tra l'altro non cifrate, non
necessita ulteriori approfondimenti.  
 
1.2. Per quanto si riferisca all'oggetto del litigio (precedente consid. B), e
soddisfi all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge sul Tribunale
federale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag.
245 seg. e 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254), il ricorso risulta
manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista
dall'art. 109 LTF.  
 
I.       Imposta federale diretta  
 
2.  
 
2.1. Tenuta in via principale ad esprimersi sulla richiesta di riconoscimento
di una deduzione di fr. 24'000.-- per "spese di rappresentanza", la Camera di
diritto tributario ha anch'essa considerato che detta domanda andasse respinta.
Richiamato il tenore dell'art. 26 LIFD nella versione in vigore nel periodo
fiscale litigioso, ha infatti rilevato che: (a) l'onere della prova in
relazione alla richiesta di riconoscimento della deduzione spettava ai
contribuenti, ma che essi si sono limitati a sostenere che non può che essere
"verosimile, sulla base di fatti notori e/o esperienza di vita" che A.________
abbia spese di rappresentanza, senza addurre al riguardo prova alcuna; (b)
nella sentenza 2C_112/2014 del 15 settembre 2014, il Tribunale federale ha
anche già avuto modo di escludere che, in mancanza di una qualsiasi prova
dell'esistenza di spese effettive, l'autorità fiscale debba procedere ad una
valutazione, ritenuto che una stima potrebbe entrare in considerazione solo se
fosse accertato che delle spese professionali sono state sostenute, ma non ne è
conosciuta la precisa misura; (c) i riferimenti alla prassi della Divisione
delle contribuzioni e dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone
Ticino, contenuti nell'impugnativa, non erano pertinenti; (d) infine, leso non
era nemmeno il principio della buona fede, poiché tra le parti non vi era stato
nessun ruling, quanto piuttosto un accordo transattivo di carattere procedurale
e quest'ultimo riguardava inoltre un altro periodo fiscale da quello in
discussione.  
 
2.2. Insorgendo davanti al Tribunale federale, i ricorrenti prendono in
sostanza posizione solo sull'argomentazione riassunta nei p.ti (a) e (b); in
questo contesto, sostengono che la sentenza 2C_112/2014 del 15 settembre 2014
si riferisca a un caso diverso, non paragonabile al loro, e ribadiscono che le
spese di rappresentanza di A.________ siano da considerare un fatto notorio.  
 
2.2.1. A torto, tuttavia. Come con pertinenza osservato dalla Corte cantonale,
la dimostrazione del sussistere delle spese professionali effettive alla base
della deduzione di fr. 24'000.-- richiesta, quale fattore che concorre a
ridurre il carico fiscale, spetta infatti al contribuente (DTF 133 II 153
consid. 4.3 pag. 158; sentenze 2C_937/2013 del 6 giugno 2014 consid. 2; 2C_477/
2009 dell'8 gennaio 2010 consid. 4 e 2C_260/2008 del 6 agosto 2008 consid. 2.3;
art. 26 cpv. 2 LIFD nella versione menzionata nel considerando 1.1 del giudizio
impugnato; art. 4 in relazione con l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 10
febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale
diretta [RS 642.118.1]). Di conseguenza, quando quest'ultimo non soddisfa
all'onere della prova che gli incombe e non produce alcunché, al fisco non
resta che constatare che la prova necessaria non è stata addotta e negare la
deduzione in questione, come avvenuto nella fattispecie, senza che vi sia
spazio per riferirsi alla nozione di "fatto notorio".  
 
2.2.2. Una tassazione d'ufficio per mezzo di una stima, pure richiesta dai
ricorrenti, entra semmai in considerazione quando in gioco è solo l'ammontare
della deduzione e il suo accertamento nell'ambito della procedura probatoria si
sia rivelato impossibile per dei motivi che sono indipendenti dal contribuente
(sentenze 2C_810/2014 del 30 luglio 2015 consid. 6.1 e 2C_112/2014 del 15
settembre 2014 consid. 6.3.1, a ragione citata anche dai Giudici ticinesi;
2C_154/2009 del 28 settembre 2009 consid. 5.2; 2C_708/2007 del 19 maggio 2008
consid. 4.1 e 4.2; ISABELLE ALTHAUS-HOURIET, in: Noël/Aubry Girardin [editori],
Commentaire LIFD, 2a ed. 2017, n. 13 seg. ad art. 130; FELIX RICHNER/WALTER
FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3a ed. 2016, n.
31 e 42 segg. ad art. 130 LIFD). In base ai fatti accertati nel giudizio
impugnato, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), una
simile fattispecie non è però in casu data. Come già ricordato, la richiesta di
deduzione avanzata dagli insorgenti, che ammonta tra l'altro ad un importo
considerevole, non è infatti stata accompagnata dalla benché minima prova
riguardo alle spese effettive che essi affermano di aver sostenuto (giudizio
impugnato, consid. 2.6).  
 
3.  
 
3.1. Negata - a ragione - la deduzione per spese di rappresentanza, la Corte
cantonale ha respinto anche la richiesta del riconoscimento della lesione degli
art. 6 CEDU e 29 cpv. 1 Cost., che impongono il rispetto del principio di
celerità, quindi di un'indennità di fr. 16'000.--.  
 
3.2. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, anche in questo caso la
conclusione dei Giudici ticinesi merita conferma. Secondo la giurisprudenza
costante della Corte europea dei diritti dell'uomo così come di quella del
Tribunale federale, una semplice procedura di tassazione (non quindi una
procedura penale fiscale) non rientra infatti nel campo di applicazione dell'
art. 6 CEDU (sentenze della Corte EDU  Chambaz contro Svizzera del 5 aprile
2012 [11663/04] § 38;  Ferrazzini contro Italia del 12 luglio 2001 [44759/98] §
25 segg.; DTF 140 I 68 consid. 9.2 pag. 74; sentenze 2C_1157/2016 del 2
novembre 2017 consid. 4.2 e contrario; 2C_742/2016 del 26 gennaio 2017 consid.
4; 2C_99/2015 del 2 giugno 2015 consid. 4.3 e 2C_63/2014 del 5 novembre 2014
consid. 3.2 e contrario). D'altra parte, la constatazione della violazione
dell'art. 29 cpv. 1 Cost. presuppone che l'amministrato abbia sollecitato
l'autorità ad accelerare l'esame del suo incarto o abbia interposto un ricorso
per denegata giustizia prima che essa rendesse la propria decisione, ciò che
non risulta esser stato qui il caso (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_930/2015
del 26 novembre 2015 consid. 5.3 e 2C_89/2014 del 26 novembre 2014 consid.
5.1).  
 
II.       Imposta cantonale         
 
4.   
Nel quadro di quanto previsto dall'art. 9 cpv. 1 LAID, l'art. 26 cpv. 1 LIFD
trova il suo corrispettivo nell'art. 25 cpv. 1 della legge tributaria del
Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 10.2.1.1]; sentenza 2C_260/2008
del 6 agosto 2008 consid. 5). Per quanto ammissibile, il ricorso (con cui
vengono in ogni caso formulate critiche e conclusioni valide sia per l'imposta
federale diretta che per l'imposta cantonale, senza distinzioni) va di
conseguenza respinto anche con riferimento all'imposta cantonale. 
 
III.       Spese e ripetibili  
 
5.   
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto
con riferimento a tutte le conclusioni. Le spese giudiziarie sono poste a
carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
In riferimento all'imposta federale diretta, nella misura in cui è ammissibile,
il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
2.   
In riferimento all'imposta cantonale, nella misura in cui è ammissibile, il
ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido. 
 
4.   
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo.  
 
 
Losanna, 5 aprile 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli 

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