Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.568/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_568/2017            

 
 
 
Sentenza del 26 gennaio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Haag, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Iuliucci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca di un permesso di domicilio, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 5 maggio
2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. 52.2016.86). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.A.________ (1973), di cittadinanza britannica e slovena, è nato in Svizzera,
dove è stato posto a beneficio di un permesso di domicilio. Nel 1994, egli si è
sposato con una cittadina italiana, dalla quale ha divorziato nel 1999. 
Tra il 1993 e il 2012 ha interessato le autorità amministrative e le autorità
penali nei seguenti termini: 
 
- decreto d'accusa del 1° luglio 1993: condanna alla multa di fr. 220.-- per
abuso di telefono; 
- decreto d'accusa del 1° giugno 1994: condanna alla multa di fr. 400.-- per
violazione alla LF del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope (LStup; RS 812.121); 
- 16 giugno 1994: multa dipartimentale di fr. 50.-- e commutazione delle multe
inflittegli il 1° luglio 1993 e il 1° giugno 1994 in 17 giorni di arresto; 
- 18 settembre 1997: revoca della licenza di allievo conducente a tempo
indeterminato; 
- 20 aprile 1999: 1° ammonimento da parte delle autorità competenti in materia
di stranieri; 
- 27 aprile 2000: condanna alla multa di fr. 600.-- per infrazione alla LStup e
alla LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01); 
- 23 gennaio 2001: 2° ammonimento da parte delle autorità competenti in materia
di stranieri; 
- 23 febbraio 2001: multa dipartimentale di fr. 40.--; 
- sentenza della Corte delle assise correzionali di X.________ del 26 marzo
2002: condanna - avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità - alla
pena detentiva di 21 mesi da espiare dopo essere stato riconosciuto colpevole
di furto per mestiere, danneggiamento, furto d'uso, furto, violazione di
domicilio, infrazione e contravvenzione alla LStup, appropriazione indebita; 
- sentenza della Corte delle assise correzionali di Y.________ del 13 maggio
2004: condanna - quale recidivo - alla pena detentiva di 10 mesi da espiare
dopo essere stato riconosciuto colpevole di ripetuto furto, abuso di un
impianto per l'elaborazione di dati, ripetuta circolazione malgrado revoca,
ripetuta contravvenzione alla LStup; 
- 28 gennaio 2005: 3° ammonimento da parte delle autorità competenti in materia
di stranieri; 
- sentenza della Corte delle assise correzionali di Y.________ del 6 ottobre
2006: condanna - quale recidivo agente in stato di scemata responsabilità -
alla pena detentiva di 21 mesi da espiare e al pagamento di indennità per un
totale di fr. 28'468.25 dopo essere stato riconosciuto colpevole di ripetuto
furto, in parte tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di
domicilio, furto d'uso, guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca
della stessa, impedimento di atti dell'autorità, frode dello scotto,
contravvenzione alla LStup. 
- 7 febbraio 2007: 4° ammonimento da parte delle autorità competenti in materia
di stranieri; 
- sentenza della Corte delle assise correzionali di X.________ del 12 gennaio
2012: condanna alla pena detentiva di 10 mesi da espiare e al versamento agli
accusatori privati di complessivi fr. 54'233.-- dopo essere stato riconosciuto
colpevole di ripetuto furto, ripetuta appropriazione indebita, ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta truffa consumata e
tentata, falsità in documenti, impedimento di atti dell'autorità, infrazione
alle norme della circolazione, ripetuta guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca della stessa, circolazione senza licenza, abuso della
licenza e delle targhe, contravvenzione alla LStup, ricettazione. 
A seguito di tali fatti, si è quindi visto revocare una prima volta il permesso
di domicilio di cui era titolare (20 marzo 2012). La misura presa nei confronti
di A.A.________ è poi però stata annullata dal Tribunale federale a causa della
necessità di svolgere accertamenti più approfonditi circa il sussistere di
legami con i Paesi di origine (Regno Unito e Slovenia) e in merito alle
conoscenze linguistiche di cui dispone (sentenza 2C_200/2013 del 16 luglio
2013). 
 
B.   
Nel frattempo e in parte ancora durante la procedura di revoca di cui si è
detto, A.A.________ ha occupato ancora le autorità giudiziarie penali nei
seguenti termini: 
 
- decreto d'accusa del 16 maggio 2013: condanna a una pena detentiva di tre
mesi dopo essere stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita,
truffa, infrazione alla LCStr (guida nonostante revoca della licenza di
condurre, circolazione senza assicurazione RC, uso di licenza o di targhe non
rilasciate per lui né per il suo veicolo), infrazione e contravvenzione alla
LStup. 
- sentenza della Corte delle assise criminali di Y.________ del 22 aprile 2015:
condanna - a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al
decreto d'accusa del 16 maggio - alla pena detentiva di 24 mesi, alla pena
pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 10.-- ciascuna e alla multa di fr.
500.--, oltre al versamento di fr. 200.-- a titolo di risarcimento danni
all'accusatore privato, dopo essere stato riconosciuto colpevole di furto
aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto
impedimento di atti dell'autorità, grave infrazione a norme della circolazione,
guida in stato di inattitudine, ripetuta guida senza autorizzazione, ripetuta
guida senza assicurazione RC, ripetuto abuso delle targhe, ripetuta
contravvenzione alla LStup. 
 
C.   
Eseguiti i necessari complementi istruttori, la Sezione della popolazione, cui
era stato trasmesso l'incarto dopo la prima pronuncia del Tribunale federale,
ha riesaminato la posizione di A.A.________ e deciso di nuovo di revocare il
suo permesso di domicilio. 
Il secondo provvedimento di revoca, che data del 6 ottobre 2015, è stato
confermato per una seconda volta sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale
cantonale amministrativo, espressosi al riguardo con sentenza del 5 maggio
2017. Proceduto ad un apprezzamento della fattispecie, anche i Giudici
cantonali hanno infatti constatato il sussistere di un motivo di revoca e della
proporzionalità della misura presa. 
 
D.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 20 giugno 2017, A.A.________ si
è quindi rivolto al Tribunale federale chiedendo: in via principale,
l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell'incarto alla Corte
cantonale per la pronuncia di un ulteriore ammonimento; in via subordinata,
l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell'incarto alla Corte
cantonale, affinché proceda a ulteriori accertamenti. 
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e
nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa ha fatto in sostanza rinvio
anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso
al giudizio di questa Corte. Con scritti di data 11 agosto e 27 novembre 2017,
la Sezione della popolazione ha fatto pervenire al Tribunale federale ulteriore
documentazione, di cui verrà detto ancora nel seguito. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione
querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è di principio ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF.
Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che, essendo di durata
illimitata, continuerebbe a produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2
LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). 
 
2.  
 
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile
lamentare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via
generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il
Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esigenze
più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di
diritti fondamentali; il Tribunale federale esamina in effetti simili censure
solo se l'insorgente le ha sollevate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF
134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF
); può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo
sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III
552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).
L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre potere influire in maniera
determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello
dell'eventuale arbitrio, compete all'insorgente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF
). Infine, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale
federale non tiene neanche conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non
possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1
LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.3. Come verrà precisato anche nel seguito, il gravame è conforme ai requisiti
in materia di motivazione solo in parte. Per quanto non li rispetti, non può
pertanto essere approfondito. Nel contempo, occorre rilevare che, già poiché
portano date posteriori al giudizio impugnato, i documenti prodotti
dall'Ufficio della migrazione con lettere dell'11 agosto e del 27 novembre 2017
non possono essere presi in considerazione e vanno quindi estromessi
dall'incarto (DTF 133 IV 342 consid. 2 pag. 343; sentenza 2C_127/2014 del 17
settembre 2014 consid. 2.3).  
 
3.   
Al pari del Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo ticinese è giunto
alla conclusione che l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) non garantisce
al ricorrente nessun diritto di soggiorno in Svizzera e non trova quindi
applicazione al caso in esame. 
L'insorgente non mette in discussione tale conclusione; al contrario, ne
ammette la correttezza. Sostiene tuttavia che, dopo la pronuncia da parte del
Tribunale cantonale amministrativo, la sua situazione sarebbe cambiata. Così
argomentando non valuta però che la presa in considerazione di fatti che si
sono prodotti dopo la pronuncia del giudizio impugnato - e che sono per altro
oggetto di semplici affermazioni - non è possibile (precedente consid. 2.2;
sentenza 2C_805/2014 del 4 marzo 2015 consid. 3). Nel seguito, visto che il
ricorrente ritiene che le conclusioni delle autorità cantonali in merito
all'inapplicabilità dell'accordo sulla libera circolazione delle persone siano
corrette, e quindi non le contesta, anche questa Corte esaminerà la fattispecie
solo nell'ottica della legge federale sugli stranieri rispettivamente degli 
art. 3 CEDU, 8 CEDU e 12cpv. 4 Patto ONU II (RS 0.103.2), ai quali
l'impugnativa pure rinvia (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag.
245 seg.; sentenza 2C_495/2014 del 26 settembre 2014 consid. 4.6). 
 
4.   
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio del ricorrente, che
risiede in Svizzera dalla sua nascita, nel 1973. 
 
4.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno
straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in
Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b
della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo
l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una
minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se,
in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva
di lunga durata.  
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è
segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione
ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come
l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della
sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però
essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme; una pena
privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata
pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata
o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.; 135 II 377 consid. 4.2
pag. 379 segg.). 
 
4.2. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica
infine solo se è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale,
le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della
situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli
viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado
d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero
se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso
abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU,
un analogo esame della proporzionalità si impone inoltre anche nell'ottica di
questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo in re  Trabelsi contro Germania del 13 ottobre
2011, n. 41548/06, § 53 segg.).  
Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di
domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il
tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno
sempre vissuto nel nostro Paese una simile misura non è tuttavia esclusa e può
essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti
particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in
relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in
discussione si è reso punibile a più riprese (sentenze 2C_28/2012 del 18 luglio
2012 consid. 3; 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3
maggio 2011 consid. 3.2, così come la sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo in re  Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH
1998-I pag. 76 § 50 segg.). Pure in relazione a queste fattispecie, il primo
criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione
degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C_323/2012 del
6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).  
 
5.  
 
5.1. Tenuto conto della pena pronunciata nei suoi confronti il 22 aprile 2015,
il ricorrente adempie al motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 2 in
relazione con l'art. 62 lett. b LStr. Come indicato nella sentenza 2C_200/2013,
alla luce dei molteplici delitti commessi dato è inoltre il motivo di revoca
previsto dall'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr
(grave violazione o esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza
pubblici). Il sussistere di un motivo di revoca secondo la legge federale sugli
stranieri non viene del resto messo in discussione nemmeno nell'impugnativa.  
 
5.2. Di seguito, vanno però approfondite le ragioni che hanno condotto la Corte
cantonale ad ammettere anche la proporzionalità della misura in questione
(successivo consid. 7) e, prima ancora, le critiche all'accertamento dei fatti
mosse alla Corte cantonale in relazione alla reale natura dei rapporti
intrattenuti dal ricorrente con Regno Unito e Slovenia, Paesi di cui è
cittadino, e alle sue conoscenze in merito agli idiomi parlati in tali Paesi
(successivo consid. 6).  
 
6.  
 
6.1. Riguardo a questi due aspetti, la Corte cantonale ha innanzitutto
sottolineato che, nonostante egli abbia avuto svariate occasioni per
esprimersi, non ha mai fornito risposte esaustive, di modo che alla Sezione
della popolazione non è restato che raccogliere le informazioni necessarie
presso terzi. Detto ciò, ha osservato: (a) che l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento le ha segnalato che nel curriculum vitae prodotto nell'ambito
della richiesta di prestazioni assistenziali, l'insorgente ha indicato sia di
capire e comunicare in maniera semplice in inglese, sia di avere ottime
conoscenze scritte e parlate dello sloveno; (b) che interrogato dalla Polizia
cantonale, B.A.________ ha confermato che suo figlio ha conoscenze elementari
dell'inglese e dello sloveno; (c) che l'Ufficio del patronato penale ha
comunicato di ignorare se il ricorrente parlasse Io sloveno, ma di sapere che
egli ha delle conoscenze di base, almeno orali, della lingua inglese; (d) che
sul suo profilo C.________ l'insorgente ha scritto di avere conoscenze
elementari dell'inglese e di essere di madrelingua slovena.  
Giunto alla conclusione che, alla luce dell'esito degli accertamenti esperiti è
possibile affermare che il ricorrente ha (per lo meno) delle conoscenze di base
delle lingue dei Paesi di cui ha la nazionalità, ha poi aggiunto: che la
Sezione della popolazione ha pure accertato che egli ha parenti che vivono sia
nel Regno Unito sia in Slovenia; che a ulteriore dimostrazione dei suoi legami
con la Slovenia va rilevato come dalla sentenza penale del 22 aprile 2015
emerge che egli è/è stato proprietario di un'auto con targhe slovene; che
l'insorgente potrebbe trasferirsi nelle zone della Slovenia confinanti con la
Venezia Giulia, dove vive una forte minoranza italiana che gode di diversi
diritti. 
 
6.2. Secondo il ricorrente, che si esprime al riguardo nel p.to 8
dell'impugnativa, le verifiche esperite dalle autorità ticinesi a seguito della
sentenza 2C_200/2013 sarebbero di nuovo del tutto insufficienti.  
Richiamandosi all'art. 29 cpv. 2 Cost., egli si lamenta in particolare: di non
essere stato sentito personalmente; del fatto che, nonostante le verifiche sin
lì esperite avessero avuto esiti contraddittori, non sia stata interpellata sua
madre; dell'assenza di accertamenti in merito alla reale disponibilità dei
parenti residenti nel Regno Unito e in Slovenia a farsi carico di lui; infine,
del fatto che non siano state sentite né le autorità scolastiche, per sapere se
avesse ricevuto lezioni di inglese, né sia stato organizzato un esame
linguistico. 
 
6.3. Tuttavia, nessuna delle critiche che sono state formulate dall'insorgente
può essere qui condivisa.  
 
6.3.1. In effetti, egli dimentica innanzitutto che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non
garantisce il diritto di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità (DTF 134 I
140 consid. 5.3 pag. 148 con rinvio; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428; 125 I 209
consid. 9b pag. 219).  
 
6.3.2. D'altra parte, non spiega - con una motivazione conforme all'art. 106
cpv. 2 LTF - perché la decisione della Corte cantonale di rinunciare
all'audizione della madre debba essere considerata il frutto di un
apprezzamento (anticipato) delle prove insostenibile e pertanto lesivo del
divieto d'arbitrio (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62; 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429) e
stessa conclusione va tratta sia per quanto riguarda il coinvolgimento nella
procedura delle autorità scolastiche che la questione di un suo eventuale esame
dal profilo linguistico.  
 
6.3.3. In relazione alla disponibilità dei parenti, solleva invece una
questione che non è di rilievo determinante, poiché se è vero che valutando i
disagi di un ritorno in patria viene considerata (anche) la presenza di parenti
che possano agevolare un reinserimento, la giurisprudenza non fa di ciò un
requisito imprescindibile e, soprattutto, non richiede che lo straniero che
deve lasciare la Svizzera abbia nel Paese di origine parenti che siano in grado
o vogliano "farsi carico di lui" (sentenze 2C_993/2015 del 17 marzo 2016
consid. 6.2; 2C_127/2014 del 17 settembre 2014 consid. 6.1 e 2C_673/2013 del 20
dicembre 2013 consid. 5.2.1, nelle quali viene (anche) tenuto conto della
presenza di parenti in patria; sentenze 2C_373/2014 del 20 maggio 2014 consid.
2.2.2; 2C_1026/2011 del 23 giugno 2012 consid. 4.4 e 2C_542/2009 del 15
dicembre 2009 consid. 3.4, nelle quali la revoca è stata confermata nonostante
di parenti in patria non ve ne fossero). Nella misura in cui nell'impugnativa
viene rilevato che il padre del ricorrente sarebbe disposto a farsi
economicamente carico del figlio addirittura nel caso egli potesse restare in
Svizzera, l'aspetto sollevato appare per altro privo di pertinenza anche per
questo motivo (art. 97 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2). Data questa
disponibilità di principio, il sostegno economico potrebbe infatti essere
fornito direttamente in Slovenia o nel Regno Unito.  
 
6.3.4. Considerato che il ricorrente si lamenta a un certo punto anche del
fatto che la Sezione della popolazione si sia "sostanzialmente limitata" a
interpellarlo per lettera, sentire l'Ufficio del sostegno sociale, convocare
suo padre e rivolgersi alle rappresentanze consolari del Regno Unito e della
Slovenia, va d'altra parte e in via più generale ricordato che, benché la prova
del sussistere delle condizioni per la pronuncia di una revoca del permesso di
soggiorno incomba nella sua sostanza all'autorità (sentenze 2C_988/2014 del 1°
settembre 2015 consid. 3.1; 2C_1046/2011 del 14 agosto 2012 consid. 4.3 e 2C_60
/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2), allo straniero compete un obbligo di
collaborazione durante tutta la procedura (art. 90 LStr), che nel caso non
appare essere stato rispettato. Come risulta dal giudizio impugnato,
interpellato riguardo alle sue conoscenze linguistiche e ai suoi rapporti con
Regno Unito e Slovenia, il ricorrente ha infatti fornito risposte che non erano
per nulla esaustive.  
 
6.3.5. In via abbondanziale, va infine rilevato che l'arbitrio
nell'apprezzamento delle prove non viene nemmeno altrimenti dimostrato. Anche
nel resto dell'impugnativa - quindi non solo nel p.to 8 - il ricorrente si
limita in effetti a fornire precisazioni così come una propria e personale
lettura della fattispecie senza considerare che ciò non basta, poiché una
violazione dell'art. 9 Cost. in relazione all'apprezzamento delle prove è data
solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e
la portata di un mezzo di prova, abbia omesso di considerare un mezzo di prova
pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti,
abbia tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 155;
132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011
consid. 1.4).  
 
6.4. Tenuto conto dei fatti accertati nel giudizio impugnato, che non sono
stati messi validamente in discussione e che vincolano pertanto il Tribunale
federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 6.1), resta ora da verificare
la proporzionalità della misura di revoca.  
 
7.  
Anche a questo proposito, la querelata sentenza non presta tuttavia il fianco a
critiche. 
 
7.1. Come in occasione della sua prima pronuncia riguardo alla fattispecie,
anche nel giudizio qui impugnato il Tribunale amministrativo ticinese ha
infatti a ragione osservato che l'intenzionale e ripetuta attività criminosa
alla quale si è votato e le condanne altrettanto importanti in cui è sfociata,
che già tengono conto della (lieve) scemata responsabilità riconosciuta in
certi casi, dimostrano la grave colpa del ricorrente.  
Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che da quella prima pronuncia da
parte dei Giudici ticinesi egli ha delinquito ancora ed è stato condannato, il
22 aprile 2015, a quella che fino ad oggi è la pena più pesante comminatagli
(precedente consid. B). 
 
7.2. Gli elementi indicati dalla Corte ticinese, che vincolano di principio
anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), permettevano nel contempo di
ritenere che, benché l'insorgente viva in Svizzera dalla sua nascita e la
misura di revoca decisa nei suoi confronti lo colpisca pertanto duramente,
questo importante aspetto va relativizzato in considerazione dei molti reati da
lui perpetrati con regolarità durante un lasso di tempo di più di vent'anni,
nonostante gli altrettanto regolari ammonimenti indirizzatigli dalle autorità
competenti in materia di stranieri e i periodi trascorsi espiando le pene
comminategli.  
A differenza di quanto sostenuto anche con il ricorso che ci occupa, tentando
invano di sottolineare la natura principalmente patrimoniale degli stessi, il
genere di reati per i quali è stato condannato insieme alle modalità con cui li
ha commessi - in maniera sistematica, interrotta spesso soltanto
dall'intervento delle autorità inquirenti e a danno di molte persone - comporta
infatti anch'esso un interesse pubblico rilevante al suo allontanamento, benché
egli rientri nella categoria degli stranieri "di seconda generazione"
(precedente consid. 4.2 e la giurisprudenza indicata in quella sede; sentenze
2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6.2 e 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012
consid. 3). 
 
7.3. D'altra parte, nella querelata sentenza è stato a ragione posto di nuovo
l'accento anche sul fatto che, oltre che dai tanti reati di cui si è reso
colpevole, che neppure la vicinanza dei suoi familiari lo ha distolto dal
compiere, l'integrazione dell'insorgente, divorziato e senza figli, va
fortemente relativizzata in considerazione della disastrosa situazione
economica in cui versa e, in particolare: delle 28 procedure esecutive aperte a
suo carico al momento del querelato giudizio, per un importo di fr. 35'518.95;
dei 184 attestati di carenza beni da lui accumulati, per un ammontare di fr.
171'487.30; infine del fatto che, dal 1995, il ricorrente ha beneficiato in
maniera quasi ininterrotta dell'assistenza sociale, presso cui ha accumulato
oggi un debito che ammonta a fr. 297'000.-- (sentenze 2C_200/2013 del 16 luglio
2013 consid. 6.3; 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.1.2 e 2C_38/2012
del 1° giugno 2012 consid. 5.1).  
Come indicato dai Giudici ticinesi, non ha infatti mai terminato un
apprendistato e non si è altrimenti inserito nel mondo del lavoro. 
 
7.4. Preso atto dell'esito dei complementi istruttori ordinati dal Tribunale
federale con sentenza 2C_200/2013 del 16 luglio 2013, già riassunti nel
precedente considerando 6.1, sostanziale condivisione meritano infine anche le
valutazioni che hanno condotto il Tribunale cantonale a negare il sussistere di
insormontabili ostacoli al trasferimento del ricorrente in Slovenia o nel Regno
Unito.  
Certo, un suo trasferimento nel Regno Unito o in Slovenia, dove vi sono però
alcune località in cui si parla anche italiano, non sarà facile e richiederà
senz'altro un periodo di adattamento; tuttavia, si tratta di Paesi nei quali lo
standard di vita è assai simile a quello cui è abituato. In aggiunta, occorre
poi constatare che il ricorrente non fa valere nessun impedimento specifico
oltre a quelli coi quali è normalmente confrontata una persona nella sua
situazione (sentenze 2C_895/2017 del 14 novembre 2017 consid. 4.4 e 2C_733/2014
del 18 dicembre 2014 consid. 6.2.3) e che la misura presa nei suoi confronti
non può nemmeno averlo colto di sorpresa. Come indicato nei fatti, prima di
pronunciare la revoca del suo permesso di soggiorno le autorità lo hanno
ammonito a più riprese, ma sempre invano, visto che ha continuato a delinquere,
compiendo una serie di reati addirittura anche dopo la pronuncia della prima
revoca del suo permesso di domicilio, il 20 marzo 2012(sentenza 2C_1086/2015
del 22 luglio 2016 consid. 4.3). 
 
7.5. Infine, ad altra conclusione non porta il richiamo al diritto
convenzionale, segnatamente, agli art. 3 CEDU, 8 CEDU e all'art. 12 cpv. 4
Patto ONU II (RS 0.103.2).  
 
7.5.1. Il ricorrente, divorziato e senza prole, si riferisce all'art. 8 CEDU in
relazione ai rapporti con la famiglia. Uno straniero può tuttavia prevalersi
del diritto alla vita familiare garantito da questa norma solo in presenza di
uno stato di dipendenza particolare tra lui e i membri della famiglia che
risiedono in Svizzera, che nella fattispecie non è stato né sostenuto né
provato (sentenza 2C_986/2014 del 25 febbraio 2015 consid. 7.2 con ulteriori
rinvii). Semplicemente abbozzato è anche il riferimento all'art. 3 CEDU,
secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento
inumani o degradanti; sulla base dei fatti che risultano dal giudizio
impugnato, le condizioni per un richiamo a tale norma non appaiono in ogni caso
date (sentenza 2C_203/2016 del 30 gennaio 2017 consid. 2 con una serie di
ulteriori rinvii).  
 
7.5.2. Nella misura in cui risulta accertato che l'insorgente ha (per lo meno)
delle conoscenze di base delle lingue dei Paesi di cui ha la nazionalità ed ha
parenti che vivono sia nel Regno Unito sia in Slovenia, stessa conclusione va
nel contempo tratta per l'art. 12 cpv. 4 Patto ONU II. Nelle condizioni appena
descritte, gli estremi per un richiamo al divieto arbitrario ad entrare nel
"proprio Paese", che in questo caso sarebbe la Svizzera, non sono infatti dati
(sentenze 2C_94/2016 del 2 novembre 2016 consid. 3.3; 2C_1086/2015 del 22
luglio 2016 consid.4.3; 2C_6/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.4 e 2C_140/2014
del 24 ottobre 2014 consid. 4.3; 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6.4.2
con ulteriori rinvii).  
 
8.   
Per quanto precede, il ricorso è infondato sia per quanto riguarda la
conclusione principale che per quanto attiene alla conclusione subordinata e va
respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non
vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione. 
 
 
Losanna, 26 gennaio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli 

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