Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.603/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_603/2017            

 
 
 
Sentenza del 6 marzo 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Giudice presidente, 
Aubry Giradin, Donzallaz, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
permesso di dimora, riesame, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e, in subordine, ricorso sussidiario in
materia costituzionale contro la sentenza emanata il 31 maggio 2017 dal
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.258). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ (1989), cittadino del Kosovo, è giunto in Svizzera il 13 novembre
1989. Con sentenza del 25 giugno 2009 è stato condannato a una pena detentiva
di 2 anni e 2 mesi, di cui 12 mesi da espiare e 14 sospesi condizionalmente con
un periodo di prova di 4 anni. A seguito di tali fatti, si è visto revocare una
prima volta il permesso di domicilio di cui era titolare (15 settembre 2009).
La misura presa nei suoi confronti è poi però stata annullata dal Tribunale
federale a causa della necessità di svolgere accertamenti più approfonditi
circa il suo stato di salute e la possibilità che egli potesse continuare a
essere adeguatamente seguito dal profilo medico anche nel Paese di origine
(sentenza 2C_722/2010 del 3 maggio 2011). 
Proceduto ai complementi istruttori richiesti, la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha rivalutato la posizione di
A.________ e deciso di pronunciare di nuovo la revoca del suo permesso di
domicilio (18 giugno 2012). Il secondo provvedimento in tal senso è stato
confermato su ricorso dal Consiglio di Stato, dal Tribunale cantonale
amministrativo e dal Tribunale federale (sentenza 2C_127/2014 del 17 settembre
2014). 
 
B.   
Il 18 novembre 2014 la Sezione della popolazione non è entrata in materia su
una prima domanda di riesame sottopostale da A.________. La decisione di non
entrata in materia è stata confermata da entrambe le istanze di ricorso
cantonali. Un ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile
(sentenza 2C_168/2015 del 21 febbraio 2015). 
Facendo valere un peggioramento del suo stato di salute, il 3 marzo 2015
A.________ ha quindi presentato una seconda domanda in tal senso, che la
Sezione della popolazione non ha vagliato ritenendo che avrebbe dovuto essere
formulata quale istanza di revisione contro la sentenza pronunciata il 17
settembre 2014 dal Tribunale federale. Adito da A.________, nel frattempo
rivoltosi invano al Consiglio di Stato, con giudizio del 18 dicembre 2015 il
Tribunale amministrativo ticinese ha tuttavia deciso che l'incarto andasse
retrocesso all'autorità dipartimentale, affinché si pronunciasse sull'istanza
in questione, essendo il certificato medico del 2 febbraio 2015
dell'Universitätsspital di Zurigo un fatto nuovo, verificatosi dopo il 17
settembre 2014. 
 
C.   
Il 26 gennaio 2017, proceduto a un aggiornamento della situazione, la Sezione
della popolazione ha respinto l'istanza di riesame. 
I gravami in seguito interposti da A.________ davanti al Consiglio di Stato e
al Tribunale amministrativo ticinesi sono stati respinti, nella misura in cui
sono stati ritenuti ricevibili. In particolare, la Corte cantonale ha rilevato
che la richiesta di riammissione al beneficio di un permesso di domicilio era
inammissibile, poiché la revoca di tale autorizzazione era diventata definitiva
e poteva essere richiesto solo il rilascio di un permesso di dimora, sulla base
di fatti nuovi e rilevanti; detto ciò, ha considerato che le condizioni per
procedere al riesame della precedente pronuncia dipartimentale non erano
adempiute e che, di conseguenza, la Sezione della popolazione nemmeno avrebbe
dovuto procedere a una nuova ponderazione degli interessi in gioco. 
 
D.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico e, in subordine, con ricorso
sussidiario in materia costituzionale del 3 luglio 2017, A.________ si è allora
rivolto al Tribunale federale, formulando le seguenti conclusioni: 
 
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 
§ è annullata la decisione 31 maggio 2017 del Tribunale cantonale
amministrativo; 
§§ la decisione di revoca 18 giugno 2012 è annullata e la validità del permesso
di domicilio del signor A.________ è mantenuta; 
§§§ sussidiariamente, al signor A.________ è rilasciato un permesso di dimora
e, più sussidiariamente ancora, il suo incarto è trasmesso alla Segreteria di
Stato della migrazione per la pronunzia di un'ammissione provvisoria; 
§§§§ il signor A.________ è messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio. 
2. Protestate tasse, spese e ripetibili. 
In corso di procedura, il Tribunale amministrativo ticinese si è riconfermato
nel proprio giudizio. Domandando il rigetto del ricorso, ad esso ha fatto in
sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Governo ticinese si è
invece rimesso alle valutazioni di questa Corte. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133
I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).
L'insorgente, in Svizzera dal novembre del 1989 ovvero da quando aveva pochi
mesi di vita, dispone in via di principio di un diritto al soggiorno in
Svizzera in base all'art. 8 CEDU, che tutela il rispetto della vita privata (
DTF 139 I 16 consid. 2.2.2 pag. 20 seg.; sentenza 2C_536/2013 del 30 dicembre
2013 consid. 2.2 non pubblicato in DTF 140 II 129), di modo che la clausola
d'esclusione di cui all'art. 83 lett. c cifra 2 LTF non trova applicazione.  
 
1.2. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale
superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100
cpv. 1 LTF) e dato è anche un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF).
L'impugnativa è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario ex art. 82
segg. LTF, mentre il riferimento al ricorso sussidiario in materia
costituzionale non è rilevante (art. 113 LTF). Preso atto del contenuto del
giudizio impugnato (precedente consid. C), davanti a questa Corte l'insorgente
può però solo domandare il riconoscimento del diritto al riesame della sua
situazione, negatogli per l'appunto dai Giudici ticinesi. Conclusioni che vanno
oltre questo oggetto del contendere non sono di conseguenza ammissibili.  
 
2.  
 
2.1. Le autorità amministrative sono tenute a riesaminare le loro decisioni
nella misura in cui una disposizione legale lo prevede espressamente o se una
pratica amministrativa costante lo impone (sentenza 2C_1010/2011 del 31 gennaio
2012 consid. 2.2).  
Un riesame può inoltre venir preteso direttamente sulla base dell'art. 29 Cost.
, se le circostanze si sono modificate in modo rilevante dopo la prima
decisione, oppure se il richiedente invoca fatti o mezzi di prova importanti
che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi
durante la procedura precedente (DTF 124 II 1 consid. 3a pag. 6; sentenze
2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1; 2C_225/2014 del 20 marzo 2014
consid. 5.1; 2C_125/2014 del 12 febbraio 2014 consid. 3.1). Il riesame di
decisioni cresciute in giudicato non può tuttavia servire a rimettere di
continuo in discussione decisioni divenute esecutive o a derogare ai termini
d'impugnazione previsti per le vie di ricorso ordinarie (DTF 136 II 177 consid.
2.1 pag. 181; sentenze 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1; 2C_125/
2014 del 12 febbraio 2014 consid. 3.1; 2C _172/2013 del 21 giugno 2013 consid.
4.1; 2C_796/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 3.1). 
 
2.2. La revoca rispettivamente il mancato rinnovo di un'autorizzazione di
soggiorno costituiscono delle decisioni che esplicano i loro effetti per il
futuro e che comportano la caducità del permesso di cui lo straniero
beneficiava fino a quel momento. Di conseguenza, quest'ultimo può di principio
formulare una nuova domanda d'autorizzazione in ogni tempo (sentenze 2C_736/
2017 del 28 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_402/2015 dell'11 novembre 2016
consid. 1.1; 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.2 e 2C_876/2013 del 18
novembre 2013 consid. 3.1).  
L'eventuale accoglimento della sua richiesta non comporta la rinascita
dell'autorizzazione decaduta, bensì il rilascio di un nuovo permesso, che viene
concesso poiché al momento della formulazione della nuova domanda le condizioni
risultano adempiute (sentenze 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 4.2;
2C_876/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.1 e 3.7; 2C_1170/2012 del 24 maggio
2013 consid. 3.3). In un simile contesto, non ci si trova infatti in una
situazione di riesame in senso proprio (sentenza 2C_876/2013 del 18 novembre
2013 consid. 3.7). Ciò nondimeno, come nel caso di una domanda di riesame in
senso proprio, queste nuove richieste non devono permettere a uno straniero di
rimettere in discussione senza limiti una decisione che ha posto termine al suo
precedente titolo di soggiorno e, al pari di una domanda di riesame, devono
essere quindi prese in considerazione solo quando le circostanze si sono
modificate in modo rilevante, oppure se il richiedente invoca fatti o mezzi di
prova importanti che non conosceva o di cui non poteva o aveva ragione di
prevalersi in precedenza (DTF 136 II 177 consid. 2 pag. 181 segg.; sentenze
2C_402/2015 dell'11 novembre 2016 consid. 1.2; 2C_1081/2014 del 19 febbraio
2016 consid. 2.1; 2C_366/2014 del 6 giugno 2014 consid. 2.3 e 2C_876/2013 du 18
novembre 2013 consid. 3.1). 
 
3.  
Come detto, la Corte cantonale ha considerato che le condizioni per entrare in
materia sulla richiesta di rilascio di un nuovo permesso di dimora non erano
adempiute e che, di conseguenza, la Sezione della popolazione nemmeno avrebbe
dovuto procedere, come invece ha fatto, a una nuova ponderazione degli
interessi in gioco. In effetti, nel suo giudizio ha osservato che una modifica
rilevante delle circostanze, tale da portare a prendere in considerazione il
rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, non era data né dal profilo dello
stato fisico né da quello dello stato psichico. 
Nel primo caso, perché trascorsi oltre due anni dal rapporto medico del 2
febbraio 2015 dell'Universitätsspital di Zurigo la situazione a livello
cardiaco di A.________ è da definirsi ancora stabile e non è quindi ravvisabile
alcun rischio elevato e imminente per la sua salute, tale da impedirgli di
rientrare in Kosovo. Nel secondo caso, poiché i problemi psichiatrico/
psicologici riscontrati sono strettamente correlati alla conferma del suo
allontanamento dalla Svizzera e potranno essere presi a carico dalle strutture
sanitarie locali. 
 
4.  
 
4.1. Innanzitutto, nell'impugnativa viene sostenuto che, dal mese di ottobre
2014, il ricorrente presenta dei disturbi psichici importanti, "propri a
rendere l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine
inesigibile". In tale contesto non viene messa in discussione la possibilità di
curare malattie psichiche in Kosovo, quanto piuttosto denunciata la mancata
presa in considerazione del rischio che egli compia delle azioni autolesive.  
Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, la conclusione tratta nel
giudizio impugnato riguardo all'aspetto psichico va tuttavia condivisa. In
effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la denuncia di
possibili rischi suicidali che un allontanamento dalla Svizzera potrebbe
comportare non dà di per sé un diritto a rimanere nel nostro Paese (DTF 139 II
393 consid. 5.5.2 pag. 403; sentenze 2C_136/2017 del 20 novembre 2017 consid.
5.3.4; 2C_491/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 3.2.4 e 2C_112/2017 del 14
settembre 2017 consid. 3.4.4). 
 
4.2. Non condivisibile è per contro il diniego a un riesame della fattispecie
pronunciato con riferimento alla situazione fisica.  
 
4.2.1. Come risulta da una lettura della sentenza 2C_127/2014 del 17 settembre
2014 (precedente consid. A), al momento in cui il Tribunale federale ha
confermato la revoca del permesso di domicilio decisa il 18 giugno 2012 dalla
Sezione della popolazione, la situazione in relazione alla grave patologia
cardiaca di cui soffre l'insorgente poteva essere descritta in questi termini
(ivi, consid. 6.2.1) :  
 
"Incontestato e confermato anche dal medico cantonale, al quale è stata
sottoposta la copiosa documentazione concernente il ricorrente, è certo il
fatto che egli soffre di una grave patologia cardiaca, che ha reso necessari
due interventi chirurgici: un primo e principale, eseguito nel 2002; un
secondo, di carattere correttivo, risalente al 2009. Dalla presa di posizione
redatta all'attenzione della Sezione della popolazione risulta tuttavia che,
dopo l'intervento del 2009, che ha richiesto una degenza di due giorni e che ha
avuto esito favorevole, lo stato dell'insorgente si è stabilizzato. Nel suo
rapporto del settembre 2011, che trova sostanziale conferma nei certificati del
PD Dr. B.________ e del Dr. C.________, del novembre 2013, il medico cantonale
rileva infatti che la situazione attuale è soddisfacente, che l'insorgente deve
sottoporsi unicamente a dei controlli annuali e che il decorso della malattia è
tale da non necessitare l'assunzione di nessun medicamento su base regolare". 
 
4.2.2. Preso atto di tale descrizione, questa Corte ha quindi a quel tempo
rilevato che:  
 
"  Proprio tale preciso quadro, constatato già nel 2011 e confermato da
certificati medici risalenti alla fine del 2013, giustifica però anche la
condivisione delle conclusioni tratte dalla Corte cantonale [...].  
Davanti a un quadro clinico stabile, dal quale non emerge nessuna attuale ed
acuta situazione di pericolo per la sua salute, egli deve infatti assumersi
anche i rischi dovuti all'assenza della possibilità di fare capo a strutture
sanitarie in grado di garantire assistenza medica sotto ogni aspetto e per ogni
necessità di cura o intervento che potrebbe eventualmente porsi in futuro". 
 
4.3. Ora però, quella situazione di stabilità, caratterizzata da uno stato
fisico soddisfacente, da monitorare unicamente per mezzo di controlli una volta
all'anno e il cui mantenimento non necessitava dell'assunzione di nessun
farmaco su base regolare, non è più data.  
 
4.3.1. Come è stato indicato dal medico cantonale nella sua lettera del 10
aprile 2015, in particolare dal controllo svolto nel febbraio 2015, anticipato
dal paziente a causa dell'insorgenza di nuovi sintomi, è infatti emerso un
peggioramento dello stato clinico oggettivabile dagli esami, ovvero una
diminuzione della capacità fisica complessiva, che ha condotto: da un lato, a
prevedere esami più frequenti (non più annuali, bensì semestrali), d'altro
lato, a introdurre una terapia quotidiana.  
La diversa cadenza nei controlli (due all'anno invece di uno, quindi non
secondo la "norma" vigente in precedenza) e la necessità - fino al 2014 non
data - di una terapia farmacologica, risultano d'altra parte anche dalla
perizia cardiologica allestita dal PD Dr. D.________, il quale - pure
riscontrando delle buone condizioni generali di salute e il raggiungimento di
una nuova situazione di stabilità - non fa che confermare il peggioramento
avvenuto tra l'autunno del 2014 e la primavera del 2015, già registrato anche
dal medico cantonale. 
 
4.3.2. A differenza di quanto indicato nel giudizio impugnato, nemmeno si può
poi affermare che, siccome è stato nel frattempo conseguito un nuovo
equilibrio, non vi siano in parallelo stati dei cambiamenti di rilievo in
relazione all'aspetto della presa a carico nel Paese di origine.  
In questo contesto, va infatti osservato che se il trattamento farmacologico
seguito è necessario per mantenere la nuova stabilità ottenuta - come sembra
essere il caso, visto che è assunto "oramai da diverso tempo" - anche la nuova
questione della sua reperibilità al momento della partenza dalla Svizzera non è
per nulla trascurabile e quindi non può neanche essere evasa, negandone di
fatto l'importanza, affermando che il ricorrente potrà "se del caso" continuare
a prendere i medicamenti prescritti "tramite i propri familiari residenti in
Svizzera o le farmacie del luogo" (a questo riguardo, cfr. ad esempio la
sentenza 2C_815/2013 del 26 maggio 2014 consid. 4.3 e 5.1, concernente un caso
in cui era in discussione il ritorno nel Paese di origine di una persona
affetta da HIV e che doveva essere trattata con una terapia antiretrovirale
specifica; o la sentenza 2C_573/2014 del 4 dicembre 2014, concernente la
reperibilità di antiepilettici e neurolettici in Turchia). 
 
4.3.3. Nel contempo, sempre circa la possibilità di una presa a carico nel
Paese di origine ed a conferma dei mutamenti di rilievo richiesti per un
riesame, occorre tenere conto di quanto rilevato proprio in proposito dal PD
Dr. D.________ nel suo referto.  
In effetti, dopo aver preso atto dello stato di salute odierno del ricorrente,
il perito: da un lato, definisce l'attuale presa a carico come "un punto di
riferimento (e di conseguenza come uno standard di qualità) essenziale e
irrinunciabile"; d'altro lato, osserva - sulla base di nuovi e specifici
accertamenti in tal senso - che per un caso come quello in questione una presa
a carico adeguata nel Paese d'origine non sarebbe in sostanza (ancora)
possibile. 
 
4.3.4. Tenuto conto della nuova situazione esposta, segnatamente sul piano
fisico e su quello delle cure, alla valutazione che precede e quindi
all'ammissione degli estremi per un riesame completo della fattispecie nulla
muta infine l'ulteriore presa di posizione formulata il 16 dicembre 2016 dal
medico cantonale.  
Con tale scritto, quest'ultimo si limita infatti a confermare di avere preso
visione delle perizie relative ai problemi cardiaci e psichiatrici e ad
osservare di ritenerle coerenti ed esaustive, quindi a considerare che nelle
stesse non viene riportata nessuna patologia acuta che impedisca al ricorrente
di viaggiare o che ne metta acutamente in pericolo la vita. Per quanto riguarda
la questione della possibilità di un trattamento adeguato in Kosovo - aspetto
come detto importante e su cui ha insistito anche il PD Dr. D.________ -, non
prende inoltre posizione, rimettendosi alla decisione delle autorità
amministrative. 
 
4.4. La critica con la quale viene lamentata una violazione dell'art. 29 Cost.
è pertanto fondata. Dati gli estremi per un riesame della fattispecie
rispettivamente per un'entrata in materia sulla domanda di rilascio di un nuovo
permesso di dimora, l'incarto dev'essere di conseguenza ritornato al Tribunale
amministrativo ticinese, affinché proceda a un esame in tal senso.  
 
5.  
 
5.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
accolto. La sentenza impugnata è annullata e l'incarto è rinviato al Tribunale
cantonale amministrativo per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi (art.
107 cpv. 2 LTF).  
 
5.2. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle
spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso dovrà però corrispondere al
ricorrente, assistito da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede
federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Di conseguenza, le domande di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio vanno considerate prive di oggetto.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza del 31
maggio 2017 del Tribunale amministrativo ticinese è annullata. 
 
2.   
La causa è rinviata al Tribunale amministrativo ticinese per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi. 
 
3.   
Non vengono prelevate spese. 
 
4.   
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'500.--
per ripetibili della sede federale. 
 
5.   
C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli 

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