Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.737/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
2C_737/2017            

 
 
 
Sentenza del 25 settembre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Stadelmann, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 luglio 2017 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.562). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere beneficiato di permessi temporanei L UE/AELS (2005-2008),
A.________, cittadino italiano, ha ottenuto il 9 agosto 2005 un permesso di
dimora UE/AELS valido fino al 5 febbraio 2013. Il 17 aprile 2013 la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha
negato il rilascio di un permesso di domicilio perché aveva interessato le
autorità giudiziarie penali, rinnovandogli comunque il permesso di dimora UE/
AELS fino al 5 febbraio 2018. 
Rimasto senza impiego da fine 2011 e esaurite, nel maggio 2013, le indennità di
disoccupazione, A.________ è caduto a carico dell'assistenza pubblica.
Informato dalla Sezione della popolazione che non erano più adempiute le
condizioni del suo permesso, egli ha sottoscritto, il 16 ottobre 2013, un
contratto di lavoro a tempo parziale (60 %) con inizio il 1° dicembre
successivo e ha rinunciato alle prestazioni assistenziali nel novembre 2013.
Nell'aprile 2015 A.________ si è di nuovo ritrovato a carico dell'assistenza
pubblica, motivo per cui con decisione del 14 agosto 2015, notificatagli il 29
settembre successivo, è stato formalmente ammonito. 
 
B.   
Compiuti ulteriori accertamenti e conferito a A.________ la possibilità di
esprimersi, il 21 ottobre 2015 la Sezione della popolazione gli ha revocato il
permesso di dimora UE/AELS nonché fissato un termine per lasciare la Svizzera.
A sostegno della propria decisione la citata autorità ha osservato che
l'interessato da tempo non lavorava più e che era a carico della pubblica
assistenza. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato,
il 5 ottobre 2016, e poi dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con
sentenza del 26 luglio 2017. 
 
C.   
Il 1° settembre 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso con cui chiede che, conferito l'effetto sospensivo al proprio gravame,
la sentenza cantonale sia annullata e gli sia confermato il permesso di dimora
UE/AELS. Domanda inoltre di essere esentato dal dovere versare un eventuale
anticipo a copertura delle spese giudiziarie. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorrente, cittadino italiano, può, di principio, appellarsi
all'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a
soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa, senza che
l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag.
179). Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima
istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto
pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art.
89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, di regola, ricevibile quale ricorso in
materia di diritto pubblico.  
 
1.2. Ai sensi dell'art. 99 LTF è esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo
la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a
tale momento (cosiddetti veri nova). Nel caso specifico non si terrà conto
"dell'accordo di collaborazione per programma di attività di utilità pubblica"
sottoscritto il 22 agosto 2017 e accluso al ricorso: essendo posteriore alla
sentenza impugnata fa parte dei cosiddetti nova in senso proprio e sfugge
pertanto ad un esame di merito (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg. e
richiami).  
 
2.   
Nella sentenza impugnata il Tribunale cantonale amministrativo ha spiegato
perché l'insorgente non poteva più essere considerato un lavoratore ai sensi
dell'art. 6 Allegato I ALC (da anni non svolgeva più un'attività lavorativa),
perché non poteva appellarsi al diritto di rimanere di cui all'art. 4 cpv. 1
Allegato I ALC (non essendo colpito da inabilità permanente al lavoro) e perché
non poteva fruire di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6
ALC e 24 Allegato I ALC (a carico della pubblica assistenza dall'aprile 2015 e
nell'incapacità di mantenersi economicamente). Esaminando poi il caso dal
profilo del diritto interno, la Corte cantonale ha rilevato che l'interessato
adempiva sia il motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr (RS
142.20), siccome da tempo dipendeva dall'aiuto sociale (avendo dall'aprile 2015
percepito prestazioni assistenziali pari a fr. 44'536.80) sia quello sancito
dall'art. 62 cpv. 1 lett. c LStr, dato che aveva interessato a più riprese le
autorità giudiziarie tra il 2012 e il 2016. Infine è giunta alla conclusione
che il provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalità.
Sebbene il suo soggiorno in Svizzera era di media durata, l'insorgente non
poteva definirsi integrato: non lavorava più dalla fine del 2011 e dall'aprile
2015 era a carico della pubblica assistenza. Un suo rientro nella vicina
Penisola, dove aveva vissuto sino all'età di 35 anni prima di venire in
Svizzera e dove possedeva i suoi principali legami culturali, sociali e
familiari (sua madre e i suoi fratelli vi risiedevano), non era pertanto atto a
compromettere un suo reinserimento sociale e professionale. 
 
3.   
Il ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al
fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione,
rispettivamente che sono adempiute in concreto le condizioni poste dall'art. 62
cpv. 1 lett. e LStr che permettono di revocare un'autorizzazione di soggiorno.
In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in
questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio
contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 6 segg. consid. 3 e 4). Il ricorrente
si limita ad affermare di avere sottoscritto un contratto di collaborazione che
gli agevolerà il rientro nel mercato del lavoro. Sennonché, come illustrato in
precedenza (cfr. consid. 1.2), detta affermazione si fonda su fatti posteriori
alla sentenza qui impugnata e non può di conseguenza essere presa in
considerazione. 
 
4.   
Il ricorrente, facendo valere di avere solo contatti sporadici con i parenti
viventi in Italia, paese che avrebbe lasciato da oltre trenta anni, censura
implicitamente una lesione del principio della proporzionalità. Sennonché, come
rilevato dalla Corte cantonale, il suo soggiorno in Svizzera è di media durata
- senza dimenticare che dall'ottobre 2015 la sua presenza è solo tollerata, in
attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso - ed egli
ha dimostrato grandi difficoltà d'integrazione sia dal profilo lavorativo (non
lavora più da anni) che economico (a carico dell'assistenza pubblica in modo
costante dall'aprile 2015, diversi debiti privati). Un suo rientro in patria,
dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici ai nostri e dove
vive sua madre e i sui fratelli risulta pertanto esigibile. E per quanto
concerne gli inconvenienti ivi legati, va qui riaffermato che si tratta di
disagi ai quali sono confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a
tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero.
Aggiungasi infine che per quanto concerne i suoi non meglio precisati problemi
di salute, gli stessi potranno essere trattati in modo adeguato anche dalle
strutture sanitarie italiane (sentenza 2C_887/2016 del 16 gennaio 2017 consid.
6.2.2 e rinvii). 
 
5.   
Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato
e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF. 
 
6.   
 
6.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
6.2. Per quanto la domanda di essere esentato dal dovere versare un anticipo
alle spese è da considerare come domanda di gratuito patrocinio, questa non può
trovare accoglimento, atteso che le conclusioni erano sin dall'inizio prive di
probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese seguono quindi la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità
vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 25 settembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente:       La Cancelliera: 
 
Seiler       Ieronimo Perroud 
 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben