Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.583/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_583/2017            

 
 
 
Sentenza del 18 dicembre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Stadelmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________Sagl, 
patrocinata dall'avv. Roberto Macconi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Sebastiano Pellegrini, 
opponente, 
 
Comune di X.________, 
patrocinato dagli avv. Mario Molo e Davide Cerutti, 
 
Ufficio lavori sussidiati e appalti, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Appalti pubblici, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata il 18 maggio 2017 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (inc. 52.2016.538). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con pubblicazione sul foglio ufficiale del Canton Ticino yyy il Comune di
X.________ ha indetto un concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche
del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL/TI 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura
libera, concernente l'aggiudicazione del servizio di sgombero neve e
spandimento di sale o ghiaia per il periodo ottobre 2016-maggio 2021. Per Io
svolgimento del servizio erano necessari sei veicoli spazzaneve, due frese e un
mezzo spandi sale o ghiaia, operativi in contemporanea con relativo personale
conducente. Per questi interventi la documentazione di gara preannunciava il
seguente criterio di idoneità:  
A garanzia della fornitura del servizio invernale, l'offerente deve avere il
personale necessario (è ammesso il prestito di manodopera secondo l'art. 37
RLCPubb/CIAP) e deve dimostrare di poter avere a disposizione i veicoli da lui
offerti entro il giorno della firma del contratto di appalto. 
 
A.b. Per provare il rispetto di questi requisiti, i concorrenti dovevano
indicare il numero di dipendenti a loro disposizione (personale proprio),
fornire precisazioni e documentazione relativi a un eventuale prestito di
manodopera, nonché dati concernenti i veicoli impiegati per ogni tratto di
sgombero. Queste informazioni dovevano essere comunicate per mezzo dei
formulari predisposti dalla committenza. Le prescrizioni di gara attiravano
inoltre l'attenzione sul fatto che il concorrente avrebbe dovuto essere pronto
ad erogare le proprie prestazioni a partire dal mese di ottobre 2016 e che:  
(...) la ditta deve dimostrare di essere in grado di poter mettere a
disposizione i veicoli ed il personale necessario al momento giusto. In
particolare la ditta deve essere in grado di eseguire contemporaneamente i
servizi di spazzaneve, fresa da neve e spandimento sale. Per principio ogni
singola prestazione indicata nell'elenco prezzi deve poter essere eseguita in
contemporanea per garantire uno sgombero ottimale ed un servizio equivalente a
tutta la popolazione (tutti i veicoli offerti in servizio contemporaneamente). 
 
B.  
 
B.a. Entro il termine impartito, sono state inoltrate al committente due
offerte: quella della A.________Sagl di X.________, di fr...., e quella della
ditta individuale B.________ di X.________, di fr.... Durante il loro esame, il
Comune di X.________ si è rivolto alle due concorrenti, chiedendo la
trasmissione di ulteriore documentazione. In particolare, il 31 agosto 2016 ha
domandato alla A.________Sagl di fornirgli: (a) il numero totale dei dipendenti
della ditta per il calcolo del criterio apprendisti; (b) un documento con
l'indicazione dei termini di fornitura (vincolanti e chiari) dei nuovi veicoli
e aggregati offerti; (c) la lista del personale previsto per l'esecuzione del
servizio invernale, completa di nome, cognome, anno di nascita e domicilio
delle persone impiegate e la dimostrazione che esse erano alle dipendenze della
ditta. Successivamente, il 27 settembre 2016, ha domandato alle due concorrenti
la trasmissione di altra documentazione, ovvero dei contratti di lavoro di
almeno 9 dipendenti previsti per il servizio invernale e la busta paga del mese
di settembre degli stessi.  
 
B.b. Vagliata la situazione, il 3 ottobre 2016 il Comune committente ha deciso
di escludere l'offerta della A.________Sagl, poiché non rispettava il criterio
di idoneità relativo alla disponibilità di personale e attrezzature
sufficienti, e di assegnare la commessa a B.________, unico concorrente rimasto
in gara. Non concordando né con l'esclusione della sua offerta né con
l'aggiudicazione della commessa a B.________, la A.________Sagl ha quindi adito
il Tribunale amministrativo cantonale che, con sentenza del 17 giugno 2014, ha
però: (1) respinto il ricorso interposto contro la risoluzione di esclusione;
(2) dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro la risoluzione di
aggiudicazione, poiché dei concorrenti a ragione esclusi da una gara non sono
legittimati ad opporsi all'aggiudicazione a terzi.  
 
C.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale del 26 giugno 2017, la A.________Sagl ha impugnato quest'ultimo
giudizio davanti al Tribunale federale, contestando sia l'esclusione della sua
offerta che la mancata esclusione della commessa all'opponente. 
Il Tribunale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle
conclusioni della propria sentenza. La conferma di tale pronuncia è stata
domandata anche dall'opponente e dal Comune di X.________. 
Con decreto del 18 luglio 2017 è stato parzialmente concesso l'effetto
sospensivo al ricorso, nel senso che il committente e l'opponente sono stati
autorizzati a concludere un contratto valido solo fino alla pronuncia del
Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. In ambito di commesse pubbliche, il ricorso in materia di diritto pubblico
è ammissibile solo se il valore dell'appalto raggiunge quelli previsti
dall'art. 83 lett. f n. 1 LTF e, cumulativamente, se la fattispecie pone una
questione di diritto d'importanza fondamentale giusta l'art. 83 lett. f n. 2
LTF (DTF 134 II 192 consid. 1.2 pag. 194 seg.). Nel caso le due condizioni di
ammissibilità non siano adempiute, resta da verificare se sia aperta la via del
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).  
 
1.2. L'esistenza di una questione giuridica d'importanza fondamentale va
ammessa in maniera restrittiva (DTF 133 III 493 consid. 1.1 pag. 494). Per
ritenere adempiuto il presupposto dell'art. 83 lett. f n. 2 LTF non è
sufficiente che il Tribunale federale non abbia mai avuto modo di pronunciarsi
sulla domanda che gli viene sottoposta; occorre piuttosto che il problema
giuridico sollevato sia suscettibile di ripresentarsi nei medesimi termini in
svariati casi analoghi, per cui la sua soluzione può fungere da riferimento per
la prassi; la questione aperta o controversa, che dev'essere inerente al regime
giuridico in materia di acquisti pubblici, deve inoltre avere portata tale da
richiedere un chiarimento da parte della più alta istanza federale (DTF 139 III
209 consid. 1.2 pag. 210; 138 I 143 consid. 1.1. pag. 147; 137 II 313 consid.
1.1 pag. 316 e 134 II 192 consid. 1.3 pag. 195; sentenze 2C_720/2012 del 1°
febbraio 2013 consid. 1.2; 2C_706/2009 del 4 maggio 2010 consid. 2.2 e 2C_559/
2008 del 17 dicembre 2008 consid. 1.2 con rinvii).  
 
1.3. Nella fattispecie, la ricorrente sostiene che il giudizio impugnato è il
risultato di un'interpretazione "errata e senza fondamento delle disposizioni
di gara", che viola "i principi fondamentali applicabili alle procedure di
commesse pubbliche", rispettivamente di un accertamento manifestamente inesatto
dei fatti, che comporta una violazione del principio della parità di
trattamento. Aggiunge quindi che la violazione di "principi fondamentali
applicabili alle commesse", è una questione "la cui importanza pratica è tale
da necessitare di essere chiarita dalla più alta istanza giudiziaria".
Tuttavia, quando si tratta di esaminare l'interpretazione di disposizioni che
regolano solo la commessa in discussione o di applicare i principi sviluppati
dalla giurisprudenza non si è affatto in presenza di una questione di diritto
d'importanza fondamentale (sentenze 2C_445/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.3 e
2C_670/2014 del 19 novembre 2014 consid. 1.3 con ulteriori rinvii). Non
vertendo l'impugnativa su nessuna questione giuridica d'importanza
fondamentale, il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto
inammissibile, a prescindere dal raggiungimento dei valori soglia richiesti
dall'art. 83 lett. f n. 1 LTF.  
 
1.4. Interposto tempestivamente (art. 117 in relazione con l'art. 100 cpv. 1
LTF) contro una decisione finale (art. 117 e art. 90 LTF) pronunciata da
un'autorità cantonale di ultima istanza con natura di tribunale superiore (art.
114 e art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), il gravame è per contro di
principio proponibile come ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113 segg. LTF). Considerato che il ricorso è stato inoltrato da una parte
soccombente, la cui offerta scartata si era classificata davanti a quella del
concorrente al quale è stata aggiudicata la commessa, dato è in effetti anche
un interesse giuridicamente protetto a ricorrere (art. 115 LTF; sentenze 2C_670
/2014 del 19 novembre 2014 consid. 1.4 e 2C_241/2012 del 28 giugno 2012 consid.
1.2).  
 
2.  
 
2.1. Con ricorso sussidiario in materia costituzionale può venir censurata
unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto
di tali diritti non è inoltre esaminato d'ufficio; occorre che il ricorrente
specifichi quali diritti ritiene lesi ed esponga le sue censure in modo
circostanziato (art. 106 cpv. 2 in relazione con l'art. 117 LTF).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
118 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF. A meno che non ne dia motivo la
decisione impugnata, condizione il cui adempimento dev'essere dimostrato nel
ricorso, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di
prova nuovi (art. 99 cpv. 1 in relazione con l'art. 117 LTF; DTF 133 IV 343
consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
3.   
Adito su ricorso della A.________Sagl e acquisita agli atti l'offerta che
quest'ultima aveva presentato nel concorso indetto per Io sgombero neve del
lotto E24 delle strade cantonali 2015-2020, il Tribunale amministrativo
ticinese ha tutelato l'agire della committenza. 
 
3.1. Constatato che la ricorrente si lamentava di una violazione del diritto di
essere sentita, ravvisata nel fatto che il Municipio di X.________ non aveva
motivato abbastanza la sua decisione, e nel fatto che non le aveva permesso di
prendere conoscenza di un parere legale richiesto a uno specialista in materia,
ha in via preliminare rilevato:  
che il diritto a una motivazione sufficiente non era stato violato
rispettivamente che un'eventuale violazione in tal senso era stata nel
frattempo sanata; 
che nemmeno sussisteva un diritto a prendere conoscenza del parere legale in
questione, poiché si trattava di un atto interno che non rientrava tra i
documenti accessibili alla ricorrente. 
 
3.2. Nel merito, precisati natura, tipologia e scopo dei criteri d'idoneità, il
Tribunale amministrativo ticinese ha invece osservato:  
che oltre al rispetto dei criteri d'idoneità di carattere generale, le
prescrizioni di gara esigevano che ogni concorrente dimostrasse con l'inoltro
dell'offerta: che al più tardi il giorno della firma del contratto avrebbe
avuto i mezzi necessari per eseguire la commessa (sei veicoli spazzaneve, due
frese e una macchina spandi sale o ghiaia); di avere già a disposizione le
risorse umane richieste (nove autisti). 
 
3.3. Detto dei contenuti dell'offerta della ricorrente e delle successive
verifiche cui aveva proceduto il Comune di X.________, ha poi concluso:  
che, gli accertamenti svolti dal committente dopo l'inoltro dell'offerta erano
carenti e che alla luce degli stessi pareva che il giorno in cui la ricorrente
aveva presentato la sua offerta non avesse le risorse umane (nove autisti)
necessarie per svolgere la commessa; 
che, in simili evenienze, occorreva di per sé annullare la decisione impugnata
e rinviare la pratica al committente per verificare la sussistenza certa dei
contratti di lavoro mancanti e l'effettiva erogazione a tutti i lavoratori dei
salari loro dovuti da settembre in avanti (oltre naturalmente al versamento,
alla cassa cantonale di compensazione, dei contributi sociali di legge); 
che tale passo non era tuttavia indispensabile, poiché l'offerta
dell'insorgente andava ad ogni modo esclusa a causa della mancata comprova
della disponibilità della fresa FENDT 820 Vario/KAHLBACHER KFS 950 targata
zzz. 
 
3.4. In relazione a questo ben preciso aspetto, i Giudici ticinesi hanno
infatti aggiunto:  
che in base alle inequivocabili prescrizioni di gara, l'offerente doveva
dimostrare di potere avere a disposizione i veicoli da lui indicati entro il
giorno della firma del contratto di appalto, ma che la prova di ciò andava però
addotta già al momento dell'inoltro dell'offerta, tant'è vero che i concorrenti
erano tenuti a indicare nel dettaglio tutti i veicoli proposti; 
che nell'offerta l'insorgente aveva indicato il mezzo targato zzz come
disponibile quale fresa per le tratte 1-4 (allegando addirittura una copia
della licenza di circolazione del trattore), salvo poi farsi rimproverare a
giusta ragione che quello stesso veicolo era già impegnato come spazzaneve nel
lotto E24 di pertinenza del Cantone Ticino; 
che al Tribunale amministrativo risultava inoltre che la medesima macchina era
stata offerta anche nel concorso indetto dal Cantone Ticino il 26 agosto 2016
per la fresatura della neve nel lotto www (a quel momento, sub iudice); 
che, così stando le cose, l'esclusione dell'offerta della A.________Sagl andava
condivisa in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 12
settembre 2006 (RLCPubb; RL/TI 7.1.4.1.6), che sanzionano il mancato rispetto
dei criteri di idoneità, ma che l'esclusione si giustificava nel contempo a
dipendenza delle false indicazioni che la ricorrente aveva dato al committente,
sia laddove aveva annunciato personale già impegnato in altri lotti, sia
laddove aveva offerto un veicolo non più disponibile (art. 25 lett. b LCPubb e
38 cpv. 1 lett. f RLCPubb). 
 
3.5. Precisato che, una volta confermata l'esclusione dalla gara della
ricorrente, essa non era legittimata a contestare la delibera all'opponente,
hanno infine respinto anche le critiche che quest'ultima ha formulato per
sostenere che la committenza avrebbe dovuto scartare pure l'offerta
dell'aggiudicatario, che occorreva comunque esaminare (ancora nell'ambito del
ricorso contro l'esclusione) per garantire la parità di trattamento.  
 
4.   
L'insorgente ritiene che l'esclusione della propria offerta sia arbitraria e
lesiva del suo diritto di essere sentita. 
 
4.1. Una prima critica d'arbitrio, riguarda la lettura data dalla Corte
cantonale alle prescrizioni di gara. Per la ricorrente, l'unica condizione che
viene posta è quella che al momento della firma del contratto i partecipanti
dimostrino di poter avere a disposizione i veicoli proposti. A differenza di
quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo non sarebbe invece previsto, in
nessun punto delle citate disposizioni, che una prova debba essere apportata
già al momento dell'inoltro dell'offerta.  
 
4.1.1. L'allegato A del modulo d'offerta, che porta il titolo "disposizioni
particolari", indica al p.to 2 che:  
Con riferimento agli art. 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del RLCPubb,
il committente esige dall'offerente i seguenti requisiti: 
A garanzia della fornitura del servizio invernale, l'offerente deve avere il
personale necessario (è ammesso il prestito di manodopera secondo l'art. 37
RLCPubb/CIAP) e deve dimostrare di poter avere a disposizione i veicoli da lui
offerti entro il giorno della firma del contratto di appalto. 
La mancata soddisfazione dei requisiti elencati comporta l'esclusione
dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 
 
4.1.2. Proprio quest'ultima frase, permette però già di escludere l'arbitrio
invocato.  
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che si focalizza piuttosto sul
periodo precedente, da essa risulta infatti che la mancata soddisfazione dei
requisiti elencati comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura
d'aggiudicazione, e che il rispetto dei requisiti richiesti dev'essere quindi
verificabile - come appare anche logico che sia - già al momento dell'inoltro
dell'offerta. 
 
4.2. Ritenuto che la conclusione secondo cui il rispetto dei requisiti
richiesti doveva essere verificabile già al momento dell'inoltro dell'offerta
non è arbitraria, a priori esclusa è nel contempo una lesione del diritto di
essere sentiti, ravvisata dall'insorgente nel fatto che il Municipio di
X.________ non abbia atteso il momento della firma del contratto per valutare
se i veicoli da lei offerti fossero o meno disponibili e che la Corte cantonale
abbia avallato tale modo di procedere.  
 
5.   
Confermata la liceità dell'esclusione dell'offerta della ricorrente, occorre
ora esaminare le critiche relative alla mancata esclusione dell'offerta
dell'opponente. Se anche l'offerta dell'opponente, unico rimasto in gara,
andasse esclusa, andrebbe infatti indetto un altro concorso, al quale potrebbe
nuovamente partecipare pure l'insorgente (DTF 141 II 14 consid. 4.3 pag. 28
seg.) 
 
5.1. Il considerando nel quale il Tribunale cantonale amministrativo si
pronuncia riguardo all'eventuale esclusione della commessa all'opponente è il
5.2 del giudizio impugnato, che ha il seguente tenore:  
L'insorgente sostiene in pratica che l'aggiudicataria va estromessa dalla gara
in quanto priva delle risorse tecniche ed umane minime richieste dal
committente per l'esecuzione della commessa, rimproverandogli di aver svolto
indagini a senso unico. In realtà, tutti gli accertamenti che il Municipio ha
esperito nei confronti della A.________Sagl posteriormente all'apertura delle
offerte sono stati compiuti anche riguardo alla B.________, nel segno di una
perfetta parità di trattamento. Gli esiti di queste verifiche hanno permesso di
accertare che i dati contenuti nell'offerta concernenti il personale (22
dipendenti + 1 apprendista, di cui 9 disponibili per l'esecuzione della
commessa) sono affidabili, al pari di quelli riguardanti i mezzi meccanici. Pur
tenendo conto degli impegni assunti per altri committenti, nulla lascia
inferire che le risorse tecniche e umane di cui dispone la deliberataria non
possano garantire la corretta effettuazione della commessa. In particolare, non
v'è motivo di dubitare che la B.________ non adempia pienamente i criteri di
idoneità inseriti nelle prescrizioni concorsuali. 
 
5.2. Preso atto dell'argomentazione che precede, l'insorgente sostiene tra
l'altro che la sentenza impugnata sia carente nella motivazione e quindi lesiva
dell'art. 29 cpv. 2 Cost., rispettivamente comporti un diniego di giustizia, in
particolare poiché è breve e non si esprime su nessuna delle richieste di
accertamenti da lei formulate nel ricorso e nella replica a suo tempo
depositate davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Dato che il diritto
di essere sentiti ha natura formale, che una sua lesione può solo
eccezionalmente essere sanata e comporta di regola l'annullamento della
decisione impugnata, a prescindere dall'eventuale fondatezza della critica
sollevata, questa censura dev'essere esaminata preliminarmente (DTF 135 I 187
consid. 2.2 pag. 190; 279 consid. 2.6 pag. 285 con rinvii).  
 
5.2.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. - quale
garanzia minima che può essere concretizzata in norme di diritto cantonale, qui
non invocate (DTF 135 I 279 consid. 2.2 pag. 281 seg.) -, comprende vari
aspetti. Tra questi, il diritto ad una decisione motivata, ad offrire prove
pertinenti e ad ottenerne l'assunzione. Il diritto ad una decisione motivata ha
lo scopo di permettere alle parti di rendersi conto della portata del
provvedimento che le concerne e di poterlo se del caso impugnare con cognizione
di causa. Esso non impone tuttavia all'autorità di esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure invocati; quest'ultima può in effetti
limitarsi a quelli che le appaiono pertinenti per la decisione da prendere (DTF
134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.). Il diritto
ad una motivazione risulta violato unicamente quando l'autorità omette di
pronunciarsi su censure di una certa pertinenza o di prendere in considerazione
allegazioni e argomenti importanti per la decisione da prendere (DTF 126 I 97
consid. 2b pag. 102 seg.; 125 III 440 consid. 2a pag. 441). Dal punto di vista
formale, l'art. 29 Cost. è rispettato anche se la motivazione è implicita,
risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (sentenza 2C_505/2009
del 29 marzo 2010 consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo
caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o
addirittura la precluda (sentenza 2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 6.1
con rinvii).  
Il diritto all'assunzione delle prove offerte presuppone da parte sua che il
fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario
per constatare questo fatto e che la relativa domanda sia formulata nelle forme
e nei termini prescritti (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425
consid. 2.1 pag. 428). Tale garanzia non impedisce inoltre all'autorità di
porre un termine all'istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno
permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non
potrebbero condurla a modificare il suo convincimento (DTF 134 I 140 consid.
5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429). Nell'ambito di questa
valutazione, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il
Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153
consid. 3 pag. 157seg.; 124 I 208 consid. 4a pag. 211). 
 
5.2.2. Nel caso in esame, in accordo con quanto indicato nel considerando 5.1
del giudizio impugnato, va innanzitutto richiamata l'attenzione sul fatto che,
una volta constatati dei validi motivi per escludere l'offerta della ricorrente
vi era spazio solo per verificare se simili motivi fossero dati anche per
l'offerta dell'opponente, non invece per trattare altre questioni.  
Già per questa ragione, non contestata, critiche relative alla mancata presa in
considerazione di argomentazioni rispettivamente di richieste di
approfondimenti che non concernono il rispetto dei criteri di idoneità previsti
dal bando non possono essere condivise. Dopo avere indicato a chiare lettere
nel considerando 5.1 quale potesse essere ancora l'oggetto del contendere, la
Corte cantonale non era infatti tenuta a dire di più: in particolare, né in
relazione a come fosse stato calcolato rispettivamente deciso il preventivo
allestito dal committente per il servizio 2016-2021; né in merito ai consuntivi
2011-2016 del Comune di X.________; né riguardo ai tentativi svolti senza
successo dal Comune per tentare di raggiungere un "accomodamento" tra le
parti. 
 
5.2.3. Stessa conclusione non può invece essere tratta per quanto riguarda la
questione del rispetto dei criteri di idoneità anche da parte dell'opponente
poiché, in questo caso, le critiche mosse dall'insorgente sono fondate.  
In effetti, nella decisione impugnata il Tribunale cantonale non indica per
nulla quali sarebbero stati gli accertamenti svolti per ritenere "affidabili" i
dati relativi al personale e ai mezzi meccanici contenuti nell'offerta
dell'opponente e le ragioni per le quali "non v'è motivo di dubitare" che, pur
considerando gli impegni assunti per altri committenti, la stessa non adempia
pienamente i criteri di idoneità inseriti nelle prescrizioni concorsuali non
sono nemmeno altrimenti desumibili. 
Se è vero che la querelata sentenza contiene anche un rimando agli esiti delle
"verifiche" svolte dal committente, altrettanto vero è infatti che detto
rimando è del tutto generico e che per quanto miri ad attirare l'attenzione sui
contenuti del doc. E non risolve comunque il problema, siccome la valutazione
delle offerte del 4 ottobre 2016 si esprime in maniera più approfondita - per
quanto riguarda il personale - solo sulla situazione dell'insorgente (ivi, pag.
3), non invece su quella dell'opponente, e la correttezza o meno di questa
valutazione costituisce nel contempo proprio l'oggetto principale del
contendere. 
 
5.2.4. D'altra parte, come indicato nell'impugnativa e come risulta da una
lettura del ricorso e della replica depositati davanti al Tribunale
amministrativo ticinese, in sede cantonale la ricorrente ha formulato anche
precise critiche e richieste di approfondimenti, segnatamente per quanto
riguarda il personale, a suo avviso attivo almeno in parte per l'esecuzione di
altre commesse vinte dall'opponente o nemmeno più alle dipendenze di
quest'ultimo, in merito alle quali la Corte cantonale non prende nessuna
posizione concreta.  
Ritenuto che le critiche rispettivamente le richieste in questione non potevano
essere considerate a priori come non pertinenti, e che le stesse non sono
nemmeno oggetto di apprezzamento (anticipato) delle prove, l'art. 29 cpv. 2
Cost. è quindi leso anche per questo motivo. 
In effetti, a tale conclusione non cambia nemmeno il fatto che, coi propri
allegati di risposta e di duplica, l'opponente abbia preso posizione in merito
alle argomentazioni della ricorrente. Ciò che viene rimproverato alla Corte
cantonale è infatti di non essersi - essa stessa - pronunciata in maniera
sufficiente riguardo alle differenti questioni oggetto di litigio tra le
parti. 
 
6.  
 
6.1. Per giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentiti non
eccessivamente grave può essere eventualmente sanata nell'ambito di una
procedura di ricorso. Occorre però che l'autorità adita disponga dello stesso
potere di esame dell'autorità precedente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 pag. 135;
126 I 68 consid. 2 pag. 72).  
 
6.2. Ritenuto che, nel caso in esame, il rispetto di quest'ultima condizione
non risulta dato e preso inoltre atto del fatto che, nelle sue osservazioni al
ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo non si è espresso sui singoli
punti sollevati dalla ricorrente in relazione alla violazione del suo diritto
di essere sentita, la possibilità di sanare i vizi riscontrati in questa sede -
senza rinviare l'incarto all'istanza precedente, affinché vi proceda essa
stessa - risulta tuttavia esclusa.  
 
6.3. In base alle considerazioni che precedono il ricorso sussidiario in
materia costituzionale dev'essere quindi accolto senza che sia necessario
esprimersi sulle ulteriori censure proposte. Il giudizio impugnato va annullato
e la causa rinviata al Tribunale cantonale amministrativo, affinché renda una
nuova decisione nel senso dei considerandi (art. 107 cpv. 2 LTF).  
 
7.  
 
7.1. Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale va
accolto, la sentenza del 18 maggio 2017 del Tribunale cantonale amministrativo
annullata e l'incarto rinviato a quest'ultimo per nuovo giudizio, nel senso dei
considerandi.  
 
7.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per
procedere a complementi istruttori con esito aperto comporta che chi ricorre
sia considerato vincente (sentenze 2C_249/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 6 e
2C_60/2011 del 12 maggio 2011 consid. 2.4).  
 
7.3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza. Esse vengono pertanto poste a
carico dell'opponente e, in considerazione dei suoi interessi pecuniari, del
Comune di X.________, in ragione di un mezzo ciascuno (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF).
Sempre in ragione di un mezzo ciascuno, gli stessi verseranno inoltre alla
ricorrente, rappresentata da un avvocato, un'indennità per ripetibili della
sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; sentenze 2C_582/2016 del 22 maggio 2017
consid. 7 e 2C_384/2016 del 6 marzo 2017 consid. 3).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è accolto. La sentenza del 18
maggio 2017 è annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale
amministrativo per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.-- sono poste a carico dell'opponente e del
Comune di X.________, in ragione di metà ciascuno. 
 
4.   
L'opponente e il Comune di X.________ verseranno alla ricorrente, sempre in
ragione di metà ciascuno, un'indennità di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili
per la sede federale. 
 
5.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________,
all'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 dicembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli 

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