Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.66/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

2C_66/2017,        

2C_67/2017

Sentenza del 27 gennaio 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501
Bellinzona.

Oggetto
2C_66/2017
Imposta cantonale 2011, 2012, 2013,

2C_67/2017
Imposta federale diretta 2011, 2012, 2013,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2016 dal Presidente della
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 22 dicembre 2016 il Presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato
inammissibile il gravame presentatogli dai coniugi A.________ e B.________
contro le decisioni su reclamo emesse dall'Ufficio di tassazione di Lugano
Città in materia d'imposta cantonale e d'imposta federale diretta per gli anni
2011, 2012 e 2013. Osservato che nelle citate decisioni su reclamo le imposte
sul reddito e sulla sostanza erano state commisurate in zero franchi, la Corte
cantonale è giunta alla conclusione che i contribuenti non avevano alcun
interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione da parte sua: non
essendo lesi nei loro interessi personali dalle decisioni impugnate, essi non
erano pertanto legittimati a ricorrere.

B. 
Il 18 gennaio 2017 i coniugi A.________ e B.________ hanno presentato dinanzi
al Tribunale federale un "ricorso in materia di diritto tributario" con cui
chiedono l'annullamento della sentenza cantonale.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1
pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).

1.2. Il ricorso, trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico
(sentenza 2C_1009/2013 del 1° novembre 2013 consid. 1.2 e riferimenti), è stato
registrato sotto i riferimenti 2C_66/2017 e 2C_67/2017 per distinguere le
imposte cantonali e l'imposta federale diretta. Siccome lo stato di fatto e i
quesiti giuridici sono identici, si giustifica tuttavia di congiungere gli
incarti e di emanare un unico giudizio (sentenze 2C_1009/2013 del 1° novembre
2013 consid. 1.2).

2.

2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa
perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve
essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su
quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1
pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre
genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali,
bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione
dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid.
2.1-2.3 pag. 245 segg.; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).

2.2. Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la
decisione d'inammissibilità pronunciata dal Presidente della Camera di diritto
tributario per mancanza di legittimazione a ricorrere, ossia in concreto
l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura. Ciò
implica che la parte ricorrente formuli delle specifiche censure, conformemente
alle esigenze di motivazione accresciute poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr.
su tale aspetto sentenze 2C_222/2016 del 29 settembre 2016 destinata alla
pubblicazione consid. 2.1 e 8C_506/2015 del 22 marzo 2016 consid. 2 non
pubblicato in DTF 142 II 154). Sennonché nell'impugnativa i ricorrenti si
limitano a ridiscutere il merito della causa (rifiuto dell'autorità fiscale,
contrariamente a quanto fatto in precedenza, di tenere conto nelle tassazioni
in questione, a titolo di altri redditi, dell'importo versato loro dal figlio
annualmente e, di riflesso, di ammettere detta somma in deduzione in quelle del
figlio quale contributo per persone bisognose a carico, nonché conseguenze
negative che ne possono scaturire per loro, cioè tassazioni incomplete, rischio
di essere accusati di frode fiscale e di sottrazione, ecc.), senza però
spiegare in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246)
in che, concretamente, la Corte cantonale rifiutando di riconoscere loro la
legittimazione a ricorrere non ritenendoli lesi nei loro interessi personali
dalle decisioni su reclamo contestate, avrebbe disatteso il diritto
determinante. Il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito e va dichiarato
inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF.

3. 
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Le cause 2C_66/2017 e 2C_67/2017 sono congiunte.

2. 
Il ricorso è inammissibile.

3. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

4. 
Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e al Presidente
della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale
imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo).

Losanna, 27 gennaio 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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