Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.707/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_707/2017        

Sentenza del 25 agosto 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente.
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane, Divisione principale procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.

Oggetto
Procedura di riporto del pagamento,
art. 12 DPA,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 24 luglio
2017 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Fatti:

A. 
Con ricorso del 22 maggio 2017, la A.________ SA ha impugnato davanti al
Tribunale amministrativo federale una decisione della Divisione generale delle
dogane in materia di riscossione posticipata dell'imposta sul valore aggiunto.

B. 
Mediante decisione incidentale del 21 giugno 2017, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato l'insorgente a versare un anticipo delle spese processuali
presunte di fr. 7'000.-- entro il 12 luglio 2017. La citata decisione indicava
che, in caso di mancato pagamento entro il termine, il ricorso sarebbe stato
dichiarato inammissibile. Essendo l'anticipo richiesto stato versato solo il 18
luglio 2017, con sentenza del 24 luglio 2017 il Tribunale amministrativo
federale ha dichiarato inammissibile il gravame.

C. 
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 23 agosto 2017 la A.________ SA
è insorta davanti al Tribunale federale chiedendo che il giudizio dell'istanza
inferiore venga annullato e l'incarto rinviato alla stessa per nuova decisione
sull'ammissibilità del ricorso del 22 maggio 2017. Non sono stati ordinati atti
istruttori.

Diritto:

1.

1.1. L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità del
ricorso interposto davanti al Tribunale amministrativo federale il 22 maggio
2017 decretata secondo quanto previsto dall'art. 63 cpv. 4 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021).
Come emerge da una lettura del gravame, chi insorge davanti al Tribunale
federale non mira tuttavia a criticare l'applicazione della menzionata norma in
quanto tale, ma vuole in sostanza dimostrare che il mancato pagamento
dell'anticipo spese non può esserle rimproverato e ottenere così una
restituzione dei termini.

1.2. Così stando le cose, l'impugnativa interposta davanti a questa Corte non
può però allora che essere dichiarata inammissibile.
Se infatti è vero che il ricorso in materia di diritto pubblico è in via di
principio proponibile anche contro le decisioni del Tribunale amministrativo
federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF), occorre considerare che l'art. 86 LTF si
fonda sull'idea che il Tribunale federale non si debba occupare di cause nelle
quali vengono fatte valere critiche di cui può ancora pronunciarsi un'istanza
inferiore. Ciò imponeva di conseguenza all'insorgente di formulare dapprima la
sua domanda di restituzione allo stesso Tribunale amministrativo federale -
come prescrive l'art. 24 PA - per poi eventualmente rivolgersi al Tribunale
federale in caso di diniego di quanto richiesto (sentenze 2C_982/2012 dell'8
ottobre 2012 e 2C_845/2011 del 17 ottobre 2011 con ulteriori rinvii).

2.
Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo la
procedura prevista dall'art. 108 LTF e trasmesso al Tribunale amministrativo
federale per competenza. Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art.
66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Il ricorso viene trasmesso al Tribunale amministrativo federale per competenza.

3. 
Non vengono prelevate spese.

4. 
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, alla Direzione generale
delle dogane e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 

Losanna, 25 agosto 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben